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Sentenza

Sentenza n. 15489/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento della d.d. rep. QC/-OMISSIS-/2026 del 20.2.2026, prot. QC/-OMISSIS-/2026 del 20.2.2026, notificata al ricorrente in data 4.3.2026, con la quale Roma Capitale - Dipartimento Politiche Abitative - Direzione Interventi Alloggiativi - U.O. Assistenza Alloggiativa - Servizio Sanatorie - Ufficio Sanatorie in persona del dirigente p.t. ha determinato “…il diniego all’istanza di assegnazione in sanatoria presentata dal sig. -OMISSIS-, per alloggio sito a Roma, via -OMISSIS-, scala Unica, interno 14, -OMISSIS-, per il seguente motivo: - il richiedente, da verifiche anagrafiche, risulta aver effettuato più di tre accessi in immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) senza preventiva comunicazione o un’autorizzazione dell’ente gestore, in periodi antecedenti all’attuale occupazione (art. 22 c. 147 L.R. 01/2020)…”.

Giustizia amministrativa202605162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione in sanatoria di un alloggio ERP, fondato sull’avere effettuato più di tre accessi in immobili ERP senza preventiva comunicazione o autorizzazione dell’ente gestore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato il 20 febbraio 2026 e notificato il 4 marzo 2026, deducendo la violazione dell’art. 22, comma 147, l.r. n. 1/2020 e dell’art. 11, comma 1, lettera d), l.r. n. 12/1999, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e carenza di motivazione. Ha sostenuto che le iscrizioni anagrafiche presso alloggi ERP dal 1993 al 2009 riguardavano convivenze legittime quale componente dei nuclei familiari degli assegnatari e non accessi abusivi; che i rientri nei medesimi alloggi non erano nuovi accessi; e che l’unico accesso senza titolo era quello relativo all’alloggio per cui chiedeva la regolarizzazione. Ha inoltre lamentato la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, perché le controdeduzioni al preavviso di rigetto sarebbero state qualificate come irrilevanti senza adeguata motivazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato l’art. 22, comma 147, l.r. n. 1/2020 nel senso che la causa ostativa dipende da più di tre accessi in immobili ERP, non dall’accesso a più di tre immobili: la norma sanziona la reiterazione degli accessi non autorizzati indipendentemente dal numero degli immobili coinvolti. Le risultanze anagrafiche, non contestate, documentavano gli accessi e il ricorrente non aveva allegato né provato una preventiva comunicazione o un’autorizzazione dell’ente gestore. La disposizione si applica anche a chi, pur non essendo assegnatario, abbia abitato nell’alloggio come componente del nucleo familiare dell’assegnatario, poiché anche tale presenza doveva essere comunicata o autorizzata. Sono state quindi respinte le censure di violazione di legge ed eccesso di potere. È stata respinta anche la censura relativa all’art. 10-bis: dal provvedimento risultava che l’Amministrazione aveva esaminato le controdeduzioni e illustrato le ragioni per cui non superavano il motivo ostativo. Spese integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 147, l.r. n. 1/2020

    La ratio della norma in commento è, infatti, quella di sanzionare la reiterazione dell’accesso non autorizzato, a prescindere dal numero degli immobili in cui i vari accessi abbiano luogo.

    La causa ostativa alla regolarizzazione ricorre quando sono stati effettuati più di tre accessi non previamente comunicati o autorizzati, anche se gli accessi riguardano lo stesso immobile; non è necessario che siano stati interessati più di tre immobili.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Neppure sussiste la dedotta violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, atteso che emerge dal provvedimento medesimo come l’Amministrazione abbia tenuto in debita considerazione le controdeduzioni presentate dall’istante, esponendo con dovizia di argomentazioni la ragioni per cui ha ritenuto che le stesse non consentissero di superare il motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza.

    La garanzia procedimentale è rispettata quando l’Amministrazione prende in considerazione le osservazioni dell’istante e motiva perché esse non superano il motivo ostativo all’accoglimento.

Massime di principio

  • Ai fini della causa ostativa prevista dall’art. 22, comma 147, l.r. n. 1/2020, rileva il numero degli accessi non autorizzati in immobili ERP, non il numero degli immobili interessati: la reiterazione oltre tre accessi può configurarsi anche con riferimento ai medesimi immobili.
  • La causa ostativa alla regolarizzazione per accessi in immobili ERP senza preventiva comunicazione o autorizzazione opera anche nei confronti di chi vi abbia abitato quale componente del nucleo familiare dell’assegnatario, poiché la presenza deve essere previamente comunicata o autorizzata dall’ente gestore.
  • Quando le risultanze anagrafiche documentano accessi in immobili ERP e non sono contestate, spetta all’interessato allegare e provare la preventiva comunicazione o l’autorizzazione dell’ente gestore.
  • La violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 non sussiste se il provvedimento dà conto dell’esame delle controdeduzioni e motiva perché esse non consentono di superare il motivo ostativo.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblica
RamiEdilizia
IstitutiPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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