Circolare numero 90 del 13-7-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come calcolare e versare i contributi dovuti per i compensi erogati nel 2004 agli associati in partecipazione iscritti alla Gestione separata, precisando aliquote applicabili, termini di pagamento e modalità di denuncia. Fornisce inoltre un chiarimento sulla base imponibile contributiva, includendo i casi di acconti, conguagli e rapporti con familiari dell’imprenditore. Infine indica le istruzioni contabili per l’imputazione dei versamenti.
Contributi 2004 per associati in partecipazione: aliquote, versamenti, denunce e base imponibile
Associati in partecipazione: contributi dovuti per il 2004, base imponibile e istruzioni operative
La circolare fornisce i chiarimenti definitivi sui contributi dovuti per i compensi erogati nel 2004 agli associati in partecipazione che conferiscono prestazioni lavorative e risultano iscritti alla Gestione separata. Vengono precisate le aliquote applicabili, i termini di versamento, le modalità di denuncia e le regole per la determinazione della base imponibile, oltre alle conseguenti istruzioni contabili.
Ambito applicativo
Le indicazioni riguardano i compensi erogati nell’anno 2004 agli associati in partecipazione iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995. La circolare scioglie la riserva contenuta nella precedente circolare n. 30 del 16 febbraio 2005 e chiarisce anche alcuni profili interpretativi relativi alla base imponibile e alla soggettività passiva contributiva.
Contribuzione dovuta per il 2004
Ai sensi dell’art. 43, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’aliquota contributiva IVS per il 2004 è pari al 17,30% entro il limite di reddito previsto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, fissato in 37.883,00 euro, e al 18,30% oltre tale soglia.
La circolare precisa che tali aliquote si applicano a tutti gli associati in partecipazione che prestano attività lavorativa, anche se pensionati o iscritti ad altre gestioni previdenziali.
Inoltre, in contrasto con quanto indicato nella circolare n. 57/2004, viene chiarito che per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria e non titolari di trattamento pensionistico è dovuto anche il contributo dello 0,50% istituito dall’art. 59 della legge n. 449/1997 e successive modificazioni, destinato a maternità, assegno per il nucleo familiare e malattia in caso di ricovero ospedaliero. Per tali soggetti l’aliquota complessiva è quindi pari al 17,80% entro il limite di 37.883,00 euro e al 18,80% oltre tale limite.
Termini di versamento
Il termine ultimo per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2004 è fissato al 16 settembre 2005. Il versamento deve avvenire in unica soluzione e senza aggravio di oneri accessori.
Il pagamento va eseguito con modello F24, indicando:
- periodo di riferimento: mese di dicembre 2004;
- codice tributo: "ASS", valido solo per l’anno 2004.
La circolare ammette anche il pagamento rateale secondo la disciplina vigente. In caso di richiesta di rateazione, deve essere prodotta alla sede competente la ricevuta del versamento di un dodicesimo dell’importo dovuto; tale versamento deve essere poi ripetuto nei mesi successivi fino alla definizione della domanda. I pagamenti rateali devono essere effettuati con modello F24 compilato come sopra, inserendo nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda" il codice 88888RATEO.
Denunce contributive
Per i soli compensi erogati nel 2004, le denunce devono essere presentate entro il 30 settembre 2005, tramite GLA, via internet oppure su supporto informatico o cartaceo.
Nella denuncia deve essere indicata:
- la lettera "A" nel campo "tipo denuncia";
- la somma di tutti gli importi riferita al solo mese di dicembre 2004.
Le stesse modalità si applicano anche agli associanti che abbiano spontaneamente corrisposto, nel corso del 2004 o nell’anno corrente, i contributi dovuti per il 2004. In tali casi occorre indicare l’aliquota contributiva corretta secondo le precisazioni della circolare, cioè 17,30 o 18,30 ovvero 17,80 o 18,80 nei casi dei soggetti non pensionati o privi di altra tutela previdenziale.
Se risulta una maggiore somma a debito per omesso pagamento del contributo dello 0,50% o per altro titolo, tale importo deve essere corrisposto con le medesime modalità entro il 16 settembre 2005.
Base imponibile e criteri di determinazione
La base imponibile dei contributi è individuata dall’art. 43, comma 2, del D.L. n. 269/2003 nel reddito delle attività determinato con i criteri valevoli ai fini IRPEF, quale risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
Il comma 6 del medesimo articolo prevede che il versamento sia effettuato sugli importi erogati all’associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, con conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.
