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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1367

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1367 della Commissione del 6 agosto 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32021R1367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di una specifica tipologia di veicolo elettrico a quattro ruote descritto nell’allegato, assegnandolo al codice NC 8703 10 18. La Commissione chiarisce le ragioni della classificazione ed esclude che il mezzo rientri nella voce 8713 relativa ai veicoli per invalidi, poiché non presenta caratteristiche oggettive speciali idonee ad alleviare una disabilità. È prevista una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi, utilizzabili per tre mesi dall’entrata in vigore.

Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di talune merci, in particolare di un veicolo elettrico a quattro ruote destinato al trasporto di persone.

Ambito di applicazione

Si applica alla classificazione doganale delle merci descritte nell’allegato del regolamento, ai fini dell’applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell’Unione europea. Vincola le autorità doganali e gli operatori economici negli Stati membri per la determinazione del codice NC delle merci interessate. Prevede inoltre, in via transitoria, la possibilità di continuare a invocare per tre mesi le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1367 della Commissione disciplina la classificazione doganale uniforme di una specifica merce descritta in allegato, al fine di garantire un’applicazione omogenea della nomenclatura combinata nell’Unione. Il provvedimento è adottato sulla base del codice doganale dell’Unione e delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (CEE) n. 2658/87, che fissa le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata, e ribadisce che tali regole si applicano anche alle nomenclature che la riprendono, in tutto o in parte, per misure tariffarie o di altra natura. In questo quadro, le merci descritte nell’allegato devono essere classificate nel codice NC corrispondente, sulla base delle caratteristiche oggettive del prodotto.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda una tipologia specifica di veicolo elettrico a quattro ruote: motore elettrico in corrente continua da 24 V e 800 W, alimentato da due batterie ricaricabili da 12 V, con autonomia fino a 45 km e velocità massima di circa 15-16 km/h. Il mezzo presenta sedile regolabile e girevole, colonna dello sterzo regolabile e pieghevole, luci, indicatori di direzione, retrovisori, sistema di freno elettromagnetico rigenerativo e può essere dotato di accessori quali ruote antiribaltamento, cestino e porta-bastone. È utilizzabile su strada, marciapiede, piste pedonali, ciclabili e in zone pedonali.

Classificazione attribuita

L’articolo 1 stabilisce che la merce è classificata nel codice NC 8703 10 18. L’allegato precisa che si tratta di un autoveicolo costruito principalmente per il trasporto di persone, simile agli autoveicoli per il trasporto di persone sui campi da golf. La classificazione è fondata sulle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e sul testo dei codici CN 8703, 8703 10 e 8703 10 18.

Esclusione della voce 8713

L’allegato esclude la classificazione nella voce 8713, relativa alle carrozzelle e agli altri veicoli per invalidi. Secondo la Commissione, il veicolo non è progettato appositamente per il trasporto di disabili e non presenta elementi speciali destinati ad alleviare una disabilità. Le caratteristiche di comfort o di manovrabilità richiamate nella descrizione non sono considerate sufficienti, neppure alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia citata nell’allegato (cause C-198/15 e C-286/15), che valorizza le caratteristiche oggettive del bene al momento dello sdoganamento.

Informazioni tariffarie vincolanti

L’articolo 2 introduce una disciplina transitoria: le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore. La previsione si coordina con l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In tal modo assicura immediata uniformità di classificazione per la merce interessata, salvo il limitato periodo transitorio previsto per le ITV non conformi.

Disposizioni principali

Classificazione delle merci nell’allegato

L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata siano classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2. Per la merce descritta, il codice assegnato è 8703 10 18.

Esclusione della voce 8713 e motivi della classificazione

Dall’allegato risulta che il veicolo non è classificabile come carrozzella o altro veicolo per invalidi ai sensi della voce 8713, perché non è progettato appositamente per il trasporto di disabili e non presenta elementi speciali destinati ad alleviare una disabilità. Le caratteristiche quali lo sterzo azionabile con una mano, il sedile girevole con braccioli e le ruote antiribaltamento opzionali non sono ritenute sufficienti a tale fine.

Criteri interpretativi adottati

La classificazione è fondata sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e sul testo dei codici CN 8703, 8703 10 e 8703 10 18. L’allegato richiama anche le esclusioni dalla voce 8713 per veicoli con piantone dello sterzo separato e regolabile o con velocità massima superiore a 10 km/h.

Portata delle informazioni tariffarie vincolanti

L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione tariffarianomenclatura combinatamerci e trasporti

Testo integrale

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