Regolamento (UE) 2021/756
Regolamento delegato (UE) 2021/756 della Commissione del 24 marzo 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2008 concernente l’esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1234/2008 per adattare la disciplina delle variazioni dell’autorizzazione all’immissione in commercio ai vaccini contro il coronavirus per uso umano in caso di pandemia. Introduce una procedura eccezionale e provvisoria che consente di approvare variazioni anche in assenza di alcuni dati farmaceutici, non clinici o clinici, purché il rapporto rischio/beneficio resti favorevole e i dati mancanti siano integrati successivamente. Vengono inoltre aggiornate le regole di classificazione delle variazioni per includere, tra le variazioni rilevanti, le modifiche del principio attivo dei vaccini contro il coronavirus e le sostituzioni o aggiunte di sierotipi, ceppi, antigeni o sequenze codificanti.
Modifica la disciplina UE sulle variazioni delle autorizzazioni all’immissione in commercio per introdurre una procedura accelerata e flessibile per i vaccini contro il coronavirus per uso umano in contesto pandemico.
Ambito di applicazione
Si applica alle variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio disciplinate dal regolamento (CE) n. 1234/2008, con particolare riferimento ai vaccini antinfluenzali per uso umano e ai vaccini contro il coronavirus per uso umano. Opera quando una pandemia influenzale umana o una pandemia di coronavirus umano sia riconosciuta dall’OMS o dall’Unione ai sensi della decisione n. 1082/2013/UE. Le nuove regole incidono sia sulle autorizzazioni nazionali sia, per le autorizzazioni centralizzate, sulle decisioni della Commissione e sulle condizioni dell’AIC. Restano escluse le altre tipologie di medicinali non richiamate espressamente dalle modifiche, salvo gli effetti indiretti sulle classificazioni di allegato relative ad alcuni vaccini veterinari già presenti nel regolamento base.
Modifica del regime delle variazioni per i vaccini contro il coronavirus
Il regolamento delegato (UE) 2021/756 interviene sul regolamento (CE) n. 1234/2008 per adattare la disciplina delle variazioni delle autorizzazioni all’immissione in commercio alle esigenze delle pandemie, con un focus specifico sui vaccini contro il coronavirus per uso umano. La finalità dichiarata è razionalizzare e accelerare la gestione delle modifiche dei vaccini durante una pandemia, consentendo di mantenere tempestiva la protezione della salute pubblica anche in presenza di dati non ancora completi.
Contesto e ragioni dell’intervento
I considerando richiamano la pandemia di COVID-19 come emergenza di sanità pubblica senza precedenti e sottolineano che i vaccini rappresentano una contromisura medica essenziale. Il regolamento parte dall’osservazione che le mutazioni del SARS-CoV-2 sono naturali e attese e che, per garantire l’efficacia dei vaccini, può essere necessario modificarne la composizione, anche mediante sostituzione o aggiunta di sierotipi, ceppi, antigeni o, per i vaccini basati su acidi nucleici, modifiche della sequenza codificante. L’approccio viene esteso a tutti i coronavirus umani.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda le variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio disciplinate dal regolamento (CE) n. 1234/2008, ma opera in modo speciale solo quando sia riconosciuta una pandemia influenzale umana o una pandemia di coronavirus umano dall’OMS o dall’Unione ai sensi della decisione n. 1082/2013/UE. In tale contesto, le autorità competenti nazionali o la Commissione, per le AIC centralizzate, possono applicare una procedura eccezionale e provvisoria ai vaccini antinfluenzali per uso umano e ai vaccini contro il coronavirus per uso umano.
Procedura eccezionale in assenza di dati completi
Il nuovo articolo 21 consente di approvare variazioni anche se mancano alcuni dati farmaceutici, non clinici o clinici, purché la valutazione complessiva consenta di ritenere favorevole il rapporto rischio/beneficio. L’autorità competente può richiedere al richiedente dati supplementari entro un termine fissato dalla stessa autorità e, se necessario, differire la decisione fino al completamento della valutazione di tali dati.
