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Circolare

Circolare numero 86 del 7-7-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra come applicare ai lavoratori dipendenti iscritti a fondi integrativi l’incentivo al posticipo del pensionamento previsto dalla legge n. 243/2004. Chiarisce che, per chi esercita l’opzione di rinuncia all’accredito contributivo, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore l’importo dei contributi non versati e la pensione va cristallizzata al momento dell’opzione, con adeguamento solo per gli aumenti perequativi nel frattempo maturati. La circolare estende tali effetti anche alla contribuzione dovuta ai fondi integrativi gestiti dall’INPS e fornisce indicazioni specifiche per ciascun fondo interessato, evidenziando che per gli iscritti al Fondo esattoriali l’istituto non risulta applicabile per assenza del trattamento di anzianità.

Incentivo al posticipo del pensionamento per iscritti ai fondi integrativi

Legge n. 243 del 23 agosto 2004: incentivo al posticipo del pensionamento per iscritti ai fondi integrativi

La circolare fornisce istruzioni applicative sull’incentivo al posticipo del pensionamento introdotto dalla legge n. 243/2004, con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti iscritti a fondi integrativi gestiti dall’INPS. Il documento chiarisce il rapporto tra rinuncia all’accredito contributivo, corresponsione al lavoratore dei contributi non versati e cristallizzazione della posizione assicurativa e del trattamento pensionistico.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina richiamata deriva dall’articolo 1, commi da 12 a 17, della legge n. 243/2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004. La norma è stata resa operativa dal decreto del 6 ottobre 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 2004. L’obiettivo della misura è quello di incentivare il rinvio del pensionamento per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano già maturato i requisiti minimi per il pensionamento di anzianità previsti dalle tabelle richiamate dall’articolo 59, commi 6 e 7, della legge n. 449/1997.

Regola generale sull’opzione di rinuncia ai contributi

La circolare riepiloga che il comma 12 consente ai lavoratori interessati di rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. A seguito dell’esercizio di tale facoltà:

  • il datore di lavoro non è più tenuto a versare i contributi alle forme assicurative interessate, dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa previgente;
  • l’importo dei contributi non versati deve essere integralmente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono;
  • al momento del pensionamento il trattamento è liquidato come se fosse stato maturato alla data di inizio del periodo di esonero, con aggiunta degli aumenti perequativi intervenuti nel frattempo.

Estensione dell’istituto ai fondi integrativi

Il punto centrale della circolare riguarda l’applicabilità dell’incentivo anche agli iscritti ai fondi integrativi dell’INPS. Il Ministero del Lavoro, interpellato sul tema, ha ritenuto necessario estendere gli effetti dell’opzione anche alla contribuzione dovuta a tali fondi, considerata la loro connessione funzionale con la previdenza di base. La motivazione è duplice: evitare disparità di trattamento rispetto alla generalità dei lavoratori e impedire un incremento di spesa non previsto. Ne deriva che la contribuzione integrativa deve essere ricompresa nel bonus e che la pensione complessiva va cristallizzata al momento dell’esercizio dell’opzione.

Indicazioni per i singoli fondi integrativi

La circolare distingue i riflessi applicativi per ciascun fondo gestito dall’Istituto.

Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas

Per questo fondo il trattamento di anzianità segue la disciplina della pensione dei lavoratori iscritti all’AGO. La domanda di incentivo al posticipo richiede almeno 15 anni di iscrizione al fondo integrativo. In caso di opzione, il calcolo della pensione complessiva considera sia l’anzianità maturata nell’AGO sia quella maturata nel fondo. Se al momento della domanda non è stato raggiunto il requisito minimo nel fondo, la pensione cristallizzata tiene conto soltanto della contribuzione AGO.

Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

Per gli iscritti al fondo esattoriali la circolare esclude l’applicabilità del bonus, poiché per tale categoria non è previsto il trattamento pensionistico di anzianità. Viene richiamata anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare la sentenza n. 6413 del 1981, che conferma l’impossibilità di conseguire una prestazione pensionistica prima della maturazione del trattamento complessivo. In sostanza, non è ammesso utilizzare in via autonoma la contribuzione AGO per accedere alla pensione di anzianità.

