Sentenza n. 15086/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del provvedimento di rigetto conclusivo del procedimento amministrativo prot. n. 0053534 del 14/10/2025, adottato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il quale è stata respinta l’istanza del Sig. Limoncelli Carmine di riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Romania per le classi di concorso AA00 (Scuola dell’infanzia), EE00 (Scuola primaria) e A-48 (Scienze motorie e sportive – ex A-48 e A-49); 2. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 7 agosto 1990, n. 241, comunicato in data 1 02/07/2025; oltre che per - l’accertamento della validità e dell’efficacia in Italia dei titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all’esito dei percorsi formativi rumeni riconosciuti dalle competenti autorità rumene; del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei predetti titoli ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs. n. 206/2007.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di titoli rumeni di abilitazione all'insegnamento per le classi AA00, EE00 e A-48, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del diniego ministeriale e l'accertamento della validità ed efficacia in Italia dei titoli conseguiti in Romania ai sensi della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. 206/2007. Il Ministero aveva respinto l'istanza rilevando la mancanza dell'Adeverinta ministeriale rumena, del piano di studi, del certificato CNRED di riconoscimento in Romania della laurea conseguita in Italia, dei certificati Nivel II con indicazione delle discipline di insegnamento, della documentazione sulla durata legale dei percorsi Nivel I e Nivel II e dei programmi formativi completi. Il ricorrente ha contestato il rigetto automatico per carenza documentale, l'omessa valutazione complessiva delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, l'assenza di una comparazione concreta tra formazione estera e requisiti italiani, la mancata considerazione di eventuali misure compensative, la violazione dei termini procedimentali e degli obblighi di partecipazione e soccorso istruttorio. Nel corso del giudizio è stata prodotta l'Adeverinta ministeriale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego nella parte in cui respingeva l'istanza di riconoscimento, ordinando al Ministero di riesaminare la domanda. Il giudice ha ritenuto illegittimo considerare indispensabile l'Adeverinta ministeriale e rigettare l'istanza senza una valutazione sostanziale: il Nivel I e II costituisce titolo di formazione rilevante e l'Adeverinta svolge funzione riassuntiva o certificativa, senza aggiungere necessariamente elementi sostanziali nuovi. L'Amministrazione deve valutare tutte le competenze, conoscenze e capacità maturate nell'intero percorso formativo e professionale, effettuare una comparazione concreta con la formazione italiana e, ove emergano differenze, valutare l'imposizione di misure compensative. Il Ministero ha inoltre violato i termini previsti dall'art. 51 della direttiva e dall'art. 16 del d.lgs. 206/2007, nonché gli obblighi di partecipazione, dialogo procedimentale e soccorso istruttorio; non poteva fissare termini perentori per il completamento documentale dopo il ritardo maturato. Il nuovo esame dovrà riguardare anche le ulteriori classi di concorso e tenere conto dell'eventuale sopravvenuta acquisizione dei titoli e della perdurante sussistenza dell'interesse al riconoscimento. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Direttiva 2005/36/CE
Il Ministero deve infatti comunque valutare tutte le competenze, conoscenze e capacità acquisite dall’istante nell’intero suo percorso formativo.
La valutazione della domanda di riconoscimento deve considerare complessivamente le competenze, conoscenze e capacità acquisite, senza subordinare l'esame sostanziale alla produzione di un singolo documento formale.
art. 51 Direttiva 2005/36/CE
Inoltre, l’Amministrazione non ha fatto alcuna comparazione concreta, giacché quella svolta appare del tutto superficiale, non ha considerato i crediti ed il percorso formativo del ricorrente nell’intera sua vita professionale e non ha valutato realmente possibili misure compensative.
La procedura di riconoscimento richiede un esame concreto e comparativo e, in caso di differenze formative, la valutazione di misure compensative; il procedimento deve rispettare i termini previsti dalla direttiva.
art. 16 d.lgs. 206/2007
Nella presente fattispecie emerge infatti che, a seguito della presentazione dell’istanza di riconoscimento, si è verificato un ritardo ingiustificato (oltre due anni) nella emanazione del provvedimento di rigetto da parte del Ministero, in violazione dei termini previsti in particolare dall’art. 51 della Direttiva, oltre che dall’art. 16 del D. Lgs. 206/2007.
Il ritardo ingiustificato nella conclusione del procedimento viola i termini della disciplina di recepimento e impedisce all'Amministrazione di concludere il procedimento mediante un rigetto documentale senza previo soccorso istruttorio e confronto con l'interessato.
art. 10-bis l. 241/1990
In altre parole, il Ministero è intervenuto oltre i termini previsti dall’art. 51 della Direttiva, e comunque oltre un termine ragionevole, pertanto avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio e comunicare al ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Quando la documentazione risulta incompleta, l'Amministrazione deve instaurare un effettivo contraddittorio procedimentale e consentire la regolarizzazione o integrazione degli elementi necessari, anziché respingere automaticamente la domanda.
art. 64 c.p.a.
In ogni caso la “Adeverinta ministeriale” è stata presentata in corso di causa, con valenza probatoria ex art. 64 c.p.a., mentre non appare essere stata richiesta in maniera corretta dall’Amministrazione come immediatamente si passa a esplicitare.
Il documento prodotto nel processo può assumere valenza probatoria ai fini della verifica giudiziale dell'illegittimità del diniego, pur restando demandato all'Amministrazione il nuovo esame della domanda.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Ivi è stata sottolineata la irrazionalità di un nuovo procedimento sui medesimi fatti accertati o accertabili dal giudice e l’esigenza di rispettare il giusto procedimento (i.e. l’art. 51 della Direttiva, la buona amministrazione di cui alla Carta dei diritti fondamentali UE), in armonia con il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art. 47 della Carta.
La riedizione amministrativa deve rispettare il giusto procedimento e non può tradursi in una duplicazione irrazionale dell'accertamento già compiuto, in coerenza con l'effettività della tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualificazione professionale conseguita in altro Stato membro, l'Amministrazione non può rigettare automaticamente la domanda per l'assenza di un singolo certificato formale quando siano stati prodotti titoli formativi ufficiali idonei ad avviare la valutazione sostanziale.
- L'autorità competente deve esaminare complessivamente le competenze, conoscenze e capacità acquisite dall'interessato nell'intero percorso formativo e professionale, comparandole concretamente con i requisiti nazionali; le eventuali differenze possono giustificare misure compensative, ma non il rigetto automatico senza tale comparazione.
- La certificazione ricognitiva o riassuntiva rilasciata dall'autorità dello Stato d'origine non può essere trattata come presupposto indefettibile del riconoscimento se non aggiunge elementi sostanziali rispetto ai titoli formativi già prodotti.
- Il superamento dei termini previsti dalla disciplina europea e nazionale impone all'Amministrazione di attivare un effettivo soccorso istruttorio e il contraddittorio procedimentale; dopo un ritardo ingiustificato, non è legittimo fissare termini perentori per integrare la documentazione e concludere il procedimento con un rigetto meramente documentale.
- Il riesame conseguente all'annullamento del diniego deve riguardare concretamente i titoli e le competenze per tutte le classi di concorso richieste e verificare anche la perdurante sussistenza dell'interesse al riconoscimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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