Sentenza n. 1092/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento provvedimento prot. 12319/22 del 12.05.2022, a firma Direttore Area Sviluppo e Tutela del Territorio del Comune di Alpignano, avente ad oggetto il diniego dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36, comma 1, del D.P.R. 380/001 presentata in data 07.07.2021 (prot. n. 17119, pratica n. 2021/022).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 relativo all'ampliamento e alla trasformazione di un locale pertinenziale denominato "serra"
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria relativa a opere realizzate su un compendio immobiliare composto da un'abitazione e da un cortile pertinenziale. Il provvedimento aveva qualificato le opere come nuova costruzione, ritenendole non conformi alla disciplina urbanistica di zona, che consentiva soltanto manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro conservativo. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e l'errata applicazione degli artt. 3 e 36 d.P.R. 380/2001 e del PRG comunale, con particolare riferimento all'art. 54 delle NTA, sostenendo che le opere integrassero un intervento di restauro e risanamento conservativo ammesso nella zona del centro storico. Con il secondo motivo, anch'esso fondato sulla violazione degli artt. 3 e 36 d.P.R. 380/2001 e degli artt. 14 e 54 delle NTA, è stata contestata la qualificazione comunale delle opere, assumendo che esse rientrassero nella definizione di restauro e risanamento conservativo prevista dalla disciplina urbanistica comunale. I ricorrenti hanno inoltre dedotto l'eccesso di potere per difetto dei presupposti.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha respinti. Richiamando la precedente sentenza n. 693/2022, relativa all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione riguardante il medesimo complesso di opere, ha ritenuto che il restauro e risanamento conservativo presupponga il mantenimento della struttura dell'edificio e non possa comprendere opere che modificano la consistenza originaria mediante l'inserimento di nuovi locali o l'ampliamento della superficie. Il locale serra era stato ampliato e integralmente trasformato, con creazione di ulteriori spazi abitativi; inoltre, le opere erano funzionalmente collegate agli interventi eseguiti nell'abitazione principale, tra cui la realizzazione di un nuovo bagno. Considerate nel loro complesso, le opere avevano prodotto un organismo edilizio in tutto o in parte diverso da quello originario, con aumento dei volumi e parziale mutamento della destinazione d'uso, risultando quindi riconducibili almeno alla ristrutturazione edilizia e non al restauro conservativo. È stata ritenuta irrilevante la diversa qualificazione del locale come nuova costruzione, poiché anche la ristrutturazione edilizia eccedeva comunque i soli interventi ammessi nell'area. L'immobile, pur ricadendo nel centro storico ai sensi dell'art. 54 delle NTA, era altresì compreso nelle aree di interesse paesaggistico e ambientale disciplinate dall'art. 40 delle NTA, che vietava la realizzazione di nuovi volumi e consentiva per le strutture esistenti soltanto manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro conservativo. Il diniego è stato pertanto ritenuto legittimo e il ricorso è stato respinto, con condanna solidale dei ricorrenti al pagamento di 2.500 euro, oltre accessori, a titolo di spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo si caratterizzano per lasciare inalterata la struttura dell'edificio.
Il restauro e risanamento conservativo non comprende opere che modificano la consistenza originaria dell'immobile mediante l'inserimento di nuovi locali o l'ampliamento della superficie; tali interventi sono riconducibili alla ristrutturazione edilizia.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La sanatoria edilizia è stata negata perché le opere non risultavano conformi alla disciplina urbanistica applicabile e non erano riconducibili a una categoria di intervento ammessa.
art. 40 delle NTA del PRG del Comune di Alpignano
In tali aree non è ammessa l’edificazione di nuovi volumi, per le strutture esistenti è prevista solamente la possibilità di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo.
La disciplina delle aree di interesse paesaggistico e ambientale vieta nuovi volumi e limita gli interventi sulle strutture esistenti alla manutenzione ordinaria, straordinaria e al restauro conservativo.
art. 54 delle NTA del PRG del Comune di Alpignano
La disposizione individua la disciplina delle aree del centro storico, ma non consente di superare i più restrittivi limiti derivanti dalla contemporanea inclusione dell'immobile nelle aree di interesse paesaggistico e ambientale.
art. 14 delle NTA del PRG del Comune di Alpignano
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti per sostenere la riconducibilità delle opere al restauro conservativo, ma non è stata ritenuta applicabile a opere che hanno comportato ampliamento, aumento dei volumi e trasformazione funzionale dell'organismo edilizio.
Massime di principio
- Il restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001, presuppone la conservazione della struttura e della consistenza dell'edificio; l'inserimento di nuovi locali, l'ampliamento della superficie o l'aumento dei volumi eccedono tale categoria e conducono alla qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia o nuova costruzione, secondo le caratteristiche concrete dell'opera.
- Ai fini della qualificazione edilizia, le opere realizzate contestualmente e funzionalmente collegate devono essere valutate nel loro complesso, senza frammentare artificiosamente interventi unitari per ricondurne singole componenti a una categoria edilizia meno incisiva.
- Quando un immobile è sottoposto a una disciplina urbanistica speciale che consente soltanto manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro conservativo, non possono essere assentiti né sanati interventi eccedenti tali categorie, anche se l'immobile ricade contemporaneamente in una zona urbanistica con disciplina apparentemente più ampia.
- Il diniego di sanatoria resta legittimo quando la diversa qualificazione dell'opera operata dall'amministrazione non incide sull'esito, perché tutte le categorie edilizie concretamente ipotizzabili, diverse dal restauro conservativo, risultano comunque vietate dalla disciplina urbanistica applicabile.
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