Regolamento (UE) 2021/1354
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1354 della Commissione del 6 agosto 2021 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2021 fino al 29 settembre 2021 a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce, per un periodo determinato, le informazioni tecniche da usare nel quadro Solvency II per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base. In particolare, fissa le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità per numerose valute e mercati nazionali. La misura è adottata con urgenza per garantire l’immediata disponibilità dei dati e l’uso uniforme da parte delle imprese, a prescindere dalla data di segnalazione alle autorità competenti.
Definisce le informazioni tecniche uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base Solvency II per le segnalazioni con date di riferimento dal 30 giugno 2021 al 29 settembre 2021.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni prudenziali aventi date di riferimento comprese tra il 30 giugno 2021 e il 29 settembre 2021. Le informazioni tecniche devono essere utilizzate per la migliore stima, l’aggiustamento di congruità e l’aggiustamento per la volatilità, per ciascuna valuta e per i mercati assicurativi nazionali indicati negli allegati. Non sono previste esclusioni espresse nel testo fornito.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1354: informazioni tecniche Solvency II per il periodo 30 giugno 2021 - 29 settembre 2021
Il regolamento, adottato dalla Commissione il 6 agosto 2021, fornisce le informazioni tecniche necessarie al calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nel regime Solvency II. La misura risponde all’esigenza, richiamata nei considerando, di rendere immediatamente disponibili dati uniformi di mercato e di assicurare che imprese di assicurazione e riassicurazione utilizzino gli stessi parametri, indipendentemente dalla data di segnalazione.
Base giuridica e contesto
Il provvedimento si fonda sull’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE. Il testo precisa che le informazioni tecniche sono ricavate dai dati di mercato relativi alla fine dell’ultimo mese precedente la prima data di riferimento cui il regolamento si applica; l’EIOPA ha trasmesso alla Commissione le informazioni sui dati di fine giugno 2021, pubblicate il 5 luglio 2021 ai sensi dell’articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva.
Ambito di applicazione temporale e soggettivo
Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 30 giugno 2021 al 29 settembre 2021. Pur entrando in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, esso si applica retroattivamente a decorrere dal 30 giugno 2021. Il testo impone l’uso delle stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, a prescindere dalla data di invio delle segnalazioni alle autorità nazionali competenti.
Strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio
L’allegato I contiene le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio da utilizzare per la migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, senza aggiustamenti di congruità o volatilità. Le tabelle coprono numerose valute e orizzonti fino a 150 anni; tra le valute presenti vi sono euro, corone di diversi Stati, valute dell’Europa centrale e orientale, principali valute OCSE e valute di mercati emergenti. Questi dati sono la base di partenza per la valutazione attuariale delle passività assicurative.
Spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità
L’allegato II disciplina gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 77 quater della direttiva 2009/138/CE. Gli spread sono espressi in punti base e non includono gli incrementi previsti dall’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c). Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, gli spread si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute; per le scadenze da 11 a 30 anni, il regolamento rinvia al valore previsto per 10 anni. Per le esposizioni verso enti finanziari, le tabelle sono differenziate per valuta e per classi di merito di credito da 0 a 6, con valori specifici per ciascuna durata fino a 30 anni.
Aggiustamento per la volatilità
L’allegato III riporta gli aggiustamenti per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, da usare per l’articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE. Gli aggiustamenti sono associati a ciascun mercato assicurativo nazionale e alla valuta rilevante. Il testo include valori positivi, nulli e anche negativi, a seconda del mercato: ad esempio 5 punti base per molti mercati dell’euro, 48 per la Danimarca, 31 per la Norvegia, 39 per il Canada, 41 per la Cina, 22 per gli Stati Uniti, 7 per il Giappone, 8 per la Svizzera, 0 per la Croazia e valori negativi per Bulgaria, Islanda e Romania.
Entrata in vigore, efficacia e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il testo è inoltre qualificato come rilevante ai fini del SEE, con conseguente estensione nel quadro dello Spazio economico europeo.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE. La finalità è garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, assicurando che le imprese di assicurazione e riassicurazione utilizzino informazioni tecniche comuni ricavate dai dati di mercato.
Periodo di applicazione delle informazioni tecniche
Le imprese devono utilizzare le informazioni tecniche per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 30 giugno 2021 fino al 29 settembre 2021. Il regolamento si applica a decorrere dal 30 giugno 2021, pur entrando formalmente in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Contenuto delle informazioni tecniche
Per ciascuna valuta interessata, il regolamento indica: (a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio per il calcolo della migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, riportate nell’allegato I; (b) gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater, riportati nell’allegato II; (c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, riportati nell’allegato III.
Obbligo di uso uniforme da parte delle imprese
Per motivi prudenziali, le imprese di assicurazione e riassicurazione devono usare le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti.
Allegato I: strutture per scadenza dei tassi privi di rischio
L’allegato I contiene le curve dei tassi privi di rischio, per diverse valute e per durate fino a 150 anni, da impiegare per il calcolo della migliore stima senza aggiustamenti di congruità o volatilità. Le valute elencate includono, tra le altre, euro, corone ceca/danese/svedese/islandese/norvegese, kuna, lev, leu rumeno, zloty, franco svizzero, lira sterlina, dollaro USA, dollaro canadese, dollaro australiano, yuan renminbi, yen, peso messicano, rand, real, rublo russo e altre valute indicate nelle tabelle.
Allegato II: spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità
L’allegato II fissa gli spread fondamentali, espressi in punti base, per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali e per le esposizioni verso enti finanziari. Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, gli spread si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute; per le durate da 11 a 30 anni si applicano gli spread corrispondenti alla durata di 10 anni. Per gli enti finanziari, sono previste tabelle distinte per valuta e classi di merito di credito da 0 a 6, con valori fino a 30 anni.
Allegato III: aggiustamenti per la volatilità
L’allegato III individua gli aggiustamenti per la volatilità, in punti base, per i mercati assicurativi nazionali associati alle varie valute. Sono previsti, tra gli altri, aggiustamenti pari a 5 punti base per molti mercati dell’euro, 48 per la Danimarca, 31 per la Norvegia, 41 per la Cina, 39 per il Canada, 22 per gli Stati Uniti, 7 per il Regno Unito, 8 per la Svizzera e valori anche negativi per alcuni mercati, come -5 per la Bulgaria, -4 per l’Islanda e -1 per la Romania.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. È inoltre indicato come testo rilevante ai fini del SEE.
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