Fondo di previdenza per i lavoratori dipendenti dell’Autorità portuale di Genova e dell’Ente autonomo del Porto di Trieste

Per questo fondo, l’esercizio dell’opzione ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 243/2004 comporta la sospensione dell’obbligo di versamento della contribuzione al fondo e la conseguente cristallizzazione della pensione maturata al momento dell’opzione. La disciplina è quindi coerente con l’impostazione generale indicata dal Ministero del Lavoro.

Aspetti operativi

La circolare segnala che il rilascio dei programmi informatici necessari sarà comunicato con un successivo messaggio. Non vengono fornite ulteriori istruzioni operative, oltre al rinvio alla disciplina legislativa e ai chiarimenti ministeriali richiamati nel testo.

Punti principali

Quadro normativo e finalità dell’incentivo

La circolare richiama la legge 23 agosto 2004, n. 243, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004, e il decreto ministeriale 6 ottobre 2004 di attuazione. La misura è diretta a incentivare il posticipo del pensionamento dei lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano già maturato i requisiti minimi per il pensionamento di anzianità indicati nelle tabelle dell’articolo 59, commi 6 e 7, della legge n. 449/1997.

Regola generale sull’opzione di rinuncia ai contributi

Chi esercita la facoltà di rinuncia all’accredito contributivo per l’AGO e per le forme sostitutive non vede più dovuti, da parte del datore di lavoro, i relativi versamenti a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa previgente. L’importo dei contributi non versati deve però essere corrisposto integralmente al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono. Il trattamento pensionistico viene poi liquidato come se fosse maturato alla data di inizio dell’esonero, con aggiunta degli aumenti perequativi intervenuti nel frattempo.

Estensione ai fondi integrativi gestiti dall’INPS

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, per non alterare la finalità della norma e per evitare disparità di trattamento, l’effetto dell’opzione deve estendersi anche alla contribuzione dovuta ai fondi integrativi collegati alla previdenza di base. Ne consegue la cristallizzazione della posizione assicurativa e contributiva e del trattamento da erogare al momento del pensionamento, includendo nel bonus anche la contribuzione integrativa. La circolare precisa che non è ammesso percepire il bonus senza una corrispondente cristallizzazione della pensione complessiva.

Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas

Per questo fondo, il trattamento di anzianità segue la disciplina della pensione dei lavoratori iscritti all’AGO. È richiesto, al momento della domanda di incentivo al posticipo, almeno 15 anni di iscrizione al fondo integrativo. In caso di esercizio dell’opzione, la pensione complessiva è calcolata tenendo conto sia dell’anzianità maturata nell’AGO sia di quella maturata nel fondo; se al momento della domanda non è raggiunto il requisito minimo nel fondo, la pensione cristallizzata considera solo la contribuzione AGO.

Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

Per gli iscritti al fondo esattoriali la circolare esclude l’applicabilità dell’incentivo, poiché per tale categoria non è previsto il trattamento pensionistico di anzianità e quindi manca il presupposto essenziale richiesto dalla legge. Il richiamo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare la sentenza n. 6413 del 1981, conferma che la pensione complessiva presuppone il maturare delle condizioni per il trattamento integrato e non consente di utilizzare autonomamente la contribuzione AGO per anticipare il pensionamento.

Fondo di previdenza per i lavoratori dell’Autorità portuale di Genova e dell’Ente autonomo del Porto di Trieste

Per questo fondo, l’esercizio dell’opzione comporta la sospensione dell’obbligo di versamento della contribuzione a favore del fondo e la conseguente cristallizzazione della pensione maturata al momento dell’opzione stessa. La circolare ribadisce che l’effetto dell’incentivo si applica anche alla contribuzione integrativa, in coerenza con la disciplina generale richiamata dal Ministero.

Aspetti operativi

La circolare segnala che il rilascio dei programmi applicativi necessari avverrà con successivo messaggio. Non sono riportate ulteriori indicazioni procedurali o scadenze operative oltre a quelle già previste dalla normativa richiamata.

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