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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1370

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1370 della Commissione del 6 agosto 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32021R1370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1370 della Commissione stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di una specifica merce tessile descritta nell’allegato, al fine di assicurare un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune nell’Unione. La merce è ricondotta al codice NC 6307 90 98 come "altri manufatti confezionati". Il regolamento prevede inoltre un regime transitorio di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del codice doganale dell’Unione.

Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di talune merci tessili/plastiche e disciplina transitoria delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi.

Ambito di applicazione

Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, importate nell’Unione europea, al fine di stabilirne il codice NC corretto nella nomenclatura combinata. Vincola le autorità doganali e gli operatori economici in tutti gli Stati membri, con effetto diretto; riguarda anche le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) già rilasciate per le merci interessate che risultino non conformi al nuovo regolamento, le quali possono essere ancora invocate per un periodo transitorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore. Non disciplina altre merci diverse da quelle specificamente descritte nell’allegato.

Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1370 della Commissione interviene per garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata prevista dal regolamento (CEE) n. 2658/87, in coerenza con le regole generali di interpretazione della NC e con le competenze attribuite dal codice doganale dell’Unione. L’atto è adottato sulla base dell’articolo 57, paragrafo 4, e dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Finalità e contesto

La Commissione precisa, nei considerando, che è necessario adottare disposizioni di classificazione per assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata alle merci descritte nell’allegato. Viene inoltre chiarito che la classificazione deve essere determinata secondo le regole generali della NC e che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi devono poter continuare a essere utilizzate per un periodo limitato, pari a tre mesi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica esclusivamente alla merce descritta nell’allegato, presentata come articolo rettangolare piatto di tessuto leggero in fibre di poliestere, rivestito su un lato di PVC non visibile a occhio nudo, con chiusure lampo cucite sui bordi di tre lati e destinato, secondo la confezione, a fungere da parete laterale per una tenda. L’atto opera nell’ambito doganale e riguarda la classificazione tariffaria ai fini dell’importazione nell’Unione.

Classificazione nella nomenclatura combinata

L’articolo 1 dispone la classificazione del bene nel codice NC 6307 90 98. L’allegato motiva la scelta applicando le regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la nota 7, lettera f), della sezione XI e il testo delle voci 6307, 6307 90 e 6307 90 98.

La Commissione esclude la classificazione:

  • come copertone della voce 6306 12 00, perché i copertoni sono normalmente costituiti da tessuti pesanti e destinati a proteggere le merci dalle intemperie;
  • come tenda della voce 6306 22 00, perché l’articolo non presenta le caratteristiche essenziali di un prodotto completo ai sensi della RGI 2, lettera a).

Il ragionamento seguito nell’allegato valorizza anche la natura di tessuto leggero confezionato in piano, rientrante nella voce 6307 come "altri manufatti confezionati".

Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti

L’articolo 2 introduce una clausola transitoria a tutela degli operatori che dispongano di informazioni tariffarie vincolanti non allineate al nuovo atto. Tali ITV possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e portata giuridica

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per importatori, spedizionieri e consulenti doganali, il principale effetto pratico è la necessità di utilizzare il codice NC 6307 90 98 per la merce descritta, anche in presenza di precedenti inquadramenti tariffari diversi. Eventuali ITV incompatibili conservano efficacia solo per il periodo transitorio di tre mesi previsto dall’articolo 2.

Disposizioni principali

Classificazione della merce descritta in allegato

L’articolo 1 dispone che la merce descritta nella colonna 1 della tabella allegata sia classificata nel codice NC indicato nella colonna 2, ossia 6307 90 98. L’allegato spiega che si tratta di un articolo rettangolare piatto di tessuto leggero in fibre di poliestere rivestito di PVC su un lato, con chiusure lampo sui bordi di tre lati, presentato come parete laterale per tenda e importato come articolo unico.

Motivazione della classificazione doganale

L’allegato fonda la classificazione sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, sulla nota 7, lettera f), della sezione XI e sui testi delle voci 6307, 6307 90 e 6307 90 98. Esclude la classificazione come copertone della voce 6306 12 00, in quanto l’articolo è realizzato in tessuto leggero e non è adatto o destinato a proteggere le merci dalle intemperie. Esclude anche la classificazione come tenda della voce 6306 22 00, perché l’articolo non presenta le caratteristiche essenziali di un prodotto completo ai sensi della RGI 2, lettera a).

Regime transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti

L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedoganeclassificazione tariffarianomenclatura combinatascambi di merci

Testo integrale

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