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Sentenza

Sentenza n. 12130/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza Trib. Civ. Roma, Sez. Lavoro, n. 7517/2024 del 26.6.2024, con richiesta di nomina Commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202509248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro annualità e condannato il Ministero all’erogazione di 500 euro per ciascuna annualità

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 7517/2024, notificata e passata in giudicato. La pronuncia civile aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero al pagamento di 500 euro per ciascuna annualità. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha adempiuto integralmente alla sentenza e la ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando l’intervenuto integrale adempimento dell’Amministrazione alla sentenza posta in esecuzione. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta. Quanto alle spese, il Collegio ha disposto una compensazione parziale, considerato che l’esecuzione è intervenuta dopo la proposizione del ricorso, e ha condannato il Ministero al pagamento della parte residua, liquidata in 400 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    L’integrale soddisfacimento della pretesa della parte ricorrente nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento dell’amministrazione alla pronuncia giurisdizionale posta in esecuzione, intervenuto durante il processo e dichiarato dalla parte interessata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di procedere alla nomina del commissario ad acta.
  • Quando l’amministrazione esegue la pronuncia solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere parzialmente compensate e, per la parte residua, poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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