La circolare osserva che tali disposizioni non sono state modificate dall’art. 1, comma 157, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e richiama l’art. 54, comma 8, del T.U.I.R., secondo cui le partecipazioni agli utili degli associati costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta. Di conseguenza, i contributi sono dovuti sugli emolumenti lordi erogati a titolo di anticipazione, fermo restando l’eventuale conguaglio sulla base degli utili definitivamente risultanti dal rendiconto.
In questa prospettiva, la circolare precisa che l’associante non deve acquisire dati reddituali dell’associato, poiché è quest’ultimo a dover indicare nella dichiarazione dei redditi gli emolumenti corrisposti dall’associante.
Per i compensi eventualmente corrisposti in sede di conguaglio, il contributo deve essere versato entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento, con imputazione secondo il criterio di cassa.
Compensi a coniuge, figli e altri familiari
La circolare chiarisce, in relazione ai quesiti pervenuti, che i compensi erogati dall’imprenditore, anche nell’ambito dei rapporti di associazione in partecipazione, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, non concorrono a formare reddito per i percettori, in quanto non deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 60 del T.U.I.R.
Poiché tali emolumenti non devono essere dichiarati nella denuncia dei redditi, la circolare conclude che non sia configurabile, per tali soggetti, un’obbligazione contributiva nei confronti della Gestione separata ai sensi dell’art. 43 della legge n. 326/2003.
Istruzioni contabili
Dal 1° gennaio 2005 gli associati in partecipazione sono confluiti nella Gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995; pertanto, anche i contributi dovuti per l’anno 2004 devono essere imputati al conto PAR 52/010.
La tabella codice contributo/conto di mastro dei flussi contabili da mod. F24 è stata aggiornata associando al codice tributo "ASS" il conto PAR 52/010, che sostituisce il precedente conto APR 52/110.
Per la sistemazione delle somme già imputate al conto APR 52/110 viene confermata la riserva di successive istruzioni già richiamata nella circolare n. 30 del 16 febbraio 2005.
Punti principali
Aliquote contributive per il 2004
Per l’anno 2004 si applica l’aliquota IVS del 17,30% entro il limite di reddito di 37.883,00 euro e del 18,30% oltre tale soglia. Per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione è dovuto anche il contributo aggiuntivo dello 0,50% per maternità, assegno per il nucleo familiare e malattia in caso di ricovero, con aliquota complessiva pari al 17,80% entro il limite e al 18,80% oltre il limite.
Termini e modalità di versamento
Il pagamento dei contributi relativi al 2004 deve essere effettuato in unica soluzione entro il 16 settembre 2005, senza oneri accessori, utilizzando il modello F24 con periodo di riferimento dicembre 2004 e codice tributo "ASS". È prevista anche la possibilità di pagamento rateale secondo le disposizioni vigenti, con versamento iniziale di un dodicesimo dell’importo dovuto e successivi pagamenti mensili fino alla definizione della domanda di rateazione; in tal caso va usato il modello F24 con il codice 88888RATEO nel campo matricola/codice INPS/filiale azienda.
Denunce contributive
Le denunce relative ai soli compensi erogati nel 2004 devono essere presentate entro il 30 settembre 2005 tramite GLA, via internet o su supporto informatico o cartaceo. Nella denuncia va indicata la lettera "A" nel campo "tipo denuncia" e tutti gli importi devono essere riferiti al solo mese di dicembre 2004. La stessa modalità vale anche per gli associanti che abbiano già versato spontaneamente i contributi per il 2004, con indicazione dell’aliquota corretta in base ai chiarimenti forniti.
Base imponibile e criterio di imputazione
La base imponibile è costituita dal reddito delle attività determinato con i criteri IRPEF, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi. I contributi sono dovuti sugli importi erogati all’associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, con eventuale conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi. Per gli importi corrisposti in sede di conguaglio, il contributo va versato entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento, secondo il criterio di cassa.
Esclusione per compensi a familiari dell’imprenditore
La circolare chiarisce che i compensi erogati dall’imprenditore, anche nei rapporti di associazione in partecipazione, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, non concorrono a formare reddito per i percettori e non sono deducibili dal reddito d’impresa. Di conseguenza, per tali soggetti non sussiste obbligazione contributiva verso la Gestione separata.
Istruzioni contabili
Poiché gli associati in partecipazione sono confluiti dal 1° gennaio 2005 nella Gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, i contributi dovuti per il 2004 devono essere imputati al conto PAR 52/010. Il codice tributo "ASS" è stato associato a tale conto, che sostituisce il precedente conto APR 52/110; per le somme già imputate al conto precedente si rinvia a successive istruzioni.
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