Ordinanza n. 1/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento a) del Regolamento Regionale n. 10/2022, pubblicato sul BURP del 3.10.2022 nella parte in cui stabilisce che “Negli studi medici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2., negli ambulatori specialistici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017, negli ambulatori chirurgici (autorizzati in vigenza della L.R. n. 8/2004 o della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017) nonché negli studi medici in possesso di nulla-osta di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017, ove siano effettuate prestazioni a maggiore invasività ricomprese negli Allegati 3A e OC3, dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, le predette prestazioni non possono più essere erogate sino ad eventuale acquisizione dell'autorizzazione regionale all'esercizio di attività specialistica ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017. A tal fine, i soggetti titolari delle suddette tipologie di strutture possono presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione”; b) di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento Regionale Puglia n. 10/2022, nella parte relativa alla sospensione dell’erogazione di prestazioni a maggiore invasività e alla necessità di acquisire l’autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività specialistica ambulatoriale
Esito
La controversia
La società ha impugnato il Regolamento Regionale n. 10/2022, limitatamente alla disposizione secondo cui, negli studi medici, negli ambulatori specialistici e negli ambulatori chirurgici indicati dalla normativa regionale, le prestazioni a maggiore invasività ricomprese negli Allegati 3A e OC3 non possono più essere erogate dalla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 15/2020, salvo previa acquisizione dell’autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività specialistica ambulatoriale. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In vista della fissazione dell’udienza di merito, il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una dichiarazione sul permanere dell’interesse alla decisione e dalla Regione Puglia elementi utili sulla questione controversa, anche con riguardo all’eventuale adozione di regolamenti successivi a quello impugnato.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito dell’impugnazione. Ha disposto un’incombente istruttorio a carico di entrambe le parti: la ricorrente deve dichiarare entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza se permane l’interesse alla decisione; la Regione Puglia deve fornire, entro lo stesso termine, ogni elemento utile sulla controversia e sull’eventuale adozione di atti regolamentari successivi. Il giudice ha richiamato l’art. 64, comma 4, c.p.a., riservandosi di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti. La segreteria è stata incaricata della comunicazione dell’ordinanza. Non è stata adottata alcuna statuizione definitiva sull’annullamento dell’atto né sulle spese.
Norme richiamate
Regolamento Regionale Puglia n. 10/2022
Negli studi medici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2., negli ambulatori specialistici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017, negli ambulatori chirurgici (autorizzati in vigenza della L.R. n. 8/2004 o della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017) nonché negli studi medici in possesso di nulla-osta di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017, ove siano effettuate prestazioni a maggiore invasività ricomprese negli Allegati 3A e OC3, dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, le predette prestazioni non possono più essere erogate sino ad eventuale acquisizione dell'autorizzazione regionale all'esercizio di attività specialistica ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017. A tal fine, i soggetti titolari delle suddette tipologie di strutture possono presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione
È la disposizione regolamentare oggetto dell’impugnazione; il TAR non ne ha ancora valutato la legittimità.
art. 64, comma 4, c.p.a.
il giudice … può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo
Il giudice può valorizzare, ai fini istruttori e decisori, il comportamento processuale delle parti.
art. 5, comma 1, punto 1.6.1. l.r. Puglia n. 9/2017
Individua, secondo il richiamo contenuto nella disposizione impugnata, l’autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività specialistica ambulatoriale necessaria per la prosecuzione delle prestazioni considerate.
art. 5, comma 1, punto 1.7.1. l.r. Puglia n. 9/2017
È richiamato per individuare gli ambulatori specialistici interessati dalla disposizione impugnata.
art. 5, comma 3, punto 3.2. l.r. Puglia n. 9/2017
È richiamato per individuare gli studi medici interessati dalla disposizione impugnata.
art. 5, comma 6 l.r. Puglia n. 9/2017
È richiamato per individuare gli studi medici in possesso di nulla-osta interessati dalla disposizione impugnata.
Regolamento Regionale Puglia n. 15/2020
La sua data di entrata in vigore è indicata dalla disposizione impugnata quale momento dal quale le prestazioni a maggiore invasività non possono più essere erogate senza la prescritta autorizzazione.
l.r. Puglia n. 8/2004
È richiamata per individuare gli ambulatori chirurgici autorizzati sotto la sua vigenza.
l.r. Puglia n. 65/2017
È richiamata per delimitare temporalmente gli ambulatori chirurgici autorizzati anteriormente alla relativa modifica normativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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