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Sentenza

Sentenza del 08/04/2016 n. 6848 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sostenendo che il condono tombale previsto dall'art. 9 della Legge n. 289/2002 non potesse estendersi alle obbligazioni tributarie oggetto di avvisi di accertamento notificati il 15 ottobre 2003 e divenuti definitivi per mancata impugnazione. I contribuenti avevano presentato la domanda di definizione automatica il 16 aprile 2004, ma gli accertamenti erano già divenuti definitivi entro il 14 dicembre 2003.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, affermando che il condono automatico non è ammesso quando, prima della domanda di definizione, sia stato notificato un avviso di accertamento, a maggior ragione se l'accertamento è divenuto definitivo. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, rigettando i ricorsi originari dei contribuenti contro le cartelle di pagamento. I contribuenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.700 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9

    Il condono tombale non è ammesso qualora "alla data di entrata in vigore della legge" sia stato notificato avviso di accertamento.

    La definizione automatica opera solo se non risultano notificati avvisi di accertamento nei periodi rilevanti. Se l'accertamento è già stato notificato, la definizione automatica è preclusa; se l'accertamento è divenuto definitivo, i suoi effetti devono comunque essere mantenuti.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, commi 1, 14 e 15

    La domanda di definizione deve riguardare tutti i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di dichiarazione. La presenza di accertamenti o di altre situazioni ostative incide sull'ammissibilità del condono automatico e può richiedere l'utilizzo delle diverse forme di definizione previste dalla legge.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 15 e 16

    Per le annualità oggetto di accertamento o di liti pendenti, la definizione può avvenire esclusivamente attraverso le specifiche procedure previste per gli accertamenti e per le controversie tributarie, non mediante il condono automatico dell'art. 9.

  • Legge n. 269 del 2003, art. 34

    La proroga dei termini non consente di beneficiare del condono quando, alla data rilevante prevista dalla disciplina, era già stato notificato un avviso di accertamento; tale preclusione è ancora più evidente se l'accertamento è divenuto definitivo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21

    Le disposizioni disciplinano gli atti impugnabili nel processo tributario e i relativi termini di impugnazione. La mancata impugnazione dell'avviso entro il termine previsto ne determina la definitività, impedendo di rimetterne in discussione gli effetti mediante una successiva domanda di condono automatico.

Massime di principio

  • Un condono o una definizione agevolata deve essere valutato verificando la situazione esistente alla data fissata dalla legge, comprese eventuali notifiche di accertamento già perfezionate.
  • La notifica di un avviso di accertamento può impedire l'accesso al condono automatico; se l'avviso non viene impugnato nei termini, la pretesa diventa definitiva e non può essere eliminata tramite una successiva definizione incompatibile.
  • Quando esiste un accertamento o una lite pendente, occorre utilizzare la specifica procedura agevolata prevista per quella situazione, anziché una forma generale di definizione automatica.
  • Le proroghe dei termini per aderire a un condono non riaprono necessariamente la possibilità di definire posizioni già precluse da accertamenti notificati o divenuti definitivi.
  • In caso di disciplina complessa e modificata da proroghe successive, è essenziale ricostruire cronologicamente la data di notifica dell'accertamento, la scadenza del termine per impugnarlo e la data di presentazione della domanda di definizione.

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