Sentenza del 15/01/2016 n. 567 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in Cassazione le sentenze della CTR della Sicilia che avevano annullato i dinieghi dell'esenzione IRPEG prevista dalla normativa siciliana per le imprese operanti nel Mezzogiorno e, conseguentemente, gli avvisi di accertamento IRPEG relativi agli anni 1997-2001. L'Amministrazione sosteneva, in particolare, che il condono automatico previsto dall'art. 9 della legge n. 289/2002 non potesse consolidare agevolazioni fiscali già negate né impedire successivi controlli e accertamenti, e contestava inoltre l'ammissibilità dell'impugnazione cumulativa e la valutazione dei requisiti dell'esenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito tutti i ricorsi e li ha respinti. Ha ritenuto ammissibile l'impugnazione cumulativa di più sentenze quando le controversie dipendono da identiche questioni giuridiche. Ha affermato che il perfezionamento del condono automatico ex art. 9 della legge n. 289/2002 rende definitiva, per ciascuna annualità, la liquidazione delle imposte dichiarate anche con riferimento alle deduzioni e alle agevolazioni indicate dal contribuente, salvo i controlli formali esercitabili entro il termine previsto dalla legge. Non essendo state ravvisate cause di esclusione né un provvedimento di diniego del condono, l'Amministrazione non poteva procedere a ulteriori accertamenti sull'agevolazione. È stato quindi confermato l'annullamento dei dinieghi di esenzione e degli avvisi di accertamento IRPEG per gli anni 1997-2001. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 13.000 euro oltre accessori e rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9, commi 9 e 10
La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione, con riferimento alla spettanza di deduzioni o agevolazioni indicate dal contribuente; è precluso ogni accertamento tributario.
Il condono automatico perfezionato consolida anche le agevolazioni dichiarate dal contribuente e impedisce successivi accertamenti sostanziali per le annualità definite, salvo i controlli formali espressamente consentiti.
Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 13
La preclusione derivante dal condono impedisce all'Amministrazione di richiedere documentazione o svolgere verifiche incompatibili con la definizione automatica, restando fermi soltanto i controlli previsti dalla disciplina.
Legge n. 289 del 2002, art. 10
La proroga dei termini per l'accertamento non si applica quando il condono ex art. 9 ha già consolidato la posizione fiscale e le agevolazioni dichiarate.
Legge n. 64 del 1986, art. 14
Prevede l'esenzione IRPEG per determinate imprese operanti nel Mezzogiorno; nel caso concreto, l'agevolazione è stata ritenuta definitivamente consolidata per effetto del condono e dell'annullamento del diniego.
Legge regionale Sicilia n. 20 del 1991, art. 10
Costituisce una delle basi normative regionali della richiesta di agevolazione IRPEG per imprese operanti nel territorio siciliano.
Legge regionale Sicilia n. 64 del 1986, art. 14
Prevede il regime agevolativo regionale applicato alla società contribuente in relazione all'attività svolta nel Mezzogiorno.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis e 36-ter
Consentono esclusivamente controlli formali e automatizzati entro il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; tali controlli non equivalgono a un accertamento sostanziale sull'agevolazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
I termini ordinari e le proroghe per l'accertamento non rilevano quando il condono ha prodotto l'effetto preclusivo previsto dall'art. 9 della legge n. 289/2002.
Codice di procedura civile, art. 274
Consente la riunione di cause connesse, applicata dalla Corte per trattare unitariamente i ricorsi relativi al diniego dell'agevolazione e agli accertamenti fondati su tale diniego.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Non impedisce l'impugnazione cumulativa di più sentenze tributarie quando esse riguardano questioni di diritto identiche e la decisione può produrre effetti comuni.
Massime di principio
- Quando un contribuente perfeziona validamente un condono automatico per determinate annualità, la dichiarazione e le agevolazioni indicate possono diventare definitive, impedendo successivi accertamenti sostanziali dell'Amministrazione.
- La preclusione da condono non esclude necessariamente ogni controllo: restano possibili i controlli formali espressamente previsti dalla legge, purché effettuati entro i termini specifici.
- Un atto di diniego dell'agevolazione e gli accertamenti fiscali fondati esclusivamente su tale diniego sono strettamente dipendenti: se il diniego viene annullato, possono venir meno anche gli accertamenti conseguenti.
- Le proroghe ordinarie dei termini di accertamento non possono essere utilizzate per eludere gli effetti preclusivi di un condono già perfezionato, salvo che ricorra una specifica causa legale di esclusione o inefficacia del condono.
- L'Amministrazione deve verificare tempestivamente le agevolazioni dichiarate e svolgere i controlli formali entro i termini previsti; decorso tale termine, in presenza di un condono valido, la posizione del contribuente tende a consolidarsi.
- L'impugnazione cumulativa di più decisioni tributarie può essere ammissibile quando le controversie riguardano annualità diverse ma dipendono dalla stessa questione giuridica e dalla stessa base normativa.
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