L.R. Basilicata 29/2003
"Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 5 aprile 2000, n.28 e 4 gennaio 2002, n.5".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 29/2003 interviene sulla L.R. 28/2000 e sulla L.R. 5/2002 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture sanitarie. Introduce direttive regionali, precisazioni sui requisiti, regole per trasferimenti temporanei e presenza medica, e disciplina transitoria per autorizzazioni e accreditamenti, con validità limitata alle fattispecie e ai termini indicati, soprattutto per procedure pendenti al 31/12/2003 e per i 36 mesi decorrenti dal 31/7/2002.
Modifiche alla disciplina regionale delle autorizzazioni, accreditamento e controlli delle strutture sanitarie
Modifiche alla disciplina regionale delle strutture sanitarie in Basilicata
La legge regionale Basilicata 7 agosto 2003, n. 29 modifica e integra la disciplina regionale su autorizzazione sanitaria, accreditamento, vigilanza e sanzioni per le strutture sanitarie. Il provvedimento opera soprattutto sulla L.R. 5 aprile 2000, n. 28, come già modificata dalla L.R. 4 gennaio 2002, n. 5, introducendo regole operative e un quadro transitorio per alcune situazioni già avviate o programmate.
Direttive regionali e supporto tecnico-amministrativo
La Giunta regionale è autorizzata, sentita la Commissione regionale tecnica, a emanare direttive di indirizzo integrative degli allegati A e B della legge, sia sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture sia per la corretta applicazione della disciplina e la specificazione dei casi richiamati dall’articolo 4 della L.R. 28/2000.
La Commissione regionale tecnica per le autorizzazioni sanitarie svolge anche funzioni di supporto all’ufficio dipartimentale competente nell’irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza del Presidente della Regione.
Requisiti, autorizzazione e riferimento al titolo professionale
Viene precisato che, nel regime dei requisiti del personale, il riferimento alla specializzazione comprende anche il titolo equipollente.
Per le strutture sanitarie pubbliche e private non espressamente richiamate nell’allegato A, resta fermo il rispetto dei requisiti minimi del D.P.R. 14 gennaio 1997 per ottenere l’autorizzazione sanitaria regionale.
Trasferimento temporaneo di presidi per lavori strutturali
È disciplinata la possibilità, per strutture accreditate, di trasferire temporaneamente un presidio in altra sede idonea nello stesso comune quando ciò sia necessario per interventi strutturali finalizzati ad adeguare o mantenere i requisiti strutturali e tecnologici previsti dalla normativa vigente, senza interrompere l’erogazione dei servizi.
Il trasferimento è ammesso solo previa comunicazione all’Azienda sanitaria e al Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale, con preavviso minimo di 30 giorni. La comunicazione deve indicare:
- indirizzo completo del presidio da trasferire;
- funzioni oggetto del trasferimento, totali o parziali;
- data del trasferimento;
- indirizzo dei locali di destinazione;
- durata prevista del trasferimento;
- dichiarazione del legale rappresentante sulla conformità dei nuovi locali alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie.
Alla comunicazione va allegata, a pena di nullità, una piantina in scala 1/100 con la destinazione dei singoli locali. L’Azienda USL competente può, dopo ispezione, vietare il trasferimento se emergono gravi inadeguatezze strutturali o igieniche; il diniego deve essere motivato e notificato almeno 10 giorni prima della data prevista. In mancanza di comunicazioni nei 30 giorni successivi, il trasferimento si intende autorizzato.
Presenza del medico durante l’attività sanitaria
In attesa di una regolamentazione organica sull’obbligatoria presenza del medico, il responsabile sanitario deve adottare le misure necessarie affinché la presenza medica sia assicurata almeno per le prestazioni rientranti nella competenza esclusiva della professione medica. Le altre attività possono svolgersi anche senza copertura medica continuativa, da parte delle professioni sanitarie riconosciute, restando ferme le responsabilità previste e l’applicazione delle sanzioni richiamate dalla legge.
