Sentenza n. 7241/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione del 6 ottobre 2023 di decadenza dall'autorizzazione e revoca dei posteggi per mancato esercizio dell'attività commerciale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare originariamente di due posteggi assegnati nel 2005 e poi accorpati in un unico titolo, sosteneva di avere rinunciato già nel settembre 2005 a uno dei posteggi, sicché il Comune avrebbe erroneamente contestato il mancato uso di entrambi. Contestava inoltre la decadenza dall'autorizzazione per assenze superiori a quattro mesi, disposta dopo la comunicazione di avvio del procedimento del 21 agosto 2023 e le sue controdeduzioni del 28 settembre 2023, nelle quali aveva documentato una patologia ansioso-depressiva che gli impediva di raggiungere il posteggio. Deduceva travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e difetto di motivazione, lamentando che il Comune avesse valutato negativamente il precedente procedimento del 2017, concluso senza decadenza in considerazione della patologia, e non avesse considerato i periodi di chiusura imposti durante il lockdown. In appello censurava la sentenza del TAR Lazio, Sez. II, che aveva respinto il ricorso, denunciando errore di giudizio, illogicità della motivazione e omessa valutazione di fatti ed elementi essenziali. Il Comune eccepiva l'inammissibilità dell'appello per genericità e per carenza d'interesse, in ragione della scadenza dell'autorizzazione al 31 dicembre 2020.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto entrambe le eccezioni preliminari del Comune. I motivi d'appello, pur riproponendo le censure di primo grado, erano sufficientemente specifici ai sensi dell'art. 101 c.p.a.; permaneva inoltre l'interesse a contestare la decadenza, perché essa avrebbe potuto penalizzare il titolare in una futura procedura pubblica di assegnazione dei posteggi. Nel merito, ha respinto il motivo complessivamente considerato: il ricorrente non aveva negato il mancato esercizio, ma lo aveva ricondotto alle proprie condizioni di salute; il precedente esito favorevole del procedimento del 2017 costituiva una temporanea tolleranza, fondata sull'aspettativa di un miglioramento, non una convalida dell'assenteismo. Gli accertamenti successivi avevano invece documentato la prosecuzione e l'aggravamento delle assenze, per un periodo esteso e non circoscritto ai lockdown. L'ipotesi che la Polizia municipale avesse effettuato controlli soltanto sul posteggio cui il titolare aveva rinunciato era una mera illazione: la nota del 19 settembre 2021 riferiva accessi presso i posteggi assegnati e l'uso del plurale poteva essere un errore materiale. Il mancato esercizio era stato, inoltre, ammesso sin dalle prime contestazioni. La motivazione era adeguata: ricorrevano i presupposti dell'art. 55, comma 1, lett. d), l.r. Lazio n. 22/2019, poiché le assenze avevano superato complessivamente quattro mesi senza che persistesse una valida giustificazione; in tali condizioni la decadenza era dovuta. La sentenza del TAR è stata quindi confermata e l'appello rigettato; spese compensate.
Norme richiamate
art. 101 c.p.a.
Invero le censure sollevate con il gravame, ancorché effettivamente ripropongano le doglianze già rappresentate in primo grado, espongono, con un grado di dettaglio sufficiente ai sensi dell’art.101 c.p.a. le ragioni di critica sollevate dall’appellante avverso la sentenza impugnata.
I motivi d'appello sono ammissibili quando espongono con sufficiente dettaglio le critiche alla sentenza impugnata, anche se ripropongono doglianze già formulate in primo grado.
art. 55, comma 1, lett. d), l.r. Lazio n. 22/2019
Quanto al difetto di motivazione, è agevole osservare che nei fatti storici, per come rappresentati, si è concretata la fattispecie di cui al comma 1 lett. d) dell’art.55 della Legge Regionale Lazio n. 22 del 2019 che prevede la decadenza dal posteggio del licenziatario che non utilizzi, senza giustificato motivo, per periodi superiori complessivamente a quattro mesi. Ciò implica che la disposta decadenza rappresentava, in presenza di detti presupposti, e in assenza della persistenza di una valida giustificazione, un atto dovuto.
La decadenza dal posteggio consegue al mancato utilizzo, senza giustificato motivo, per periodi complessivamente superiori a quattro mesi; quando tali presupposti sussistono e non permane una valida giustificazione, la decadenza è un atto dovuto.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 101 c.p.a., l'appello non è inammissibile per genericità se le censure, pur riproponendo quelle già dedotte in primo grado, espongono con sufficiente dettaglio le ragioni di critica alla sentenza impugnata.
- La scadenza sopravvenuta di un'autorizzazione non elimina l'interesse a impugnare la decadenza pronunciata durante il rapporto quando questa possa costituire un elemento penalizzante in una futura procedura pubblica di assegnazione.
- Nel procedimento di decadenza per mancato utilizzo di un posteggio, il precedente mancato esercizio tollerato dall'amministrazione in considerazione di una giustificazione temporanea non impedisce una successiva decadenza se le assenze proseguono o si aggravano e non persiste una valida giustificazione.
- Quando la legge regionale prevede la decadenza per mancato utilizzo del posteggio, senza giustificato motivo, per periodi complessivamente superiori a quattro mesi, e i presupposti risultano accertati senza una giustificazione ancora valida, la decadenza costituisce un atto dovuto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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