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Decreto dirigenziale n. 533 del 11/12/2025

Il Decreto dispone le condizioni e le modalità operative per l'esercizio dell'attività di assistenza alle operazioni tecniche per le sedute di revisione

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina l’attività di assistenza alle operazioni tecniche svolta dal personale dei centri autorizzati ai sensi della legge n. 870/1986 e, in alternativa, dal personale degli studi di consulenza automobilistica ai sensi della legge n. 264/1991, nell’ambito delle sedute di revisione dei veicoli effettuate dagli ispettori abilitati o autorizzati. Vengono fissate le condizioni per l’individuazione degli assistenti, gli obblighi dichiarativi verso l’Ufficio motorizzazione civile competente, le modalità di sostituzione in caso di impedimento e le istruzioni operative concrete per lo svolgimento del supporto tecnico durante le prove strumentali e le attività di sicurezza e organizzazione della seduta.

Definizione delle condizioni e modalità operative per l’attività di assistenza alle operazioni tecniche nelle sedute di revisione veicoli

Assistenza alle operazioni tecniche nelle sedute di revisione veicoli

Il decreto della Direzione generale per la motorizzazione disciplina l’attività di assistenza alle operazioni tecniche svolta nelle sedute di revisione dei veicoli, in attuazione del D.M. 4 agosto 2025, n. 191, e del decreto dirigenziale 29 ottobre 2025, n. 431. L’atto si colloca nel quadro normativo della revisione dei veicoli ex articolo 80 del codice della strada e delle disposizioni amministrative già richiamate in materia di centri autorizzati e studi di consulenza automobilistica.

Base normativa e finalità

La disciplina si fonda, tra le altre, sulla direttiva 2014/45/UE sui controlli tecnici periodici dei veicoli, sul decreto legislativo n. 285/1992, articolo 80, sul D.P.R. n. 495/1992, sulla legge n. 870/1986 e sulla legge n. 264/1991. Il decreto mira a definire in modo puntuale chi può svolgere l’assistenza alle operazioni tecniche, come deve essere individuato e comunicato il personale, e quali attività operative deve svolgere durante le sedute di revisione.

Soggetti che possono svolgere l’assistenza

L’attività di assistenza alle operazioni tecniche può essere prestata:

  • dal personale dei centri autorizzati ai sensi della legge n. 870/1986 presso cui si tengono le sedute di revisione;
  • dal personale degli studi di consulenza automobilistica individuati ai sensi della legge n. 264/1991.

L’assistenza è pensata come supporto all’ispettore abilitato o autorizzato che esegue la revisione, e si inserisce nell’organizzazione delle sedute disciplinate dal D.M. n. 191/2025.

Adempimenti dichiarativi e comunicazioni all’UMC

I titolari dei centri autorizzati devono indicare i riferimenti degli assistenti che operano presso i centri o presso gli studi di consulenza automobilistica collegati all’attività di supporto. A tal fine devono trasmettere all’Ufficio di Motorizzazione Civile competente per territorio una dichiarazione conforme all’Allegato A.

La dichiarazione:

  • va presentata negli ordinari termini fissati dall’UMC per il fabbisogno periodico delle sedute di revisione;
  • serve a consentire la programmazione e l’organizzazione delle sedute;
  • deve essere rinnovata se mutano le figure individuate per l’assistenza.

Se un assistente già indicato risulta impossibilitato e non vi sono sostituti già dichiarati, deve essere presentata prima dell’inizio della seduta una nuova dichiarazione con l’indicazione del sostituto o dei sostituti, da consegnare all’ispettore che conduce la seduta.

Gestione dell’assenza dell’assistente

Il decreto prevede una disciplina specifica per l’ipotesi in cui non sia possibile reperire un sostituto. In tal caso, l’ispettore abilitato o autorizzato svolge un numero di operazioni tecniche nei limiti massimi stabiliti dal D.M. n. 191/2025 per le sedute svolte senza assistenti tecnici.

Contenuto dell’Allegato A

L’Allegato A contiene il modulo di autodichiarazione per l’identificazione dell’assistente alle operazioni tecniche. La dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e comporta l’assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci.

