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Messaggio

Messaggio numero 21116 del 24-12-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento disciplina il prolungamento del sostegno al reddito, senza contribuzione figurativa, per alcune categorie di lavoratori "salvaguardati" che nel 2013 non rientrano nel contingente delle 10.000 unità. Definisce destinatari, importi, criteri di calcolo del periodo, istruzioni operative per la liquidazione e indicazioni contabili e fiscali, fissando anche il limite di spesa per il 2013 pari a euro 63.436.009,00.

Prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per lavoratori salvaguardati nel 2013

Prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per lavoratori salvaguardati

Il documento illustra l'attuazione del decreto interministeriale n. 76353 del 16 ottobre 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2013, relativo al prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per lavoratori che non rientrano nel contingente delle 10.000 unità previsto dalla salvaguardia di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. Il prolungamento riguarda esclusivamente le mensilità di competenza del 2013 e non comprende la contribuzione figurativa.

Quadro normativo e limite di spesa

Il decreto prevede che il prolungamento possa essere concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo intercorrente tra la decorrenza della pensione calcolata secondo la disciplina previgente al decreto-legge n. 78/2010 e la decorrenza della pensione calcolata secondo la disciplina introdotta da tale decreto. In ogni caso, il prolungamento deve iniziare in una data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 e non può essere corrisposto oltre il 31 dicembre 2013.

L'art. 2 del decreto interministeriale fissa il limite massimo di spesa in euro 63.436.009,00 per l'erogazione del prolungamento del sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori che presentino domanda di pensionamento sulla base della disciplina previgente, limitatamente alle mensilità di competenza del 2013.

Destinatari del provvedimento

I destinatari sono i lavoratori indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 5, della legge n. 122/2010, collocatisi oltre la decimillesima posizione. Le categorie considerate sono:

  • lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991;
  • lavoratori in mobilità lunga ai sensi della legge n. 296/2006 e lavoratori ultracinquantenni di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 68/2006, convertito dalla legge n. 127/2006;
  • lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà.

Requisiti per l'ammissione al prolungamento

Lavoratori in mobilità ordinaria

Sono ammessi se risultano, alla data del 10 dicembre 2013, presenti in FELPE con certificazione di salvaguardia legge n. 214/2011 comprensiva della salvaguardia relativa alla legge n. 122/2010, e se ricorrono le seguenti condizioni:

  • licenziamento compreso tra il 31 ottobre 2008 e il 30 aprile 2010;
  • decorrenza della pensione calcolata con le regole ante decreto-legge n. 78/2010 compresa tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
  • presentazione della domanda di pensionamento sulla base della disciplina previgente;
  • assenza di cause ostative, come la ripresa dell'attività lavorativa.

Lavoratori in mobilità lunga e ultracinquantenni

Sono ammessi alle medesime condizioni previste per i lavoratori in mobilità ordinaria, con riferimento alla presenza in FELPE, al periodo di licenziamento, alla decorrenza della pensione nel 2013, alla domanda di pensionamento e all'assenza di cause ostative.

Titolari di prestazione straordinaria dei Fondi di solidarietà

Sono ammessi se:

  • sono titolari di assegno straordinario con decorrenza compresa tra il 1° novembre 2008 e il 31 maggio 2010;
  • la decorrenza della pensione calcolata con le regole previgenti è compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
  • hanno presentato domanda di pensionamento secondo la disciplina previgente;
  • non hanno intrapreso nuova attività lavorativa.

Importi spettanti

Per i lavoratori in mobilità ordinaria, in mobilità lunga e per gli ultracinquantenni, l'importo del prolungamento coincide con l'indennità già in godimento. Il pagamento deve essere contrassegnato nella procedura DSWEB con il codice intervento 204.

Per i titolari di prestazione a carico dei Fondi di solidarietà, l'importo del prolungamento è pari all'importo mensile dell'assegno straordinario finanziato dall'azienda esodante, escluso il rateo di tredicesima.

