Cassazione Penale, Sentenza n. 13554/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Lecce del 28/11/2024 che ha ridotto da 633 a 329 giorni il riconoscimento della situazione di detenzione inumana e degradante originariamente riconosciuta dal magistrato di sorveglianza, con conseguente diminuzione dello sconto di pena e dell'indennizzo. Il motivo unico dedotto è la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Tribunale riformato in peius la decisione del magistrato nonostante il reclamo fosse stato proposto unicamente dal detenuto (divieto di reformatio in peius in caso di impugnazione avanzata solo dalla parte privata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale che qualifica il reclamo ex art. 35-ter ord. pen. come impugnazione, applicando il divieto di reformatio in peius quando l'impugnazione è proposta unicamente dalla parte privata. Di conseguenza ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva ridotto i giorni riconosciuti e ha ripristinato il riconoscimento, disposto a favore del condannato, dell'esistenza della situazione di detenzione inumana e degradante per giorni n. 633 (riportando dunque la decisione allo stato favorevole riconosciuto dal magistrato di sorveglianza). La Corte ha altresì rideterminato la riduzione di pena conseguente al riconoscimento (la decisione è stata disposta senza necessità di nuovi accertamenti di fatto).
Norme richiamate
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Invocato come divieto di reformatio in peius: quando l'impugnazione è proposta unicamente dalla parte privata, il giudice di secondo grado non può adottare una decisione meno favorevole rispetto a quella del primo giudice.
art. 35-ter ordinamento penitenziario
Riferito al rimedio risarcitorio per la detenzione inumana o degradante; il procedimento di reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza si innesta dopo il provvedimento del magistrato che applica tale disciplina.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato rispetto ai limiti di enunciazione del motivo in cassazione (breve enunciazione nei limiti strettamente necessari).
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Autorizza l'annullamento senza rinvio quando l'accoglimento del ricorso permette il semplice ripristino di situazioni giuridiche senza necessità di nuovi accertamenti di fatto; applicata per ripristinare il riconoscimento dei 633 giorni.
orientamento giurisprudenziale di legittimità (Sez. 1, n. 51999/2019; Sez. 1, n. 2303/2020; Sez. 1, n. 10420/2022)
Confermato il consolidato principio che il reclamo ex art. 35-ter ha natura impugnatoria e che, conformemente ai principi sul devolutum, il divieto di reformatio in peius trova applicazione quando solo la parte privata impugna.
Massime di principio
- Il reclamo avanti al Tribunale di sorveglianza in materia di detenzione inumana/degradante è da considerare impugnazione: se proposto solo dal detenuto, il giudice di secondo grado non può aggravare la posizione rispetto all'originaria decisione del magistrato di sorveglianza (divieto di reformatio in peius).
- Se il giudice di secondo grado riforma in peius un provvedimento impugnato solo dalla parte privata, tale decisione è annullabile in Cassazione per violazione del divieto suddetto.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando la rettifica richiesta comporta un semplice ripristino della decisione di primo grado e non richiede nuovi accertamenti di fatto (art. 620, comma 1, lett. l)).
- Chi impugna deve formulare in cassazione tutte le censure che intende ottenere: la Corte di Cassazione decide sui motivi dedotti e non integra le questioni non portate avanti in sede di legittimità.
- Nelle difese di reclami analoghi è utile far esplicitamente valere il divieto di reformatio in peius e, se opportuno, ottenere l'intervento del Pubblico Ministero o evidenziare l'assenza di controdeduzioni per evitare peggioramenti della posizione del detenuto.
- Se il tribunale intende valutare periodi ulteriori di detenzione o profili non definiti dal magistrato, deve garantire il contraddittorio e non può utilizzare il proprio potere per peggiorare la situazione del solo ricorrente senza che quest'ultimo abbia promosso impugnazione o ci sia contraddittorio pieno.
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