Circolare numero 87 del 8-7-2005
Articolo 13 del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005. La durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali è elevata a 7 mesi per i lavoratori con età anagrafica inferiore a 50 anni e a 10 mesi in favore dei lavoratori con età pari o superiore a 50 anni. La percentuale di commisurazione alla retribuzione è elevata, per i lavoratori di età inferiore a 50 anni, al 50% per i primi 6 mesi e per il settimo mese è fissata al 30%; per i lavoraori di età pari o superiore a 50 anni è elevata al 50% per i primi 6 mesi, per i successivi 3 mesi al 40% e per il decimo mese al 30%.. Riconoscimento del diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali ai lavoratorisospesi, la prestazione spetta nel limite di 65 giornate annue nella misura del 50% della retribuzione. Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti in favore dei lavoratori del settore artigianato, la prestazion spetta nel limite di 65 giornate l’anno nella misura del 30% della retribuzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina gli effetti dell’art. 13 del D.L. n. 35/2005 sulla disoccupazione non agricola con requisiti normali e ridotti. Vengono aumentate, per il periodo 1° aprile 2005-31 dicembre 2006, durata e misura dell’indennità ordinaria, con regole distinte in base all’età; vengono inoltre introdotte tutele per i lavoratori sospesi, anche del settore artigianato, con limiti di durata, percentuali di prestazione e specifici adempimenti. La circolare chiarisce anche i casi di esclusione, il principio del differimento/frazionamento, gli effetti su contribuzione figurativa e assegni familiari, e fornisce le istruzioni contabili con i conti e i codici di bilancio da utilizzare.
Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola: durata, misura e nuove ipotesi per lavoratori sospesi
Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola: durata, misura e nuove ipotesi di riconoscimento
La circolare illustra le modifiche introdotte dall’art. 13 del D.L. n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, in materia di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola. Le novità riguardano sia l’estensione della durata e l’aumento della misura della prestazione, sia l’introduzione di specifiche tutele per i lavoratori sospesi, con conseguenti istruzioni operative e contabili per le sedi.
Durata e misura dell’indennità ordinaria con requisiti normali
Per le prestazioni in pagamento nel periodo 1° aprile 2005 - 31 dicembre 2006, la durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali è elevata:
- a 7 mesi per i lavoratori con età inferiore a 50 anni;
- a 10 mesi per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni.
La verifica dell’età deve essere effettuata con riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Anche la misura della prestazione viene modificata. Per il medesimo periodo, la commisurazione alla retribuzione è stabilita come segue:
- lavoratori con età inferiore a 50 anni: 50% per i primi sei mesi e 30% per il settimo mese;
- lavoratori con età pari o superiore a 50 anni: 50% per i primi sei mesi, 40% per i tre mesi successivi e 30% per il decimo mese.
Durante tutto il periodo di percezione dell’indennità, pari a 210 ovvero 300 giornate, continua a spettare l’assegno per il nucleo familiare secondo la normativa vigente. La contribuzione figurativa è invece riconoscibile solo entro i limiti massimi di sei mesi, per i lavoratori sotto i 50 anni, e di nove mesi, per i lavoratori di almeno 50 anni; non spetta quindi per il settimo e per il decimo mese.
Ambito di applicazione ed esclusioni
Gli aumenti di durata e misura non si applicano:
- ai trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione agricola;
- all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti di cui all’art. 7, comma 3, della legge 20 maggio 1988, n. 160;
- ai trattamenti ordinari di disoccupazione per lavoratori rimpatriati di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402.
Restano inoltre ferme le esclusioni già previste in materia di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
Principio del differimento e del frazionamento
La circolare precisa che, nonostante l’abrogazione prevista dal D.L. n. 35/2005, in sede di conversione è stato soppresso il quinto periodo dell’art. 13, comma 2, lettera a). Ne consegue che resta confermato il principio del differimento o del frazionamento di cui all’art. 20 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636.
In particolare, il diritto all’indennità viene differito quando, nell’anno immediatamente precedente la data di licenziamento:
- i lavoratori con età inferiore a 50 anni hanno già percepito 210 giornate (180 + 30);
- i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni hanno già percepito 300 giornate (270 + 30).
Lavoratori sospesi: requisiti, misura e adempimenti
Il comma 7 dell’art. 13 riconosce l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali anche ai lavoratori sospesi per situazioni aziendali dovute a eventi transitori non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, oppure a situazioni temporanee di mercato. Un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, definirà le situazioni aziendali che danno titolo alla prestazione.
In attesa del decreto, la circolare precisa che la prestazione può essere riconosciuta dal 17 marzo 2005:
- nel limite massimo di 65 giornate nell’anno mobile;
- nella misura del 50% della retribuzione;
- con accredito della contribuzione figurativa;
- con riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare, se spettanti.
