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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2003

Regolamento delegato (UE) 2021/2003 della Commissione del 6 agosto 2021 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo la piattaforma dell’Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato istituisce la URDP, una piattaforma dell’Unione pensata per agevolare i trasferimenti statistici di energia da fonti rinnovabili tra Stati membri. La piattaforma raccoglie informazioni aggregate su domanda e offerta, consente agli Stati membri di indicare interesse, volumi, prezzi e condizioni, e mette a disposizione materiale di orientamento e informazioni sugli accordi conclusi. L’uso è volontario, gli esiti del meccanismo di abbinamento non sono vincolanti e l’accesso è limitato a persone autorizzate, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati.

Istituzione della piattaforma dell’Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (URDP) per facilitare i trasferimenti statistici di energia da fonti rinnovabili tra Stati membri.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell’UE nell’ambito dell’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, con riferimento specifico ai trasferimenti statistici di energia rinnovabile tra Stati membri. Riguarda l’accesso, l’alimentazione e l’uso volontario della piattaforma URDP da parte di punti di contatto designati dagli Stati membri e della Commissione. L’uso della piattaforma è volontario e i trasferimenti o gli abbinamenti individuati tramite la piattaforma non sono giuridicamente vincolanti. È richiamata anche l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 nei casi pertinenti, per la protezione dei dati personali; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Istituzione della piattaforma dell’Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (URDP)

Il regolamento delegato (UE) 2021/2003 integra la direttiva (UE) 2018/2001 istituendo la URDP, una piattaforma dell’Unione pensata per facilitare i trasferimenti statistici di energia da fonti rinnovabili tra Stati membri. Il contesto è quello dei meccanismi di cooperazione previsti dalla direttiva sulle rinnovabili, finalizzati a conseguire in modo efficiente gli obiettivi dell’Unione e i contributi nazionali, anche attraverso trasferimenti statistici.

Finalità e logica della piattaforma

La URDP ha una funzione essenzialmente di facilitazione e trasparenza. Consente di individuare opportunità di trasferimento tra Stati membri, di mettere a disposizione informazioni aggregate su eventuali surplus o deficit di energia rinnovabile, e di fornire ai soggetti nazionali strumenti per avviare negoziati. Il regolamento chiarisce che la piattaforma è usata su base volontaria e che gli esiti del meccanismo di abbinamento non producono effetti vincolanti.

Definizioni rilevanti

Ai fini del regolamento, il "trasferimento statistico" è il trasferimento del valore statistico di una quantità di energia rinnovabile da uno Stato membro a un altro senza movimento fisico dell’energia. Lo Stato membro venditore riduce la propria quota statistica, mentre lo Stato membro acquirente la incrementa. Sono inoltre definiti il volume del trasferimento, le condizioni supplementari e il riferimento all’energia rinnovabile come definita dalla direttiva (UE) 2018/2001.

Individuazione delle opportunità di trasferimento

La piattaforma deve individuare potenziali trasferimenti sulla base di quantitativi aggregati disponibili, stimati fino al 2030. Le fonti informative includono i piani nazionali integrati per l’energia e il clima, i relativi aggiornamenti, le relazioni intermedie e valutazioni di terzi. In questo modo la Commissione costruisce una panoramica dei potenziali Stati membri venditori e acquirenti, in base al superamento o al mancato raggiungimento degli obiettivi o contributi nazionali in materia di rinnovabili.

Dati volontari degli Stati membri e meccanismo di abbinamento

Gli Stati membri possono inserire nella piattaforma dati annuali relativi a:

  • volume da acquistare o vendere;
  • prezzo o intervallo di prezzi;
  • tempistica del trasferimento, inclusi anno precedente, anno in corso o anni futuri;
  • altre condizioni supplementari o priorità.

I volumi possono essere espressi in ktep, GWh, TJ o altra unità equivalente; in caso di conversione da massa o volume deve essere indicato il potere calorifico corrispondente e la quantità va arrotondata a tre decimali. I dati hanno finalità meramente informative, non creano obblighi negoziali e sono visibili solo agli altri Stati membri e alla Commissione. Il meccanismo di abbinamento serve a far incontrare domanda e offerta, ma i potenziali trasferimenti restano non vincolanti.

