Cassazione Penale, Ordinanza n. 36393/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Palermo, deducendo con un unico motivo il difetto di motivazione sul giudizio di responsabilità, con specifico riferimento alla mancata applicazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p. e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con la stessa doglianza ha lamentato anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che la censura relativa alle attenuanti generiche non era stata proposta in precedenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla motivazione della responsabilità e sulla mancata applicazione dello stato di necessità e dell'art. 131-bis c.p., osservando che la sentenza impugnata presenta una motivazione esistente, lineare e coerente, fondata su un'esauriente disamina dei dati probatori, e che tratta gli elementi costitutivi del reato e l'impossibilità di applicare la particolare tenuità del fatto. La doglianza sulle attenuanti generiche è stata ritenuta nuova, perché non dedotta nei precedenti motivi di gravame. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata assunta il 22 settembre 2026.
Norme richiamate
l’asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esauriente disamina dei dati probatori
La censura relativa alla mancata applicazione dello stato di necessità non giustifica l'annullamento quando la motivazione impugnata risulta esistente, logicamente coerente e basata su un'esauriente valutazione degli elementi probatori.
si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sugli elementi costitutivi del reato contestato, nonché pagg. 3 e 4 sull’impossibilità di configurazione del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.
La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità non determina un vizio di motivazione se la sentenza impugnata espone le ragioni per cui il fatto non è configurabile ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
Massime di principio
- È inammissibile la censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche quando la questione non è stata dedotta nei precedenti motivi di gravame.
- La motivazione sul giudizio di responsabilità non è viziata quando risulta esistente, lineare e coerente e dà conto degli elementi probatori, degli elementi costitutivi del reato e delle ragioni per cui non ricorrono i presupposti della particolare tenuità del fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36212/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36213/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36215/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36218/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36219/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36221/2026 del 15/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →