Sentenza del 28/09/2015 n. 4114 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Ricorso - Notifica - Modalità - P.E.C. - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso in appello è stato dichiarato inammissibile, poiché la notificazione effettuata tramite P.E.C. non era considerata una modalità valida secondo la disciplina allora vigente. La notificazione all'Ufficio doveva essere eseguita con i mezzi previsti dagli artt. 16 e 20 del d.lgs. n. 546/1992.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha notificato il ricorso in appello all'Ufficio finanziario tramite posta elettronica certificata (P.E.C.). La questione riguardava la validità di tale modalità di notificazione nel processo tributario, alla luce degli artt. 16 e 20 del d.lgs. n. 546/1992 e del decreto del Dipartimento delle Finanze n. 7425 del 26 aprile 2012, che prevedeva l'introduzione del deposito degli atti tramite P.E.C. dal 2013. In assenza del necessario decreto attuativo, la notificazione via P.E.C. è stata ritenuta non ancora operativa per questo specifico adempimento.
Norme richiamate
D.lgs. n. 546/1992, art. 16
La notificazione degli atti del processo tributario deve avvenire secondo le modalità previste dalla norma; la P.E.C. non è stata ritenuta utilizzabile nel caso concreto in assenza di piena attuazione della disciplina telematica.
D.lgs. n. 546/1992, art. 20
La norma individua le modalità di proposizione e notificazione del ricorso tributario. La notificazione effettuata con modalità non previste o non ancora operative determina l'inammissibilità del ricorso.
Decreto del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia n. 7425 del 26 aprile 2012
Il decreto prevedeva l'introduzione, dal 2013, del deposito degli atti tramite P.E.C., ma tale previsione è stata considerata non concretamente operativa in assenza del decreto attuativo.
Massime di principio
- Nel processo tributario occorre utilizzare esclusivamente le modalità di notificazione espressamente previste dalla normativa applicabile al momento dell'atto.
- La previsione astratta dell'utilizzo della P.E.C. non è sufficiente a rendere valida la notificazione se mancano le disposizioni attuative o gli strumenti tecnici necessari.
- Una notificazione eseguita con modalità non ancora operative può comportare l'inammissibilità del ricorso, con conseguenze irreversibili sui termini processuali.
- Prima di notificare un atto tributario tramite strumenti telematici è necessario verificare la disciplina temporale vigente, le disposizioni attuative e gli eventuali canali ufficiali abilitati.
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