Cassazione Civile, Ordinanza n. 06476/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
L'avvocata aveva chiesto, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la condanna dell'associazione al pagamento del saldo del compenso professionale maturato per l'attività difensiva svolta in un procedimento di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo, in sintesi, che la questione relativa alla notificazione del decreto ingiuntivo dovesse essere fatta valere con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non con opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; aveva inoltre valorizzato il fatto che l'opposizione a decreto ingiuntivo era stata rigettata perché proposta da un soggetto diverso da quello indicato nel decreto, e che l'eventuale errore sul codice fiscale sarebbe stato correggibile come errore materiale. Avverso tale ordinanza l'avvocata ha proposto ricorso straordinario per cassazione con quattro motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto necessaria l'opposizione ex art. 615 c.p.c. nonostante la dedotta nullità, e non inesistenza, della notifica; violazione dell'art. 288 c.p.c. e motivazione apparente per non avere considerato la possibilità di correzione dell'errore materiale sul codice fiscale; omesso esame di contenziosi pregressi dell'associazione con le articolazioni territoriali; omesso esame del fatto che in un atto di pignoramento presso terzi era stato indicato solo il codice fiscale dell'associazione nazionale, con blocco del conto della stessa da parte della banca terza debitrice.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso straordinario per cassazione. Poiché il provvedimento impugnato era stato pubblicato il 21 giugno 2019 e non risultava notificato, il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., con applicazione della sospensione feriale, scadeva il 21 gennaio 2020; il ricorso era stato invece notificato via PEC l'11 febbraio 2020. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
consente alla parte di stare in giudizio come procuratrice di sé stessa, nel caso concreto utilizzato dalla ricorrente per la proposizione dell'impugnazione.
art. 702-bis c.p.c.
norma posta a base del ricorso introduttivo per il pagamento del compenso professionale.
art. 112 c.p.c.
dedotto come violato per asserita pronuncia su un tema diverso da quello devoluto.
art. 288 c.p.c.
invocato con riferimento alla correzione dell'errore materiale relativo al codice fiscale indicato nel ricorso monitorio.
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione come apparente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
parametro processuale dei primi due motivi di ricorso, fondati su violazioni processuali e motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
parametro dei motivi con cui si lamentava l'omesso esame di fatti storici decisivi.
art. 615 c.p.c.
richiamato per affermare che, ove si deduca l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, il rimedio sarebbe l'opposizione all'esecuzione.
art. 650 c.p.c.
invocato dalla ricorrente come base dell'opposizione tardiva proposta in giudizio.
art. 327 c.p.c.
utilizzato dalla Corte per determinare il termine lungo di impugnazione in assenza di notificazione del provvedimento.
art. 325, comma 2, c.p.c.
richiamato nel richiamo al termine breve decorrente dalla notificazione del provvedimento.
art. 133, comma 2, c.p.c.
la Corte ricorda che la comunicazione di cancelleria del provvedimento non fa decorrere i termini per le impugnazioni.
art. 111 Cost.
base del ricorso straordinario per cassazione avverso provvedimento non altrimenti impugnabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento della declaratoria di presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo ulteriore dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione avverso un provvedimento non notificato deve essere proposto entro il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., con applicazione della sospensione feriale; la comunicazione di cancelleria del testo integrale del provvedimento non è idonea a far decorrere i termini brevi di impugnazione.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine di legge, la Corte può rilevarne d'ufficio la tardività e dichiararlo inammissibile senza esaminare i motivi di merito.
- La distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione può rilevare ai fini della scelta del rimedio processuale, ma nel caso deciso la questione non è stata scrutinata nel merito perché assorbita dalla tardività dell'impugnazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.
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