Nel modulo il dichiarante attesta, in particolare:

  • l’identità e il codice fiscale di uno o più assistenti;
  • l’appartenenza degli assistenti al centro di revisione o allo studio di consulenza automobilistica;
  • la disponibilità degli assistenti a effettuare le operazioni tecniche presso la struttura indicata;
  • il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inclusa la dotazione di DPI e la formazione del personale;
  • che la dichiarazione ha validità a tempo indeterminato, salvo revoca, modifica o eccezioni comunicate all’UMC;
  • l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione del nominativo, della disponibilità o delle condizioni di impiego;
  • il possesso da parte di ciascun assistente di specifiche competenze per l’utilizzo delle attrezzature di revisione.

È inoltre richiesto di allegare il documento di identità del dichiarante e di ciascun assistente.

Modalità operative dell’assistente tecnico

L’Allegato B contiene le istruzioni operative. L’assistente deve coadiuvare l’ispettore durante i controlli tecnici, in particolare nell’uso di:

  • prova-fari;
  • opacimetro;
  • analizzatore;
  • fonometro.

Deve inoltre consegnare all’ispettore i referti delle prove strumentali previste dal capo III della circolare n. 88 del 22 maggio 1995, da allegare al modello TT2100.

Più in generale, l’assistente deve dare esecuzione alle disposizioni dell’ispettore per assicurare il corretto svolgimento della seduta, anche sotto il profilo della sicurezza. Tra le attività indicate figurano:

  • organizzazione della fila dei veicoli;
  • inibizione dell’accesso agli estranei;
  • raccolta della documentazione e dei titoli di circolazione;
  • agevolazione dell’uscita dei veicoli dalle piste di prova;
  • ogni ulteriore attività ritenuta necessaria dall’ispettore per completare correttamente le operazioni.

Pubblicazione e allegati

Il decreto dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale dell’atto e contengono rispettivamente il modello di dichiarazione degli assistenti e le modalità operative per il loro impiego.

Punti principali

Ambito e finalità

Il decreto definisce le condizioni e le modalità operative per l’attività di assistenza alle operazioni tecniche svolta presso i centri autorizzati ai sensi della legge n. 870/1986 durante le sedute di revisione dei veicoli effettuate dagli ispettori abilitati o autorizzati. Tale attività è richiamata e coordinata con il decreto ministeriale 4 agosto 2025, n. 191, e con il successivo decreto dirigenziale 29 ottobre 2025, n. 431, che disciplinano l’organizzazione delle sedute e la disponibilità degli assistenti.

Soggetti abilitati a svolgere l’assistenza

L’assistenza alle operazioni tecniche può essere svolta dal personale dei centri autorizzati ai sensi della legge n. 870/1986 presso cui si tengono le sedute di revisione, nonché dal personale degli studi di consulenza automobilistica individuati ai sensi della legge n. 264/1991. Il decreto richiede che i titolari dei centri/autorizzati indichino i riferimenti degli assistenti impiegati.

Dichiarazione e aggiornamento dei nominativi

Per l’esercizio dell’attività, i soggetti interessati devono presentare all’Ufficio di Motorizzazione Civile territorialmente competente una dichiarazione conforme all’Allegato A, nei termini ordinari fissati dall’ufficio per la comunicazione del fabbisogno periodico delle sedute di revisione. La dichiarazione va rinnovata ogni volta che cambino le figure individuate per l’assistenza. Se un assistente non è disponibile e non vi sono sostituti già indicati, deve essere presentata prima dell’inizio della seduta una nuova dichiarazione con l’indicazione dei sostituti, da consegnare all’ispettore incaricato.

Gestione delle assenze e limiti operativi

Qualora non sia possibile individuare un assistente sostitutivo, l’ispettore abilitato o autorizzato deve svolgere un numero di operazioni tecniche nei limiti massimi previsti dal D.M. n. 191/2025 per le sedute svolte in assenza di assistenti tecnici.

Modalità operative dell’assistente tecnico

L’Allegato B stabilisce che l’assistente deve coadiuvare l’ispettore nell’uso di prova-fari, opacimetro, analizzatore e fonometro, e deve consegnare all’ispettore i referti delle prove strumentali di cui al capo III della circolare n. 88 del 22 maggio 1995, da allegare al modello TT2100. L’assistente deve inoltre eseguire le istruzioni dell’ispettore per favorire il regolare e sicuro svolgimento della revisione, occupandosi tra l’altro dell’organizzazione della fila, dell’accesso ai locali/piste, della raccolta documentale e dell’uscita dei veicoli.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionepatenti e revisionisicurezza stradaleautotrasportoamministrazione digitale e modulistica

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