Accesso, punti di contatto e protezione dei dati

L’accesso alla URDP è limitato alle persone autorizzate indicate dagli Stati membri; il rifiuto può avvenire solo se giustificato dal numero o dalla funzione delle persone designate. Ogni Stato membro deve inoltre designare un punto di contatto responsabile dei trasferimenti statistici, della trasmissione delle informazioni e del loro eventuale aggiornamento. Il regolamento richiama la necessità di proteggere i dati sensibili e, nei casi pertinenti, l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679.

Orientamenti e trasparenza sugli accordi conclusi

La Commissione deve mettere a disposizione materiale orientativo sull’uso della piattaforma, incluso un manuale d’uso, e può fornire ulteriori risorse, come un modello di accordo e documentazione di supporto. Inoltre, la URDP pubblica informazioni sugli accordi conclusi tramite la piattaforma, inclusi volume, tempistica, prezzo, condizioni supplementari e gli accordi stessi, nonché dati essenziali sugli accordi conclusi al di fuori della piattaforma ai sensi dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2018/2001 e dell’articolo 6 della direttiva 2009/28/CE.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Istituzione e finalità della URDP

L’articolo 1 istituisce la piattaforma dell’Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (URDP) per agevolare i trasferimenti statistici ai fini della direttiva (UE) 2018/2001 e per facilitare sia l’obiettivo dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sia il contributo di ciascuno Stato membro di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, il "trasferimento statistico" come trasferimento del valore statistico di una quantità di energia rinnovabile senza trasferimento fisico; lo "Stato membro acquirente" e lo "Stato membro venditore"; le "condizioni supplementari"; l’"energia da fonti rinnovabili"; e il "volume del trasferimento statistico".

Funzioni e obiettivi della piattaforma

L’articolo 3 stabilisce che la URDP deve individuare opportunità di trasferimento tra Stati membri, includere informazioni su offerta e domanda (volume, prezzo, tempistica e condizioni supplementari), facilitare accordi tramite un meccanismo non vincolante di abbinamento, fornire punti di contatto e materiale orientativo, e aumentare la trasparenza sugli accordi conclusi. La piattaforma può svolgere anche altre funzioni collegate al processo di trasferimento statistico.

Individuazione delle quantità disponibili

L’articolo 4 prevede che la URDP agevoli la conclusione di accordi individuando opportunità di trasferimento sulla base di quantitativi aggregati disponibili, stimati fino al 2030 mediante informazioni pubblicamente accessibili, inclusi i piani nazionali integrati per l’energia e il clima, i loro aggiornamenti, le relazioni intermedie e le valutazioni di terzi.

Dati volontari di acquisto e vendita e meccanismo di abbinamento

L’articolo 5 consente agli Stati membri di trasmettere volontariamente dati annuali su quantità da acquistare o vendere, prezzi o intervalli di prezzi, tempistica e altre condizioni supplementari o priorità. I dati possono essere espressi in ktep, GWh, TJ o altra unità equivalente; in caso di conversione da massa o volume va indicato il potere calorifico e la quantità va arrotondata a tre decimali. I dati non generano obblighi giuridici e restano accessibili solo agli altri Stati membri e alla Commissione. La piattaforma include un meccanismo di abbinamento, ma i trasferimenti individuati non sono vincolanti.

Accesso alla piattaforma e punti di contatto nazionali

L’articolo 6 prevede che gli Stati membri indichino alla Commissione le persone autorizzate ad accedere alla URDP, con possibile rifiuto solo se giustificato dal numero o dalla funzione. Ogni Stato membro designa un punto di contatto incaricato dei trasferimenti statistici, della trasmissione e dell’aggiornamento delle informazioni sulla piattaforma; la URDP mostra i punti di contatto di ciascuno Stato membro.

Materiale orientativo e trasparenza sugli accordi

L’articolo 7 impone alla Commissione di fornire materiale orientativo sull’URDP, incluso un manuale d’uso, e consente di mettere a disposizione ulteriori risorse, tra cui un modello di accordo. La Commissione pubblica anche informazioni sugli accordi di trasferimento statistico conclusi tramite la piattaforma, compresi volume, tempistica, prezzo, condizioni supplementari e accordi, nonché informazioni sugli accordi conclusi fuori piattaforma ai sensi dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2018/2001 e dell’articolo 6 della direttiva 2009/28/CE.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 8 dispone che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieenergiafonti rinnovabilicooperazione tra stati membristatistica energeticaprotezione dei dati

Testo integrale

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