Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1441/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501997

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, con condanna del Ministero al pagamento degli importi relativi alle annualità dovute, oltre interessi. La sentenza era stata notificata alla sede reale dell’Amministrazione il 15 aprile 2024 ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997. Poiché non risultava dagli atti l’avvenuta esecuzione del giudicato, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, che il termine dilatorio per l’esecuzione era decorso e che non risultava adempiuto. Ha ordinato al Ministero di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, se e nella misura in cui le somme fossero ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario e senza diritto a compenso; il commissario dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento di una penalità di mora di 10 euro giornalieri, decorrente dalla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato per l’adempimento e fino all’insediamento del commissario ad acta. Le spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, su richiesta, una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata stabilita in 10 euro giornalieri fino all’insediamento del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni è stato ritenuto decorso dopo la notifica del titolo alla sede reale dell’Amministrazione.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Consente, ai fini dell’esecuzione del giudicato, anche l’emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso.

  • art. 475 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla notifica della sentenza alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata il 15 aprile 2024.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a un’amministrazione il pagamento di somme, il giudice deve ordinare l’esecuzione quando il titolo è stato ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e non risulta l’adempimento dell’amministrazione.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri e assegnandogli un termine per provvedere in sostituzione dell’amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato risulti ingiustificato; la decorrenza può essere fissata dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e protrarsi fino all’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.