Cassazione Penale, Sentenza n. 23896/2025 del 26/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano in cassazione la sentenza di appello invocando errata qualificazione giuridica della condotta (sostenendo che si sarebbe trattato di truffa 'vessatoria' e non di estorsione, perche' la minaccia sarebbe stata un pericolo immaginario e non concretamente coercitivo) e violazione di legge. Denunciavano inoltre discordanze in materia di pena rispetto al minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i difensori, con la rinuncia parziale ai motivi in appello, hanno determinato il passaggio in giudicato su quei profili, rendendo inammissibili le censure relative alle questioni rinunciate. Il profilo della qualificazione giuridica non era stato dedotto in appello e i ricorsi sono risultati generici e scollegati dalla concreta vicenda. Confermata, de facto, la decisione di merito (nessuna revisione sostanziale), e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
n. 1) del comma terzo dell’art. 628 cod. pen.
Menzionato come aggravante valutata in sede di primo grado; il G.U.P. aveva stimato le attenuanti generiche equivalenti a detta aggravante nella determinazione della pena.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Rilevato come aggravante connessa all'utilizzo del metodo mafioso e finalita' di agevolazione di un clan; rilevante ai fini dell'aggravazione della responsabilita' penale.
art. 62 n. 6 cod. pen.
Richiamato dalla Corte d'appello quale attenuante prevalente rispetto all'aggravante comune, con conseguente rideterminazione della pena.
art. 629 cod. pen.
capoverso dell’art. 629 cod. pen.
Citato in relazione al parametro del minimo edittale: la Corte osserva che il primo giudice aveva fissato una pena inferiore al minimo previsto, errore non emendabile in assenza di appello del pubblico ministero.
art. 197-bis cod. proc. pen.
art. 197-bis cod. proc. pen.
Richiamato rispetto alla deduzione, in appello, della necessita' di escussione della persona offesa con le garanzie previste; pero' la questione e' stata rinunciata dai difensori in sede d'appello.
art. 609 cod. proc. pen.
Riferito alla possibilita' della Corte di Cassazione di esercitare cognizione anche d'ufficio su questioni di qualificazione giuridica, ma tale potere e' subordinato all'ammissibilita' del ricorso e alla corretta instaurazione del rapporto processuale.
art. 129 cod. proc. pen.
artt. 129 e 609, comma secondo, cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 609 per ricordare i limiti dell'intervento officioso della Corte: non e' esercitabile se l'impugnazione e' inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna al pagamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a favore della Cassa delle Ammende per l'inammissibilita' del ricorso e profili di colpa nell'attivazione del gravame.
Massime di principio
- La rinuncia parziale ai motivi in appello determina il passaggio in giudicato sui capi rinunciati: non possono essere rilanciate in cassazione censure relative a quei motivi.
- La Corte di Cassazione puo' esaminare d'ufficio la qualificazione giuridica del fatto, ma solo se il ricorso e' ammissibile e non richiede accertamenti fattuali non consentiti in sede di legittimita'. Se il ricorso e' inammissibile, i poteri officiosi sono preclusi.
- Questioni di qualificazione (estorsione vs truffa) devono essere adeguatamente dedotte e sviluppate in sede di appello per poter essere valutate in cassazione; l'assenza di deduzione in appello e la genericita' del ricorso portano all'inammissibilita'.
- Per distinguere estorsione da truffa vanno valutati gli elementi concreti della coercizione: la verifica della efficacia coercitiva delle minacce e' un accertamento che richiede analisi fattuale e circostanziale; se tale profilo non e' stato tempestivamente sollevato, non puo' essere utilmente prospettato in cassazione.
- La fissazione di una pena al di sotto del minimo edittale costituisce vizio, ma la sua correzione puo' richiedere intervento del pubblico ministero in appello; errori simili non sempre sono sanabili in cassazione se non dedotti nei modi e nei termini previsti.
- Impugnazioni generiche, prive di collegamento alla concreta vicenda processuale, sono dichiarate inammissibili e possono comportare sanzioni (spese e somme alla Cassa delle Ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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