Sentenza del 16/07/2018 n. 2984 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
APPELLO - NUOVA PRODUZIONE DOCUMENTALE - AMMISSIBILITA'
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma il principio secondo cui la nuova produzione documentale in appello è astrattamente consentita, ma soltanto se effettuata entro il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza e con il deposito secondo le formalità previste. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dalla possibilità di utilizzare i documenti, con conseguente loro inammissibilità nel giudizio d'appello.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda l'ammissibilità della produzione di nuovi documenti nel giudizio tributario d'appello. La produzione è ammessa ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, ma deve avvenire entro il termine previsto dall'art. 32 dello stesso decreto, cioè fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, rispettando le formalità dell'art. 24, comma 1. Tale termine è considerato perentorio, anche se la legge non lo qualifica espressamente come tale, poiché è funzionale a garantire il contraddittorio e il diritto della controparte di esaminare e contestare tempestivamente i documenti.
Norme richiamate
Art. 58 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina la produzione di nuove prove e documenti in appello nel processo tributario, ammettendola nei limiti stabiliti dalla norma e nel rispetto del contraddittorio.
Art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
fino a venti giorni liberi prima dell'udienza
Prevede il termine entro il quale devono essere depositati documenti e memorie. Il termine per la produzione documentale in appello è considerato perentorio, con decadenza in caso di inosservanza.
Art. 24, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Impone il rispetto delle formalità di deposito e comunicazione degli atti processuali, necessarie a garantire la conoscibilità della documentazione da parte della controparte.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello la produzione di nuovi documenti non è automaticamente esclusa, ma deve rispettare i limiti e le modalità previste dall'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992.
- Il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza per il deposito dei documenti deve essere trattato come perentorio: il deposito tardivo può determinare l'inammissibilità della documentazione.
- Il rispetto del termine non è sufficiente: occorre anche osservare le formalità di deposito e comunicazione previste dall'art. 24, comma 1, per garantire il contraddittorio.
- Chi intende utilizzare nuovi documenti in appello dovrebbe depositarli con congruo anticipo rispetto alla scadenza, verificando il computo dei venti giorni liberi e conservando prova dell'avvenuto deposito e della comunicazione alla controparte.
- La finalità della disciplina è impedire che una parte introduca tardivamente elementi probatori, privando l'altra della possibilità effettiva di esaminarli e contestarli.
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