Cassazione Civile, Ordinanza n. 12520/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice per l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato come badante, con inquadramento nel livello C Super, per il periodo 15.6.2017-7.10.2017 e con orario di 9,30 ore giornaliere per 7 giorni su 7. La Corte d’appello, in riforma del primo grado, ha ritenuto provati il rapporto e le mansioni, ma ha qualificato le attività svolte come riconducibili al livello C Super e non al D Super richiesto dalla lavoratrice, distinguendolo altresì dal livello inferiore attribuito dal datore di lavoro (B Super). Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 348 bis, 115, 116 e 345 c.p.c., lamentando errata valutazione delle testimonianze de relato actoris, ammissione tardiva di documenti in appello e mancata considerazione delle contestazioni difensive; (2) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo l’inidoneità probatoria delle deposizioni de relato actoris; (3) nullità della sentenza per ultra petita, assumendo che la Corte d’appello avesse attribuito un livello non richiesto; (4) omesso esame di un fatto decisivo, perché il datore di lavoro avrebbe calcolato e offerto in giudizio somme già dovute e pagate, che la Corte non avrebbe detratto dalle spettanze riconosciute. La lavoratrice ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la testimonianza de relato actoris, pur con valore attenuato, può essere utilizzata dal giudice unitamente alle altre risultanze di causa, specie per fatti riservati non percepibili direttamente; ha inoltre rilevato che la produzione di nuove fotografie in appello nel rito del lavoro è ammissibile se ritenuta indispensabile ai fini della decisione. Ha respinto anche il terzo motivo, ricordando che non vi è ultrapetizione quando, chiesta la qualificazione delle mansioni, il giudice attribuisce una qualifica inferiore a quella domandata, trattandosi di una minore pretesa compresa nella domanda. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto né depositato i documenti relativi al pagamento e ai conteggi asseritamente omessi, in violazione degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato; è stata altresì respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla controricorrente, ritenendo insussistente la temerarietà del ricorso.
Norme richiamate
art. 348 bis c.p.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione delle prove; la Corte non ne ravvisa violazione nel caso concreto.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare la valutazione probatoria; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia correttamente apprezzato le risultanze istruttorie.
art. 116 c.p.c.
Invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte esclude il vizio perché la valutazione è stata svolta nel rispetto dei principi applicabili.
art. 345 c.p.c.
Richiamato in relazione all’ammissione di documenti nuovi in appello; la Corte ribadisce che nel rito del lavoro i documenti sono ammissibili se indispensabili ai fini della decisione.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che la testimonianza de relato actoris ha valore attenuato ma può concorrere alla decisione insieme ad altri elementi probatori, senza violare le regole sull’onere della prova.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per dedurre la nullità della sentenza per ultrapetizione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 366 n. 6 c.p.c.
La Corte afferma che il ricorso deve indicare puntualmente il contenuto degli atti e documenti richiamati e la loro collocazione nel fascicolo, in modo non eccessivamente formalistico ma specifico.
art. 369 n. 4 c.p.c.
Richiede il deposito dei documenti richiamati nel ricorso; l’omissione comporta inammissibilità del motivo.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.
art. 96 c.p.c.
La domanda di responsabilità aggravata è respinta perché manca la prova di una temerarietà connotata da consapevolezza della non spettanza della pretesa o da imprudenza, imperizia o negligenza anormali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la testimonianza de relato actoris non è inutilizzabile in assoluto: ha valore probatorio attenuato, ma può essere apprezzata dal giudice insieme ad altri elementi istruttori, soprattutto quando i fatti da provare siano di natura riservata o non direttamente percepibile dai testimoni.
- La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile se il giudice ne riconosce l’indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la concreta idoneità dimostrativa rispetto al thema probandum e allo sviluppo del processo.
- Non ricorre ultrapetizione quando il giudice, investito della domanda di accertamento di una qualifica lavorativa, attribuisce una qualifica inferiore a quella espressamente richiesta, poiché decide su una pretesa minore già compresa nella domanda originaria.
- Nel ricorso per cassazione, il motivo fondato su fatti o documenti deve rispettare l’onere di specifica indicazione e di deposito: occorre trascrivere o riassumere il contenuto essenziale degli atti e indicare dove essi si trovino nel fascicolo di merito; la mancata osservanza rende il motivo inammissibile.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede un quid pluris rispetto alla semplice infondatezza della pretesa: occorre un indice di temerarietà qualificata, desumibile dalla consapevolezza dell’infondatezza o da una condotta gravemente imprudente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12423/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12424/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12426/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12429/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12430/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12435/2026 del 04/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →