Cassazione Civile, Sentenza n. 18933/2020 del 11/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società chiedeva il pagamento di un'indennità di custodia per uno specifico veicolo sequestrato e affidato alla sua custodia. Ottenne un decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace di Caserta; il Ministero della Difesa propose opposizione e il Tribunale di Napoli, in appello, revocò il decreto rilevando che la somma richiesta era già stata versata dalla Prefettura di Napoli a titolo di ristoro danni in esito a una sentenza passata in giudicato, e che la questione era coperta dal giudicato formatosi con la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 2010. La ricorrente ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che le parti e i titoli giuridici dei procedimenti non erano coincidenti e che la transazione con la Prefettura era stata erroneamente qualificata e avrebbe dovuto essere fatta valere la reviviscenza dell'obbligazione originaria
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che sussista identità sostanziale di parte tra Prefettura e Ministero della Difesa in quanto entrambe sono articolazioni dello Stato (unità della personalità giuridica dello Stato), e che fosse accertato e non contestato che la Prefettura aveva già versato la somma relativa alla stessa indennità di custodia per lo stesso veicolo (eadem res). Perciò il giudicato esterno ha efficacia nell'attuale controversia e il decreto ingiuntivo poteva essere revocato. Quanto alla censura sulla natura della transazione e sulla reviviscenza dell'obbligazione, la Corte ha ritenuto la questione irrilevante perché decisiva era l'avvenuto pagamento della medesima prestazione da parte di un'amministrazione statale. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore del Ministero (art. 385 c.p.c.) e determinazione del contributo unificato secondo il d.P.R. 115/2002
Norme richiamate
art. 2909 cod. civ.
Rievocato dal ricorrente con riferimento al giudicato; la Corte però ha ritenuto infondata la censura, avendo accertato la sussistenza del giudicato esterno rispetto alla stessa prestazione
art. 5 Cost.
Richiamato in riferimento al principio di unità della personalità giuridica dello Stato; la Corte lo usa per affermare che diverse amministrazioni statali sono articolazioni del medesimo soggetto e, quindi, per valutare l'identità sostanziale di parte
legge n. 260/1958 art. 4
Ricordata come norma che regola l'individuazione della gestione e della legittimazione processuale delle amministrazioni; la Corte osserva che un'errata individuazione dell'amministrazione incide solo sulla legittimazione processuale e non sul rapporto sostanziale
artt. 1321, 1322, 1965 e 1453 cod. civ.
Indicati dalla ricorrente con riferimento alla natura della transazione e alla risoluzione per inadempimento; la Corte ritiene tali questioni irrilevanti per la decisione, dato che il punto decisivo è l'avvenuto pagamento della stessa prestazione
art. 385 cod. proc. civ.
Norma invocata per la condanna alle spese di questo giudizio di legittimità in capo alla ricorrente
d.P.R. 115/2002 (art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater)
Richiamato in relazione all'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, secondo i presupposti processuali constatati
giurisprudenza della Cassazione (principi citati)
Corte richiama precedenti sul principio di unità dello Stato e sull'effetto dell'errata individuazione dell'amministrazione; richiama inoltre precedenti sull'applicabilità del giudicato esterno (exceptio iudicati) quando sussistono identità sostanziale della parte e relazione giuridica tra le domande (eadem res)
Massime di principio
- La personalità giuridica dello Stato è unitaria: prestazioni rese o condanne pronunciate nei confronti di una sua amministrazione possono impedire la richiesta della stessa prestazione ad altra amministrazione se si tratta della stessa "res" (eadem res) e il giudicato è definitivo
- Per l'eccezione di giudicato esterno occorrono tre requisiti fondamentali: a) identità sostanziale della parte (la Corte considera le diverse amministrazioni statali come articolazioni del medesimo soggetto), b) identità della cosa o relazione giuridica (eadem res) tra le pretese, c) giudicato formato e definitivo nell'altro processo
- L'errata individuazione dell'amministrazione competente incide sulla legittimazione processuale ma non sul rapporto sostanziale: quindi non sempre impedisce l'applicazione del giudicato formato contro un'altra amministrazione statale
- Se in precedenza è stato accertato e concretamente eseguito un pagamento (anche se qualificato come 'ristoro danni' o derivante da transazione), quel versamento può estinguere o esaurire la pretesa corrispondente fatta valere contro un'altra amministrazione, salvo che si dimostri che si tratta di prestazioni diverse
- In situazioni simili, la difesa del creditore che intende chiedere nuovamente la stessa somma deve documentare l'assenza di qualsiasi identità tra le prestazioni richieste o dimostrare che il precedente pagamento non riguarda la medesima res; viceversa il debitore pubblico dovrebbe provare l'esistenza del precedente pagamento e l'efficacia estintiva rispetto alla pretesa attuale
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