Cassazione Civile, Ordinanza n. 11838/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Gli eredi di un soggetto che aveva partecipato a una vicenda di stabilizzazione del personale hanno impugnato la sentenza della Corte d’appello che, confermando il Tribunale, aveva rigettato la domanda diretta ad accertare il diritto alla stabilizzazione nei ruoli dell’ente strumentale della Croce Rossa Italiana o, in subordine, dell’azienda sanitaria regionale. La lite nasceva dal fatto che il giudice di merito aveva ritenuto decisiva la mancata presentazione di una seconda domanda, considerata necessaria per partecipare alla procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 244/2007 e richiesta anche dagli atti dell’ente. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione del principio di non contestazione, sostenendo che la mancata presentazione della domanda non fosse stata contestata dalla controparte e non potesse quindi essere posta a fondamento della decisione. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 366 e 367, della legge n. 244/2007, assumendo che la normativa non imponesse la ripresentazione della domanda e che la Corte territoriale avesse mal interpretato gli atti della procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la valutazione della non contestazione è riservata al giudice di merito e, in ogni caso, i ricorrenti confondevano la non contestazione di un fatto con la non contestazione del diritto azionato; inoltre non risultava che in appello fosse stata specificamente censurata la statuizione del Tribunale sulla mancata presentazione della domanda. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché non denunciava una reale errore di interpretazione della legge, che anzi richiama espressamente la domanda dell’interessato, ma si risolveva in una contestazione dell’accertamento di merito relativo alla procedura. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con applicazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il vizio è deducibile nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo; la censura non può tradursi in una rivalutazione del merito o in una contestazione della motivazione se questa non sia del tutto apparente o manifestamente illogica.
art. 115 c.p.c.
La mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce effetto sul piano probatorio, ma la verifica dell’esistenza e dell’estensione della non contestazione è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o dell’erronea interpretazione della norma processuale.
art. 2, commi 366 e 367, L. n. 244/2007
La disciplina di stabilizzazione richiede la domanda dell’interessato; la censura che non individui un errore ermeneutico della norma, ma miri a contestare l’apprezzamento degli atti di procedura, è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o degli atti di causa, perché il sindacato di legittimità resta circoscritto ai limiti tipici del vizio denunciato.
- La valutazione della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte è un apprezzamento di merito, insindacabile in cassazione salvo che la censura investa l’interpretazione della norma processuale o si traduca nella denuncia di motivazione mancante o solo apparente.
- La non contestazione di un fatto storico non equivale alla non contestazione del diritto vantato: il giudice può e deve verificare d’ufficio l’esistenza degli elementi costitutivi della pretesa azionata.
- Quando una norma o un atto amministrativo di procedura richiedono la presentazione di una domanda dell’interessato, la parte che contesti l’interpretazione data dal giudice deve indicare puntualmente l’errore ermeneutico; in difetto, il motivo si risolve in una critica al merito ed è inammissibile.
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