Ordinanza n. 4664/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento con il quale la V Sottocommissione per gli esami di avvocato “sessione 2024” istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS- - per la posizione della ricorrente, ha reso nota, in data 9 aprile 2025 e tramite il portale web del Ministero della Giustizia (comunicazione n. -OMISSIS-), la non ammissione a sostenere la prova orale dell’esame di abilitazione, per la sessione 2024, della professione di avvocato, fatta propria dalla Corte d’Appello di -OMISSIS-; del verbale di correzione della prova redatto dalla suindicata Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, reso noto all’odierna ricorrente all’esito di formale istanza di accesso agli atti evasa dalla preposta Corte di Appello - Ufficio esami avvocati - oltre che della votazione negativa contenuta nel suddetto verbale di correzione relativo all’elaborato redatto dalla candidata il 10 dicembre 2024; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, con il quale si è inibita alla ricorrente la possibilità di accedere alla prova orale dell’esame di abilitazione, per la sessione 2024, per la professione di avvocato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense, sessione 2024, comunicata il 9 aprile 2025, e verbale di correzione dell’elaborato del 10 dicembre 2024
Esito
La controversia
La candidata ha impugnato la non ammissione alla prova orale e la votazione negativa assegnata al proprio elaborato dalla V Sottocommissione per gli esami di avvocato, deducendo, tra gli altri profili, un difetto di motivazione. Il TAR aveva provocato il contraddittorio sull’eventuale sospensione impropria del giudizio, in considerazione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-quater, del d.l. n. 215/2023 e dell’art. 1 della l. n. 18/2024, già sollevata in un diverso giudizio, nella parte in cui differiscono anche per la sessione 2024 l’entrata in vigore della norma sull’esame forense richiamata nell’ordinanza. Le parti non hanno presentato osservazioni nel termine assegnato.
La decisione
Il TAR non ha deciso né il rito né il merito del ricorso e ha lasciato impregiudicata anche la decisione sulle spese. Ha disposto la sospensione impropria in senso lato perché la pronuncia della Corte costituzionale sulla questione sollevata nell’altro giudizio è rilevante anche per i vizi dedotti, in particolare per il difetto di motivazione. Ha stabilito che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., l’istanza di fissazione dell’udienza di prosecuzione deve essere presentata dalla parte interessata entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa di sospensione, individuato nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione costituzionale.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
deve essere disposta – impregiudicata ogni decisione sul rito, nel merito e sulle spese – la sospensione impropria “in senso lato” del presente giudizio, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione indicata, ai sensi degli art. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a.
Il TAR richiama l’art. 295 c.p.c., insieme all’art. 79, comma 1, c.p.a., quale base per sospendere il giudizio in attesa della decisione costituzionale rilevante per la controversia.
art. 79, comma 1, c.p.a.
deve essere disposta – impregiudicata ogni decisione sul rito, nel merito e sulle spese – la sospensione impropria “in senso lato” del presente giudizio, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione indicata, ai sensi degli art. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a.
Il giudice amministrativo può sospendere il processo, in coordinamento con l’art. 295 c.p.c., quando la decisione costituzionale attesa è rilevante anche nel giudizio sospeso.
art. 39 c.p.a.
in forza del disposto dell'articolo 39 c.p.a., che rinvia al codice di procedura civile solo “per quanto non disciplinato dal presente codice” la disciplina dell’istituto della riassunzione in caso di sospensione del giudizio amministrativo non deve essere ricercata nel rito civile, essendo la stessa espressamente disciplinata dal comma 1 dell’art. 80 c.p.a.
Il rinvio al codice di procedura civile opera soltanto per le materie non disciplinate dal c.p.a.; quando il codice amministrativo regola espressamente la prosecuzione dopo la sospensione, si applica la disciplina speciale dell’art. 80 c.p.a.
art. 80, comma 1, c.p.a.
in applicazione di quanto disposto dal citato art. 80 c.p.a., l’istanza di fissazione dell'udienza di prosecuzione del presente giudizio dovrà essere presentata, a cura della parte interessata, entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione, ovvero dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dall’ordinanza di questo T.A.R. con ordinanza n. 3911 del 24 luglio 2026, depositata nel giudizio avente R.G. n. 1509/2025.
La prosecuzione del giudizio sospeso deve essere richiesta dalla parte interessata entro novanta giorni dal venir meno della causa di sospensione; nel caso concreto, il termine decorre dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale.
art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-quater, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, nonché dell’art. 1 della L. 23 febbraio 2024, n. 18, che ne ha disposto la conversione, nella parte in cui dispongono il differimento dell’entrata in vigore, anche per la sessione dell’anno 2024 dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, della norma dell’art. 46 della legge 2012 n. 47.
Nel presente provvedimento la norma è richiamata in quanto oggetto della questione costituzionale pendente, ritenuta rilevante anche per la decisione sui vizi dedotti; il TAR non ne definisce la legittimità.
art. 1 l. 23 febbraio 2024, n. 18
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-quater, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, nonché dell’art. 1 della L. 23 febbraio 2024, n. 18, che ne ha disposto la conversione, nella parte in cui dispongono il differimento dell’entrata in vigore, anche per la sessione dell’anno 2024 dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, della norma dell’art. 46 della legge 2012 n. 47.
La disposizione di conversione è richiamata quale parte della disciplina sottoposta alla Corte costituzionale; l’ordinanza non anticipa la decisione sulla questione.
art. 46 della legge 2012 n. 47
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-quater, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, nonché dell’art. 1 della L. 23 febbraio 2024, n. 18, che ne ha disposto la conversione, nella parte in cui dispongono il differimento dell’entrata in vigore, anche per la sessione dell’anno 2024 dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, della norma dell’art. 46 della legge 2012 n. 47.
La norma è individuata come quella la cui entrata in vigore sarebbe stata differita dalle disposizioni sottoposte al vaglio costituzionale; il TAR non ne interpreta il contenuto sostanziale.
Massime di principio
- Quando la decisione della Corte costituzionale su una questione già sollevata in un diverso giudizio è rilevante per la decisione della controversia pendente, il giudice amministrativo può disporre la sospensione impropria del processo, previo contraddittorio sul punto.
- In caso di sospensione del giudizio amministrativo, se la prosecuzione è espressamente disciplinata dall’art. 80 c.p.a., non si applica la disciplina del codice di procedura civile, poiché il rinvio previsto dall’art. 39 c.p.a. opera solo per quanto non regolato dal codice amministrativo.
- La parte interessata deve presentare l’istanza di fissazione dell’udienza di prosecuzione entro novanta giorni dal venir meno della causa di sospensione.
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