Circolare numero 89 del 13-7-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, a seguito del Regolamento UE n. 723/2004, gli agenti ausiliari alle dipendenze di Organismi dell’Unione Europea che abbiano optato per il regime di sicurezza sociale italiano devono essere assoggettati anche all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. L’obbligo decorre da maggio 2004. La circolare fornisce inoltre le istruzioni operative per la gestione delle posizioni contributive, per l’eliminazione dei codici di esonero e per la regolarizzazione dei periodi pregressi tramite modello DM10/2.
Agenti ausiliari delle Comunità Europee optanti per il regime assicurativo italiano: estensione del contributo DS
Regime assicurativo degli agenti ausiliari delle Comunità Europee optanti per il regime italiano
La circolare interviene sull’inquadramento assicurativo degli agenti ausiliari alle dipendenze di Organismi dell’Unione Europea che abbiano scelto il regime di sicurezza sociale italiano. Alla luce del Regolamento n. 723/2004, viene estesa a tali soggetti la copertura contro la disoccupazione involontaria, con conseguente obbligo contributivo DS e con indicazioni operative per gli adempimenti delle sedi INPS e dei datori di lavoro.
Inquadramento normativo precedente
La disciplina di riferimento era già stata affrontata con la circolare n. 102 dell’11 aprile 1995, emanata in attuazione dell’art. 70 dello Statuto applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità Europee. Tale disposizione prevedeva l’iscrizione dell’agente ausiliario a un regime obbligatorio di sicurezza sociale, preferibilmente quello del Paese di ultima affiliazione o del Paese di origine.
Successivamente, l’art. 16 del Regolamento n. 1408/71 aveva riconosciuto agli agenti ausiliari la possibilità di optare tra la legislazione dello Stato membro in cui sono occupati, quella dello Stato membro cui erano soggetti da ultimo o quella dello Stato membro di cittadinanza. In base alla disciplina allora richiamata, per gli optanti per il regime italiano erano dovuti soltanto i contributi per l’assicurazione IVS, ex ENAOLI, e per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
Novità introdotta dal Regolamento n. 723/2004
Il Consiglio dell’Unione Europea, con il Regolamento n. 723 del 22 marzo 2004, pubblicato nella G.U. UE Serie L 124/1 del 27 aprile 2004, ha modificato lo Statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. In particolare, il punto 41 dell’Allegato II ha modificato l’art. 70 prevedendo espressamente che gli agenti ausiliari debbano essere assicurati anche contro il rischio di disoccupazione.
Da tale modifica deriva, per gli agenti ausiliari già soggetti al regime obbligatorio italiano, l’obbligo di versare anche il contributo per la disoccupazione involontaria (contributo DS), oltre alle contribuzioni già previste dalla disciplina precedente.
Decorrenza dell’obbligo contributivo
L’obbligo di contribuzione DS decorre da maggio 2004. La circolare indica quindi un effetto retroattivo rispetto alla data di emanazione del provvedimento, con necessità di adeguare le posizioni contributive e di sanare gli eventuali periodi non coperti dal versamento del contributo DS a partire da quel mese.
Modalità operative per le sedi INPS
Le sedi competenti devono rimuovere dalle posizioni contributive degli Organismi comunitari interessati il codice di autorizzazione "1B", il quale indicava l’esonero dal versamento dei contributi DS. Tale aggiornamento va eseguito a partire dal 05.2004.
Dalla medesima data non deve più essere utilizzato il codice tipo contribuzione "10", che identificava i lavoratori non soggetti al contributo per l’assicurazione contro la disoccupazione, in alternativa al codice di autorizzazione "1B".
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Per il versamento delle somme dovute a titolo di contributo DS per i periodi precedenti, i datori di lavoro devono utilizzare il modello DM10/2, esponendo l’importo dovuto in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C". L’importo deve essere preceduto dalla dicitura "VERS. CONTR. DS" e dal codice "M216". Non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
La circolare precisa che le regolarizzazioni devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare, senza applicazione di somme aggiuntive. Decorso tale termine, le regolarizzazioni sono soggette alle somme aggiuntive previste dalla disciplina richiamata.
Punti principali
Quadro normativo e disciplina previgente
La circolare richiama la precedente circolare n. 102 dell’11 aprile 1995, con cui erano state disciplinate assicurazione e contribuzione per gli agenti ausiliari optanti per il regime obbligatorio italiano ai sensi dell’art. 70 dello Statuto applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità Europee. In base a tale disciplina, per questi soggetti erano dovuti i contributi relativi all’assicurazione IVS, ex ENAOLI, e al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
Novità introdotta dal Regolamento n. 723/2004
Il Regolamento n. 723/2004 del Consiglio dell’Unione Europea, pubblicato nella G.U. UE serie L 124/1 del 27 aprile 2004, ha modificato lo Statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti. La modifica dell’art. 70 ha previsto che gli agenti ausiliari debbano essere assicurati anche contro il rischio di disoccupazione; di conseguenza è dovuto anche il contributo DS.
Decorrenza dell’obbligo contributivo DS
L’obbligo di versamento del contributo per la disoccupazione involontaria decorre da maggio 2004. La circolare precisa che, oltre alle contribuzioni già individuate nella circolare n. 102/1995, deve essere applicato anche il contributo DS a partire da tale mese.
Adeguamento delle posizioni contributive e codici azienda
Le sedi competenti devono eliminare dalle posizioni contributive relative agli Organismi comunitari che impiegano agenti ausiliari soggetti al regime italiano il codice di autorizzazione "1B", corrispondente all’esonero dal versamento dei contributi DS. L’operazione va effettuata dal 05.2004. Dalla stessa data non deve più essere utilizzato il codice tipo contribuzione "10", relativo ai lavoratori non soggetti al contributo per l’assicurazione contro la disoccupazione, in alternativa al codice autorizzazione "1B".
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Per i contributi DS dovuti per periodi antecedenti, i datori di lavoro devono esporre l’importo dovuto in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2, preceduto dalla dicitura "VERS. CONTR. DS" e dal codice "M216". Non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
Termine per la regolarizzazione senza sanzioni
Le regolarizzazioni dei periodi pregressi devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare, senza aggravio di somme aggiuntive. Le regolarizzazioni eseguite dopo tale termine sono soggette alle somme aggiuntive.
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