Determinazione del periodo di prolungamento

La durata del prolungamento deve essere calcolata considerando:

  • la data di decorrenza della pensione che il lavoratore avrebbe avuto in base alla disciplina ante decreto-legge n. 78/2010;
  • la data di decorrenza della pensione risultante dall'applicazione della disciplina introdotta dal decreto-legge n. 78/2010.

Il documento evidenzia che, rispetto ai precedenti decreti n. 63655 del 5 gennaio 2012 e n. 68225 del 2 ottobre 2012, il decreto n. 76353/2013 introduce il limite per cui, se la data finale del prolungamento si colloca oltre il 31 dicembre 2013, il pagamento può essere effettuato solo fino a tale data.

Criteri applicativi per i lavoratori in mobilità ordinaria

Per questa categoria sono individuate tre ipotesi:

  • se la decorrenza ante decreto-legge n. 78/2010 cade all'interno della mobilità ordinaria e quella post decreto-legge n. 78/2010 interviene dopo la fine della mobilità, il prolungamento va dal giorno successivo alla cessazione della mobilità fino alla decorrenza della pensione post decreto-legge;
  • se entrambe le decorrenze pensionistiche sono successive al termine della mobilità ordinaria, il prolungamento va dalla decorrenza teorica ante decreto-legge alla decorrenza effettiva post decreto-legge; il periodo tra fine mobilità e decorrenza ante decreto-legge non è indennizzabile e in DSWEB deve essere inserita una sospensione senza slittamento con codice 03;
  • se entrambe le decorrenze pensionistiche ricadono all'interno del periodo di mobilità ordinaria, non è dovuto alcun prolungamento.

Criteri applicativi per la mobilità lunga e per gli ultracinquantenni

Per i lavoratori in mobilità lunga e per gli ultracinquantenni, il documento distingue ulteriormente le situazioni.

Per i lavoratori in mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 81/2003 e n. 296/2006:

  • se la decorrenza ante decreto-legge è interna alla mobilità ordinaria e quella post decreto-legge cade oltre la sua fine, si applica quanto previsto per la mobilità ordinaria; non vi sono oneri a carico delle aziende per il periodo tra fine mobilità e decorrenza post decreto-legge;
  • se entrambe le decorrenze pensionistiche sono successive alla fine della mobilità, gli oneri restano a carico delle aziende fino alla decorrenza ante decreto-legge, mentre il prolungamento viene erogato per il periodo successivo fino alla decorrenza post decreto-legge.

Nel caso esemplificato:

  • decorrenza pensione ante decreto-legge n. 78/2010: 01-04-2013;
  • decorrenza pensione post decreto-legge n. 78/2010: 01-03-2014;
  • termine mobilità ordinaria: 13-08-2012.

Per tale fattispecie:

  • il periodo 14-08-2012/31-03-2013 deve essere posto a carico dell'azienda come onere di mobilità lunga;
  • il periodo 01-04-2013/31-12-2013 non deve essere richiesto all'azienda, ma va corrisposto come prolungamento del sostegno al reddito con codice intervento 204;
  • il codice 204 va inserito solo dopo il pagamento integrale del precedente periodo a carico aziendale;
  • le situazioni devono essere tenute in apposita evidenza per la successiva elaborazione degli oneri di mobilità lunga;
  • il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può richiedere conto delle somme spese per l'attuazione del decreto.

Per gli ultracinquantenni, prima di procedere occorre verificare se il licenziamento sia avvenuto da aziende "in bonis" o "in malus":

  • per le aziende in bonis, gli oneri relativi al prolungamento della prestazione ordinaria fino alla decorrenza della pensione ante decreto-legge sono a carico dell'azienda; il codice intervento 090 deve essere sostituito con il codice 204 solo dopo il pagamento integrale del periodo a carico aziendale;
  • per le aziende in malus, gli oneri sono già a carico del FSOF e le domande devono continuare a essere pagate fino alla decorrenza della pensione mantenendo i codici intervento 427, 550 e 950.

