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Sentenza

Sentenza n. 1808/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale del 20 novembre 2025 relativa alla richiesta di pagamento di € 152,38 per mancato pagamento del ticket

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (utente sanitario)

Prevale il privato

La controversia

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina aveva richiesto alla ricorrente il pagamento di € 152,38 per mancato pagamento del ticket, richiamando genericamente un’autocertificazione e l’asserita insussistenza dei requisiti per beneficiare dell’esenzione. La ricorrente, intendendo verificare la correttezza della pretesa e tutelarsi eventualmente in giudizio, aveva chiesto l’accesso a: copia dell’autocertificazione posta a fondamento della richiesta; documentazione relativa alla prestazione sanitaria per la quale aveva usufruito dell’esenzione e alla relativa data; conteggio o prospetto della quota di partecipazione alla spesa sanitaria; ogni ulteriore documento utilizzato nel procedimento. A fronte del mancato riscontro, ha proposto ricorso per l’accertamento del diritto di accesso. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha consentito parzialmente l’accesso ai documenti indicati alle lettere b) e c), mentre non risultava ostesa, in particolare, l’autocertificazione indicata alla lettera a).

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ai documenti già ostesi dall’amministrazione, ossia quelli relativi alla prestazione sanitaria, alla data della prestazione e al conteggio della quota richiesta. Per la parte residua ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’accesso documentale e dell’accesso difensivo. La ricorrente aveva infatti un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla contestazione della pretesa economica dell’Azienda e alla possibile tutela giudiziale dei propri interessi; sussisteva inoltre un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione richiesta. Il TAR ha quindi ordinato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina di consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l’accesso ai documenti non ancora esibiti e l’estrazione di copia, previo pagamento dei costi di riproduzione. L’amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 500, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti amministrativi di cui è chiesto l’accesso [...] hanno diritto non soltanto a prenderne visione ma anche ad estrarne copia

    L’accesso documentale spetta al privato titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegato ai documenti richiesti; il diritto comprende sia la visione sia l’estrazione di copia.

  • art. 23 l. 241/1990

    La disciplina dell’accesso si applica anche ai soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse; il giudice ricomprende l’Azienda Sanitaria Provinciale tra i soggetti tenuti all’ostensione.

  • art. 24 l. 241/1990

    Nell’ipotesi di accesso difensivo, l’ostensione è giustificata quando la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere interessi giuridici; nel caso concreto la documentazione era strumentale alla contestazione della pretesa di pagamento e all’eventuale azione giudiziaria.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegato ai documenti richiesti; non è sufficiente un interesse meramente esplorativo, ma non è necessario che il richiedente dimostri già la titolarità di uno specifico diritto soggettivo o interesse legittimo.
  • L’accesso difensivo è riconoscibile quando la documentazione richiesta presenta un rapporto di strumentalità con la cura o la difesa di interessi giuridici, anche in vista della proposizione di un’azione giudiziale per contestare una pretesa dell’amministrazione.
  • Il diritto di accesso comprende, oltre alla presa visione, anche l’estrazione di copia dei documenti amministrativi, salva la corresponsione dei costi di riproduzione.
  • Quando l’amministrazione ostende solo una parte dei documenti richiesti durante il giudizio, la materia del contendere cessa limitatamente agli atti già esibiti, mentre il ricorso resta procedibile e può essere accolto per la documentazione ancora non ostesa, se ne ricorrono i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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