Il datore di lavoro deve comunicare la sospensione dell’attività e la relativa motivazione ai Centri per l’impiego e alla sede territorialmente competente dell’Istituto, trasmettendo a entrambi l’elenco dei lavoratori interessati. I lavoratori devono rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l’impiego e presentare domanda alla sede INPS competente tramite modelli DS 21 e DS 22.
Poiché la norma prevede un limite di spesa di 48 milioni di euro annui, viene istituito nel nuovo flusso della procedura automatizzata il codice motivo cessazione attività 65.
Lavoratori sospesi del settore artigianato con requisiti ridotti
Il comma 8 dell’art. 13 estende la possibilità di riconoscere l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti anche ai dipendenti delle imprese artigiane sospesi nel corso del 2005 per eventi transitori non imputabili a imprenditori o lavoratori. Anche in questo caso le situazioni aziendali rilevanti saranno definite da un decreto ministeriale congiunto.
Per il riconoscimento del diritto occorre:
- verificare che il datore di lavoro appartenga al settore artigianato, mediante controllo del c.s.c.;
- accertare, ai fini del pagamento, un intervento integrativo degli Enti bilaterali previsto dalla contrattazione collettiva, almeno pari al 20%, oppure lo svolgimento di attività di formazione e qualificazione professionale per una durata non inferiore a 120 ore.
La prestazione spetta:
- per un massimo di 65 giornate annue;
- nella misura del 30% della retribuzione relativa all’anno di riferimento;
- con contribuzione figurativa;
- con eventuali assegni per il nucleo familiare.
Per questa fattispecie le sedi devono inserire nel campo "contratto di lavoro" il codice 65A. Il relativo limite di spesa è pari a 6 milioni di euro annui.
Esclusioni specifiche per le prestazioni ai lavoratori sospesi
Il comma 9 dell’art. 13 stabilisce che le disposizioni dei commi 7 e 8 non si applicano:
- ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di integrazione salariale;
- ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato con sospensioni lavorative programmate, cioè sospensioni cicliche;
- ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale verticale.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli oneri derivanti dall’aumento della durata della prestazione e dai connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, sono istituiti i conti:
- GAU 30/116;
- GAT 30/116.
Al conto GAU 30/116 va imputato anche l’incremento della percentuale di commisurazione alla retribuzione per i primi sei mesi, pari al 10%, sia per i soggetti under 50 sia per quelli over 50. Gli assegni per il nucleo familiare relativi ai primi sei mesi continuano ad essere imputati al conto PTD 30/016.
Gli eventuali recuperi, sia della quota parte dell’indennità pari al 10% sia dell’indennità riferita all’ulteriore mese, nonché dei connessi assegni familiari, vanno imputati al conto GAU 24/116.
Per le prestazioni a favore dei lavoratori sospesi di cui al punto B sono istituiti:
- GAU 30/117 per l’indennità;
- GAT 30/117 per gli assegni per il nucleo familiare;
- GAU 24/117 per i recuperi.
Per l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti a favore dei lavoratori dipendenti da aziende artigiane sospese sono istituiti:
- GAU 30/118;
- GAT 30/118;
- GAU 24/118 per i recuperi.
I recuperi imputati ai conti GAU 24/116, GAU 24/117 e GAU 24/118 sono evidenziati, nella procedura "recupero crediti per prestazioni", con il codice di bilancio 01097. Le partite non definite a fine esercizio confluiscono, mediante ripartizione del saldo del conto GPA 00/032, al conto GAU 00/030.
Lo stesso codice di bilancio 01097 evidenzia nel partitario del conto GPA 00/069 eventuali crediti inesigibili con la dicitura "01097 - Indebiti DS ordinaria - GIAS".
La circolare specifica inoltre che al conto GAU 24/040 vanno imputati solo i recuperi dell’indennità ordinaria e dei connessi assegni per il nucleo familiare relativi alle fattispecie già previste dall’art. 3, comma 1, del D.L. n. 299/1994, convertito nella legge n. 451/1994, e dall’art. 78, comma 19, della legge n. 388/2000.
Le somme non riscosse dai beneficiari vanno evidenziate nel partitario del conto GPA 10/031 con il codice di bilancio 03078 - "Somme non riscosse dai beneficiari - DS ordinaria - GIAS"; eventuali partite non definite a fine esercizio vanno imputate al conto GAU 10/043.
Infine, qualora prima della circolare le prestazioni siano state erogate con imputazione provvisoria a conti di transito, devono essere eseguite le operazioni di storno per riallocare gli importi ai conti corretti. La circolare segnala che nell’allegato sono riportati i conti di nuova istituzione e le variazioni di denominazione dei conti GAU 10/043 e GAU 24/040.