Trattamento per i titolari di prestazione straordinaria dei Fondi di solidarietà

Per questa categoria il periodo di prolungamento coincide con quello previsto dall'art. 12, comma 5-bis, con il limite finale del 31 dicembre 2013.

Il documento richiama, per la gestione, le istruzioni del messaggio n. 1648 del 30 gennaio 2012. In particolare, si deve procedere alla liquidazione di una nuova prestazione analoga all'assegno straordinario, escluso il rateo di tredicesima, con onere a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, codice ente 0500.

Per la nuova prestazione occorre:

  • caricare in Webdom una domanda di assegno straordinario a sostegno del reddito a carico del Fondo Sociale Occupazione;
  • per gli assicurati della Gestione dipendenti pubblici, poter selezionare la tipologia DAP;
  • liquidare la prestazione per i lavoratori presenti nell'elenco inviato ai referenti regionali con:
    • decorrenza pari alla scadenza dell'assegno straordinario eliminato;
    • scadenza non oltre il 31 dicembre 2013;
    • codice azienda 0500;
    • aliquota di tassazione uguale a quella della precedente prestazione;
    • elementi retributivi e contributivi già utilizzati per la liquidazione dell'assegno precedente.

Le eventuali posizioni non comprese nell'elenco devono essere segnalate all'indirizzo PrestazioniAtipiche.DG@inps.it.

Istruzioni operative

Un successivo messaggio invierà il file con i nominativi dei destinatari del prolungamento in mobilità ordinaria o lunga.

Per i lavoratori in mobilità ordinaria, gli operatori dell'Area Servizi all'utenza - Prestazioni a sostegno del reddito devono:

  • verificare, con la collaborazione dell'Area Servizi all'utenza - Assicurato-pensionato, la presenza della domanda di pensione con riferimento alla salvaguardia ex art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 78/2010; il documento precisa che, essendo il pagamento a chiusura dell'anno, nella quasi totalità dei casi i soggetti risultano già titolari di pensione ai sensi della salvaguardia della legge n. 214/2011;
  • verificare l'assenza di cause ostative nel periodo di prolungamento, come la ripresa del lavoro;
  • inserire in DSWEB il codice intervento 204 solo dopo il completamento del pagamento del periodo di mobilità ordinaria;
  • inserire nel campo decadenza la data di decorrenza della pensione post decreto-legge n. 78/2010;
  • inserire nel campo prolungamento la data precedente la decorrenza della pensione post decreto-legge;
  • inserire la sospensione prevista per le fattispecie del punto 4.a) sub 2).

Per i lavoratori in mobilità lunga valgono le stesse istruzioni della mobilità ordinaria per i casi di cui al punto 4.b.1.A), mentre per il caso 4.b.1.B) si applicano le indicazioni dell'esempio riportato nel documento. Per gli ultracinquantenni, oltre a quanto previsto per la mobilità ordinaria, si applicano le istruzioni specifiche del punto 4.b.2 in base alla tipologia di azienda.

Istruzioni contabili e fiscali

Per la rilevazione dell'onere relativo al prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per lavoratori in mobilità ordinaria, ultracinquantenni e titolari di prestazione straordinaria dei fondi di solidarietà, il documento rinvia alle istruzioni contabili e procedurali del messaggio n. 1648 del 30 gennaio 2012.

Per l'indennità di mobilità lunga, ai fini dell'imputazione dell'onere, viene istituito nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAU, il nuovo conto:

  • GAU30181 – Indennità di mobilità lunga ai sensi della legge n. 296/2006, ai destinatari del prolungamento di tutela del reddito ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall'art. 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Il debito per l'indennità di mobilità lunga deve essere rilevato al conto già esistente GPA10052. Le procedure informatiche di liquidazione saranno aggiornate e nell'allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Sul piano fiscale, per le prestazioni in esame, compresa l'indennità di mobilità lunga assoggettata a tassazione ordinaria, viene confermato quanto già comunicato con il messaggio n. 1648/2012. I rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il rimborso degli oneri sono curati dalla Direzione generale.

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