Regole transitorie per procedure autorizzative e compatibilità
Le strutture sanitarie già munite di autorizzazione o concessione edilizia, oppure di autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso, che abbiano avviato prima del 10 aprile 2000 la procedura autorizzatoria, completano il procedimento secondo la normativa vigente al momento della domanda. Per tali strutture si prescinde dalla verifica di compatibilità prevista dall’art. 8-ter, comma 3, del D.Lgs. 502/1992, ferma restando l’applicazione delle disposizioni richiamate nei commi precedenti della norma modificata.
Accreditamento, fabbisogni e contratti con il servizio sanitario
La legge ridisegna il rapporto tra autorizzazione, accreditamento e contratti con il servizio sanitario regionale. Le strutture in possesso dell’autorizzazione sanitaria possono ottenere l’accreditamento secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
La Giunta definisce, tenendo conto dei livelli essenziali di assistenza, il fabbisogno delle prestazioni sanitarie ai fini dell’accreditamento, anche limitandosi a individuare le risorse complessivamente disponibili per le diverse tipologie di prestazioni. I direttori generali delle aziende sanitarie stipulano accordi con le strutture pubbliche e contratti con quelle private accreditate nei limiti delle risorse definite dalla Giunta.
L’accreditamento, da solo, non abilita a erogare prestazioni a carico del servizio sanitario senza i relativi accordi contrattuali. La Giunta definisce anche le tariffe di remunerazione, nel rispetto delle risorse disponibili.
Il Dipartimento competente in materia di sanità definisce accordi con le associazioni rappresentative delle strutture private per prevedere percentuali di abbattimento tariffario al raggiungimento di prefissati volumi di attività, sottoponendoli all’approvazione della Giunta. Gli atti di Giunta costituiscono indirizzi e vincoli per le aziende sanitarie nella stipula dei contratti.
Sospensione di accordi, accreditamento e autorizzazione
In caso di gravi irregolarità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, oppure nelle more del loro accertamento, anche da parte dell’autorità giudiziaria, quando vi siano concreti indizi attestati dalle autorità competenti, l’azienda sanitaria può sospendere l’efficacia degli accordi contrattuali con la struttura privata accreditata, dandone tempestiva comunicazione al competente Dipartimento regionale.
La Regione Basilicata, nell’esercizio del potere di vigilanza, può sospendere l’accreditamento della struttura o anche l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria nelle medesime ipotesi.
Disciplina transitoria di accreditamenti e nuove strutture
Gli accreditamenti provvisori rilasciati dalla Regione ai sensi del D.Lgs. 229/1999 restano validi ed efficaci per un periodo non superiore a 36 mesi, con decorrenza dal 31 luglio 2002, fino alla definizione degli ulteriori requisiti di accreditamento istituzionale e dei fabbisogni di prestazioni sanitarie.
Fino alla definizione dei fabbisogni e dei criteri previsti dalla legge non si procede:
- all’autorizzazione di nuove strutture sanitarie, salvo i casi indicati dalla legge;
- all’accreditamento di nuove strutture, salvo le medesime eccezioni.
È comunque consentita l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture la cui attività sia già stata oggetto di leggi o altri provvedimenti regionali, nonché di quelle le cui istanze risultino in istruttoria alla data del 31 dicembre 2003.
Non sono soggette ad autorizzazione e accreditamento le riconversioni di attività di strutture pubbliche già operanti, se attuate in esecuzione del piano sanitario regionale o di altri provvedimenti amministrativi già vigenti alla data di entrata in vigore della legge.
Per le nuove strutture pubbliche previste dalla programmazione regionale, al fine di garantirne l’immediata operatività, sono ammessi autorizzazione e accreditamento provvisori, purché siano rispettate la normativa di sicurezza e i requisiti minimi del D.P.R. 14 gennaio 1997; il legale rappresentante deve presentare istanza alla Regione attestando tali requisiti.
Alle strutture che abbiano presentato istanza ai sensi dell’art. 15, comma 7, è consentito proseguire l’attività in attesa del rilascio dell’autorizzazione regionale.
La Giunta regionale deve definire i fabbisogni di prestazioni sanitarie entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Il testo coordinato richiama inoltre la successiva modifica del comma 12 dell’art. 16 intervenuta con la L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.
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