Punti principali
Aumento della durata e della misura dell’indennità ordinaria
Per le prestazioni in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006, la durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali è elevata a 7 mesi per i lavoratori con età inferiore a 50 anni e a 10 mesi per quelli con età pari o superiore a 50 anni. La percentuale di commisurazione alla retribuzione è innalzata al 50% per i primi sei mesi; per il settimo mese è pari al 30% per gli under 50, mentre per gli over 50 è pari al 40% per i tre mesi successivi e al 30% per il decimo mese.
Età di riferimento, assegni familiari e contribuzione figurativa
Il requisito anagrafico per l’elevazione della durata deve essere verificato con riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Durante tutto il periodo di percezione dell’indennità spettano gli assegni per il nucleo familiare secondo la normativa vigente. La contribuzione figurativa è riconoscibile solo entro il limite di 6 mesi per i lavoratori sotto i 50 anni e di 9 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni; non spetta quindi per il settimo e il decimo mese.
Esclusioni e disciplina del differimento/frazionamento
Gli aumenti di durata e misura non si applicano alla disoccupazione agricola, all’indennità con requisiti ridotti di cui all’art. 7, comma 3, della legge n. 160/1988, né ai trattamenti per lavoratori rimpatriati ex legge n. 402/1975. Restano confermati il principio del differimento e del frazionamento di cui all’art. 20 del R.D.L. n. 636/1939: il diritto viene differito se, nell’anno precedente la data di licenziamento, il lavoratore sotto i 50 anni ha già percepito 210 giornate, o se il lavoratore con almeno 50 anni ne ha percepite 300. La prestazione non spetta inoltre nei casi di perdita o sospensione dello stato di disoccupazione disciplinati dal D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002.
Nuova tutela per i lavoratori sospesi
L’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali può essere riconosciuta anche ai lavoratori sospesi per eventi transitori non imputabili a imprenditore o lavoratori, ovvero per situazioni temporanee di mercato. La prestazione è riconoscibile dal 17 marzo 2005, per un massimo di 65 giornate nell’anno mobile, nella misura del 50% della retribuzione, con contribuzione figurativa e assegni per il nucleo familiare ove spettanti. Il datore di lavoro deve comunicare sospensione e motivazione ai Centri per l’impiego e alla sede INPS competente, trasmettendo l’elenco dei lavoratori; gli interessati devono dichiarare immediata disponibilità al lavoro e presentare la domanda (mod. DS 21 con DS 22).
Lavoratori sospesi del settore artigianato con requisiti ridotti
L’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti può essere riconosciuta anche ai dipendenti di imprese artigiane sospesi nel corso del 2005 per eventi transitori non imputabili. Ai fini del diritto occorre verificare l’appartenenza del datore al settore artigianato tramite il c.s.c. e, per il pagamento, accertare un intervento integrativo degli Enti bilaterali almeno del 20% oppure attività di formazione e qualificazione professionale di almeno 120 ore. La prestazione spetta per massimo 65 giornate annue, nella misura del 30% della retribuzione di riferimento, con contribuzione figurativa e assegni familiari. Le sedi devono utilizzare il codice 65A nel campo "contratto di lavoro".
Limiti e esclusioni per le prestazioni ai sospesi
Le disposizioni sui lavoratori sospesi non si applicano ai dipendenti di aziende destinatarie di integrazione salariale, né ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato con sospensioni programmate (sospensioni cicliche), né ai lavoratori a tempo parziale verticale. Per tali misure è previsto un limite di spesa annuo di 48 milioni di euro per la prestazione ai sospesi e di 6 milioni di euro annui per l’ipotesi del settore artigianato.
Istruzioni contabili e codici di bilancio
Per gli oneri dell’aumento di durata e della maggiore misura dell’indennità ordinaria sono istituiti i conti GAU 30/116 e GAT 30/116; al GAU 30/116 va imputato anche l’incremento del 10% della percentuale per i primi sei mesi. Gli assegni familiari dei primi sei mesi restano al conto PTD 30/016. I recuperi vanno al conto GAU 24/116. Per i lavoratori sospesi sono istituiti i conti GAU 30/117, GAT 30/117 e il recupero GAU 24/117; per il settore artigianato i conti GAU 30/118, GAT 30/118 e il recupero GAU 24/118. I recuperi sono evidenziati con codice di bilancio 01097; le somme non riscosse sono contraddistinte dal codice 03078. Restano inoltre indicati i conti GAU 24/040 e GAU 10/043 per specifiche fattispecie e le operazioni di storno per eventuali imputazioni provvisorie effettuate prima della circolare.
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