Obblighi successivi del titolare dell’AIC
La flessibilità procedurale non elimina l’obbligo di completare il dossier: se la variazione è approvata in via provvisoria, il titolare dell’AIC deve presentare successivamente i dati mancanti entro il termine stabilito dall’autorità competente. Per le autorizzazioni centralizzate, tali dati e i relativi termini devono essere indicati nelle condizioni dell’autorizzazione; se l’autorizzazione è rilasciata ai sensi dell’articolo 14 bis del regolamento (CE) n. 726/2004, ciò può avvenire nell’ambito degli obblighi specifici previsti da tale disposizione.
Classificazione delle variazioni e aggiornamento degli allegati
Il regolamento interviene anche sulla classificazione delle variazioni. All’articolo 23, paragrafo 1 bis, lettera a), viene inserita una nuova voce che include le modifiche del principio attivo dei vaccini contro il coronavirus per uso umano, comprese sostituzioni o aggiunte di sierotipi, ceppi, antigeni o sequenze codificanti. Inoltre, l’allegato I esclude espressamente tali modifiche dalla categoria di sostituzione di una sostanza biologica attiva con una struttura molecolare leggermente differente, mentre l’allegato II vi include una specifica ipotesi di variazione relativa ai vaccini contro il coronavirus per uso umano.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Procedura eccezionale e provvisoria in pandemia
Sostituisce l’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1234/2008. In deroga ai capi I, II, II bis e III, se una pandemia influenzale umana o una pandemia di coronavirus umano è debitamente riconosciuta dall’OMS o dall’Unione ai sensi della decisione n. 1082/2013/UE, le autorità competenti o, per le autorizzazioni centralizzate, la Commissione possono accettare in via eccezionale e provvisoria variazioni dei termini dell’AIC di vaccini antinfluenzali umani o di vaccini contro il coronavirus per uso umano anche in assenza di alcuni dati farmaceutici, non clinici o clinici.
Richiesta di dati supplementari e decisione sospesa
L’autorità competente può chiedere al richiedente informazioni supplementari per completare la valutazione entro un termine da essa stabilito. Se nel corso della valutazione sono richiesti ulteriori dati, l’autorità non è tenuta a decidere prima del completamento dell’esame di tali dati.
Condizione del rapporto rischio/beneficio favorevole
Le variazioni possono essere approvate ai sensi del nuovo articolo 21 solo se il rapporto rischio/beneficio del medicinale è favorevole.
Obbligo di integrazione successiva dei dati mancanti
Se la variazione è approvata in assenza di alcuni dati, il titolare dell’AIC deve presentare i dati farmaceutici, clinici e non clinici mancanti entro il termine fissato dall’autorità competente.
Autorizzazioni centralizzate e condizioni dell’AIC
Per le autorizzazioni all’immissione in commercio centralizzate, i dati mancanti e il termine di presentazione o di adempimento sono precisati nelle condizioni dell’autorizzazione. Se l’AIC è rilasciata ai sensi dell’articolo 14 bis del regolamento (CE) n. 726/2004, ciò può essere previsto nell’ambito degli obblighi specifici di cui al paragrafo 4 di tale articolo.
Nuova classificazione delle variazioni per i vaccini contro il coronavirus
All’articolo 23, paragrafo 1 bis, lettera a), viene aggiunto il punto ix) che include tra le variazioni rilevanti quelle relative a modifiche del principio attivo di un vaccino contro il coronavirus per uso umano, compresa la sostituzione o l’aggiunta di sierotipo, ceppo, antigene o sequenza codificante, o di loro combinazioni.
Aggiornamento dell’allegato I sulle variazioni di tipo sostanziale
Nell’allegato I, punto 1, lettera c), la sostituzione di una sostanza biologica attiva con una struttura molecolare leggermente differente è confermata come regola generale, ma viene espressamente esclusa, tra l’altro, per le modifiche del principio attivo di un vaccino stagionale, prepandemico o pandemico contro l’influenza umana e per la sostituzione o aggiunta di sierotipi, ceppi, antigeni o sequenze codificanti in un vaccino contro il coronavirus per uso umano.
Aggiornamento dell’allegato II sulle variazioni minori
All’allegato II, punto 2, viene aggiunta la lettera l), che ricomprende tra le variazioni soggette al relativo regime quelle concernenti la sostituzione o l’aggiunta di sierotipi, ceppi, antigeni o sequenze codificanti, o di loro combinazioni, per un vaccino contro il coronavirus per uso umano.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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