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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14898/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione del 18.12.2017 che ha irrogato la sanzione amministrativa di €772 ai sensi dell'art. 7, comma 15-bis, del d.lgs. 285/1992 per aver esercitato, senza autorizzazione, l'attività di parcheggiatore/guardamacchine il 20.08.2017 su un terreno privato a San Foca. Il ricorrente ha contestato la qualificazione dell'attività come abusiva sostenendo di essere solo comodatario dell'area e che l'uso non fosse indiscriminato (accesso consentito solo a chi chiedeva di parcheggiare), oltre a dedurre l'eccessività della sanzione.

La decisione

Il ricorso in Cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato la sentenza di appello che, ribaltando il giudice di pace, ha ritenuto legittimo il provvedimento sanzionatorio: l'attività di parcheggiatore è soggetta ad autorizzazione anche se svolta su area privata quando l'area è destinata alla sosta con accesso indiscriminato (uso pubblico). Nel caso concreto il Tribunale aveva accertato la presenza di numerose auto, l'accesso libero e la richiesta di pagamento, elementi che dimostravano l'uso pubblico dell'area. Non si è pronunciata una condanna alle spese in favore della Prefettura poiché essa non si era costituita. È stato inoltre rilevato l'obbligo, per il ricorrente, di versare eventuale contributo unificato aggiuntivo ai sensi del D.P.R. 115/2002 art.13.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)

    salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 769 ad euro 3.095. Se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione I.

    La Corte interpreta la norma come applicabile anche alle aree private che siano destinate alla sosta ed accessibili in modo indiscriminato (uso pubblico): l'esercizio dell'attività di parcheggiatore su tali aree richiede autorizzazione e, se assente, integra la fattispecie sanzionabile.

  • art. 3, comma 1, n. 34, d.lgs. 285/1992 (definizione di parcheggio)

    La nozione di 'parcheggio' non è limitata alle aree pubbliche: è un'area o infrastruttura esterna alla carreggiata destinata alla sosta dei veicoli, regolamentata o non, quindi anche aree private possono rientrare nella nozione se destinate alla sosta.

  • art. 7, comma sesto (richiamato) e modifiche introdotte dall'art. 23, comma primo, lett. a) n. 3 del d.lgs. 177/2024

    Secondo la Corte (richiamando la disposizione sopravvenuta), le aree di parcheggio possono essere considerate ad uso pubblico quando l'accesso è indiscriminato anche se subordinato a pagamento o regolato da barriere o dispositivi mobili: elemento decisivo è l'indiscriminato accesso di una pluralità indefinita di utenti.

  • art. 38, comma 10, d.lgs. 285/1992

    La disposizione sulla segnaletica conferma che il Codice trova applicazione anche sulle strade e aree private aperte all'uso pubblico, rafforzando il criterio dell'apertura indiscriminata come elemento per qualificare un'area come soggetta alla disciplina stradale.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Norme procedurali richiamate dalla Corte: il giudice annota l'obbligo di eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente nel giudizio di cassazione, ove applicabile.

Massime di principio

  • L'attività di parcheggiatore senza autorizzazione è sanzionabile non solo su aree pubbliche ma anche su aree private quando queste sono destinate alla sosta e sono accessibili in modo indiscriminato a una pluralità indefinita di utenti.
  • Per valutare se un'area privata è 'ad uso pubblico' occorre accertare elementi di fatto: accesso libero/indiscriminato, presenza numerosa di veicoli, richiesta di pagamento per la sosta, assenza di limitazioni soggettive all'ingresso.
  • La qualifica di mero comodatario o proprietario non esclude la responsabilità se la condotta concreta configura l'esercizio dell'attività di parcheggiatore (es. gestione dell'accesso e riscossione somme).
  • Dispositivi come barriere o tariffazione non escludono la natura di uso pubblico se l'accesso rimane indifferenziato: l'esistenza di un corrispettivo non sottrae l'area all'ambito di applicazione del codice della strada.
  • In presenza di contestazione, la pubblica amministrazione deve adeguatamente motivare; tuttavia la prova della concreta organizzazione dell'attività (ricavi, flusso di clienti, modalità di accesso) è decisiva per la conferma della sanzione.
  • Aggravanti previste dalla norma (impiego di minori, recidiva) comportano sanzioni più gravi e la confisca delle somme percepite può essere sempre disposta.

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