Circolare numero 88 del 11-7-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula, il 16 maggio 2005, della convenzione nazionale tra INPS e UNIMPRESA per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, dei contributi associativi dovuti dagli aderenti. Vengono riepilogate le modalità operative per deleghe, flussi magnetici, convalida degli associati, revoche, ripartizione dei pagamenti, acconti e rendicontazioni, oltre alla durata della convenzione e agli oneri economici a carico dell’Associazione.
Convenzione INPS-Unimpresa per la riscossione dei contributi associativi di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
Convenzione INPS-Unimpresa per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali
La circolare dà conto della convenzione nazionale stipulata il 16 maggio 2005 tra INPS e UNIMPRESA, ai sensi della legge 12 marzo 1968 n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Il documento riepiloga le regole operative già richiamate dalla circolare n. 85 del 20 aprile 1998, disciplinando flussi informativi, deleghe, revoche, imputazione dei versamenti, rapporti finanziari e durata dell’accordo.
Ambito della convenzione e natura della riscossione
La convenzione ha carattere nazionale e affida all’INPS la riscossione, in nome e per conto di UNIMPRESA, del contributo associativo dovuto dagli aderenti. La riscossione avviene contestualmente a quella dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, con le stesse procedure previste per questi ultimi.
L’INPS deve indicare sui modelli F24 anche l’importo del contributo associativo, con espressa evidenza della diversa natura del prelievo mediante la dicitura "contributo associativo UNIMPRESA". La circolare precisa che la riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e, quindi, non comporta alcun obbligo di esazione coattiva in capo all’Istituto.
Gestione delle deleghe e acquisizione dei dati
L’identificazione dei titolari di impresa aderenti avviene tramite trasmissione all’INPS, a cura di UNIMPRESA e sotto la propria responsabilità, dei nastri magnetici contenenti i dati degli associati per i quali si chiede la riscossione, nonché dei nominativi di chi ha revocato l’adesione o ha dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.
La trasmissione dei supporti magnetici deve avvenire:
- entro il 10 gennaio per la prima parte dei dati;
- entro il 30 marzo per la parte residua.
I supporti devono contenere l’indicazione della struttura INPS territorialmente competente, del Comune sede dell’impresa e almeno i seguenti dati:
- indirizzo e CAP della sede dell’impresa;
- codice fiscale e partita IVA;
- denominazione completa dell’impresa e del titolare;
- codice INPS d’impresa, salvo che per le nuove iscrizioni;
- ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.
Contestualmente all’invio dei nastri magnetici, UNIMPRESA deve far pervenire alla struttura INPS competente una delega alla riscossione delle quote associative, sottoscritta dal singolo socio, secondo un testo concordato con l’Istituto. La delega deve contenere il consenso informato al trattamento dei dati personali e, in particolare, alla comunicazione dei dati all’UNIMPRESA da parte dell’INPS. La sottoscrizione deve essere controfirmata dal responsabile locale di UNIMPRESA con il timbro dell’organizzazione.
La circolare evidenzia inoltre che ciascuna delega deve contenere anche il consenso alla riscossione dei contributi associativi attraverso gli stessi strumenti utilizzati dall’INPS per la riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali.
Convalida degli associati e mancato abbinamento
La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni rende disponibile alle strutture INPS territorialmente competenti il contenuto dei nastri magnetici, affinché le sedi provvedano alla convalida degli associati sulla base delle deleghe presenti in sede.
Nel caso di soggetti non abbinati, la verifica può riguardare anche nuove iscrizioni. Se, all’esito della verifica finale, il soggetto non risulta presente negli archivi dell’Istituto, non viene emesso il modello F24 e non si procede alla riscossione della quota associativa. Qualora UNIMPRESA intenda riproporre il nominativo per l’anno successivo, deve reinserirlo nei supporti magnetici.
Presentazione delle deleghe e copie conformi
Le deleghe sottoscritte da ciascun socio, controfirmate e timbrate dalla competente struttura di UNIMPRESA, devono essere presentate alle Agenzie INPS territorialmente competenti entro il 31 marzo.
Se viene presentata una copia fotostatica della delega rilasciata dall’associato, essa deve essere controfirmata e timbrata dal rappresentante locale di UNIMPRESA, con attestazione di conformità all’originale della delega detenuta dall’Associazione.
Revoche delle deleghe e decorrenza
Le revoche devono essere comunicate con le medesime modalità previste per l’invio delle deleghe. La revoca produce effetti per l’INPS dal 1° gennaio dell’anno successivo se perviene alla sede competente dopo il 30 marzo, termine individuato per consentire l’armonizzazione delle procedure.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato una comunicazione di recesso dal rapporto di adesione, la struttura INPS prende nota della revoca, la comunica all’Associazione interessata e procede contestualmente alla cancellazione del soggetto, nel rispetto delle date fissate.
Variazione annuale dell’importo del contributo
Entro il 28 febbraio di ciascun anno UNIMPRESA deve comunicare all’INPS eventuali modifiche della misura del contributo associativo sindacale, con effetto per l’intero anno.
Imputazione dei versamenti parziali
Qualora il contribuente non versi integralmente i contributi obbligatori richiesti, l’importo effettivamente versato viene imputato prima a scomputo dei contributi previdenziali e assistenziali; l’eventuale eccedenza è considerata come versata a titolo di contributo associativo sindacale.
Oneri economici e acconti all’Associazione
UNIMPRESA si impegna a corrispondere all’INPS, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati in seguito alla revisione dei costi. La circolare richiama che i costi attualmente vigenti sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002. Restano a carico dell’Associazione anche ogni ulteriore onere, compresi quelli fiscali, inerenti la convenzione.
L’INPS - Sede Centrale, entro il mese successivo alla scadenza prevista per il versamento dei contributi obbligatori dovuti per legge, corrisponde all’Associazione un acconto determinato applicando all’importo complessivo delle quote associative poste in riscossione per ciascuna emissione una percentuale ricavata dal rapporto tra le riscossioni complessive dei contributi previdenziali e associativi, rilevate alla precedente scadenza trimestrale, e il totale posto in riscossione per la medesima emissione, con riduzione di due punti. Gli acconti periodici sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA.
Rendicontazione annuale e conguagli
Entro il 30 giugno di ogni anno l’INPS trasmette all’Associazione un prospetto riepilogativo dell’anno precedente, nel quale sono evidenziati:
- la situazione finanziaria relativa alle emissioni contributive per le quali non sia ancora ultimata l’acquisizione dei modelli F24;
- l’importo annuo delle somme imposte;
- l’ammontare delle quote associative riscosse relative ai modelli F24 elaborati, suddivisi per singola provincia;
- l’elenco degli associati che hanno versato il contributo, divisi per provincia;
- l’eventuale conguaglio.
Contestualmente, l’Istituto invia un rendiconto dal quale risultano:
- l’ammontare delle quote associative riscosse relative ai certificati di accreditamento elaborati per l’emissione in riferimento;
- l’ammontare del rimborso spese e della relativa IVA, inclusi gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente;
- gli acconti corrisposti per l’emissione contributiva;
- l’eventuale conguaglio.
Allo stesso tempo, l’INPS provvede a effettuare i conguagli.
Rapporti tra Associazione e associati, responsabilità e durata
I rapporti conseguenti, inclusa la restituzione di somme indebitamente versate, si instaurano direttamente tra UNIMPRESA e i soggetti passivi del rapporto contributivo. L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione.
L’Associazione è inoltre tenuta a rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese e gli onorari che l’Istituto dovesse sostenere per eventuali controversie giudiziarie relative alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2005 ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro il 30 giugno, cioè sei mesi prima della scadenza. È inoltre prevista la possibilità di revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti qualora, in corso di esecuzione, emergano necessità di aggiunte o modifiche.
Punti principali
Stipula e oggetto della convenzione
Il 16 maggio 2005 INPS e UNIMPRESA hanno stipulato una convenzione nazionale, ai sensi della legge 12 marzo 1968 n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali aderenti all’Associazione.
Modalità di riscossione tramite F24
Il contributo associativo è riscosso congiuntamente ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, secondo le medesime procedure. Sui modelli F24 deve essere indicato l’importo del contributo associativo con specifica menzione della diversa natura del prelievo. L’INPS non ha alcun obbligo di esazione coattiva del contributo associativo.
Gestione delle deleghe e dei flussi dati
UNIMPRESA trasmette all’INPS i dati degli associati mediante nastri magnetici e il modello CD1, comprensivi dei nominativi nuovi e delle revoche. Le deleghe individuali, sottoscritte dal socio e controfirmate/timbrate dall’Associazione, devono essere presentate alle strutture INPS competenti per territorio entro il 31 marzo. In caso di copia fotostatica della delega, questa deve essere attestata come conforme all’originale.
Verifiche, abbinamento e soggetti non presenti negli archivi
La Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni rende disponibili alle sedi territoriali i dati per la convalida degli associati. Se, alla verifica finale, un soggetto non risulta presente negli archivi INPS, non viene emesso il modello F24 e non si procede alla riscossione della quota; per riproporre il nominativo l’anno successivo, UNIMPRESA deve reinserirlo nei supporti magnetici.
Revoche e decorrenza degli effetti
Le revoche delle deleghe devono essere comunicate con le stesse modalità previste per le deleghe. Se la revoca perviene alla sede INPS competente dopo il 30 marzo, produce effetti per l’INPS dal 1° gennaio dell’anno successivo. Se l’INPS riceve direttamente la comunicazione dell’associato, ne prende atto e informa l’Associazione, cancellando il soggetto secondo le medesime tempistiche.
Aggiornamento annuale del contributo associativo
Entro il 28 febbraio di ogni anno l’Associazione deve comunicare all’INPS eventuali variazioni della misura del contributo associativo, valide per l’intero anno.
Imputazione dei versamenti parziali
Se il contribuente non versa integralmente i contributi obbligatori richiesti, quanto versato viene imputato prima a copertura dei contributi previdenziali e assistenziali; l’eventuale eccedenza è considerata versata per il contributo associativo.
Costi, acconti e rendicontazione
UNIMPRESA sopporta i costi della convenzione, determinati secondo la revisione dei costi, oltre a ogni eventuale onere, anche fiscale. L’INPS corrisponde un acconto entro il mese successivo alla scadenza del versamento dei contributi obbligatori, calcolato su una percentuale ricavata dal rapporto tra riscossioni e importi posti in riscossione, ridotta di due punti, al netto di rimborso spese e IVA. Entro il 30 giugno di ciascun anno l’INPS trasmette un prospetto riepilogativo e un rendiconto con quote riscosse, rimborso spese, IVA, acconti e conguagli.
Responsabilità, rapporti diretti e durata
I rapporti successivi, compresa l’eventuale restituzione di somme indebitamente versate, intercorrono direttamente tra Associazione e soggetti passivi del rapporto contributivo. L’INPS è sollevato da responsabilità verso terzi, mentre l’Associazione deve rimborsare eventuali spese e onorari sostenuti dall’Istituto in controversie giudiziarie. La convenzione dura fino al 31 dicembre 2005 ed è tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta con raccomandata A/R entro il 30 giugno.
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