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Sentenza

Sentenza n. 1279/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza dell’ordinanza ex art. 702 c.p.c. del Tribunale di Salerno, resa nel giudizio n. RG 10068/21;

Giustizia amministrativa202501997

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell'A.C.E.R., dell'ordinanza civile ex art. 702-bis c.p.c. che aveva condannato il condominio al pagamento di somme per lavori urgenti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico condomino)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale civile di Salerno un'ordinanza passata in giudicato, con cui il condominio veniva condannato a corrispondergli euro 21.159,02, oltre interessi e spese, per lavori urgenti eseguiti su parti comuni. Dopo il decesso dell'amministratore condominiale, il ricorrente chiedeva all'A.C.E.R., titolare di due unità immobiliari dello stabile e subentrata all'IACP, il pagamento della quota millesimale gravante sull'ente. Rimasta inevasa la richiesta, proponeva ricorso ex art. 114 c.p.a. chiedendo l'ordine di esecuzione dell'ordinanza civile e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L'A.C.E.R. non era stata parte del giudizio civile definito dall'ordinanza azionata. Il ricorrente sosteneva tuttavia l'ammissibilità dell'ottemperanza in ragione della qualità di condomina dell'Agenzia e del suo coinvolgimento in un diverso precedente giudizio civile, nel quale era stato autorizzato l'accesso alla proprietà dell'IACP per eseguire i lavori.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso. In base agli artt. 112, comma 2, lett. c), e 114, comma 1, c.p.a., l'ottemperanza di un provvedimento del giudice ordinario presuppone che l'amministrazione destinataria sia stata parte del giudizio definito dal titolo esecutivo, oppure sia avente causa di una parte di quel giudizio. Il giudicato, infatti, vincola le parti, i loro eredi o aventi causa, ai sensi dell'art. 2909 c.c.; non può estendersi a un soggetto estraneo al processo civile. Il giudice amministrativo dell'ottemperanza, quando esegue un titolo del giudice ordinario, svolge una funzione essenzialmente esecutiva e non può integrare il comando giudiziale né esaminare ex novo questioni civilistiche relative alla solidarietà tra condominio e singoli condomini. Nel caso concreto, l'ordinanza civile aveva individuato puntualmente il condominio quale soggetto obbligato e aveva quantificato il debito; l'estensione dell'obbligo all'A.C.E.R. avrebbe richiesto un nuovo accertamento sul rapporto sostanziale e sulla ripartizione del debito, estraneo ai limiti del giudizio di ottemperanza e alla giurisdizione esercitata in quella sede. È stato inoltre ritenuto irrilevante il diverso giudizio civile nel quale l'A.C.E.R. era stata coinvolta, perché caratterizzato da parti, petitum e causa petendi differenti. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L'ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, ma solo nei confronti dell'amministrazione vincolata dal giudicato.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta

    La disposizione presuppone che l'amministrazione destinataria dell'ottemperanza sia stata parte del giudizio definito dal titolo azionato, oppure sia avente causa di una parte.

  • art. 2909 c.c.

    L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa

    Il giudicato sostanziale non produce effetti nei confronti di soggetti estranei al giudizio, salvo che siano eredi o aventi causa delle parti.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Individua il provvedimento civile azionato in ottemperanza, costituito da un'ordinanza definitoria del giudizio civile di cognizione.

  • art. 14 l. 669/1996

    È richiamato con riferimento al termine dilatorio decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva, senza incidere sulla declaratoria di inammissibilità dell'ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per l'esecuzione di un provvedimento del giudice ordinario è ammissibile solo nei confronti dell'amministrazione che sia stata parte del giudizio definito dal titolo esecutivo o che sia avente causa di una delle parti, poiché il giudicato opera esclusivamente tra le parti, i loro eredi e aventi causa.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo del giudice ordinario, il giudice amministrativo è vincolato al comando giudiziale e svolge una funzione essenzialmente esecutiva; non può integrare il titolo né estenderne soggettivamente gli effetti a terzi estranei al giudizio di cognizione.
  • Non è possibile utilizzare il giudizio di ottemperanza per accertare ex novo rapporti sostanziali o questioni civilistiche non esaminate nel giudizio che ha formato il titolo, come la solidarietà passiva tra condominio e singoli condomini, poiché ciò trasformerebbe l'ottemperanza in un giudizio di cognizione estraneo ai suoi limiti.
  • La partecipazione dell'amministrazione a un diverso giudizio civile non consente di estendere gli effetti del giudicato formatosi in un altro processo, quando i due giudizi abbiano parti, petitum e causa petendi differenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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