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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6923/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso relativo a somme dovute; risultava che erano stati effettuati versamenti per complessivi 77.565,05 € e che restava un residuo di 26.421,07 € con scadenza del 28 febbraio 2019. La ricorrente ha rappresentato una possibile definizione agevolata extragiudiziale della controversia e ha chiesto di definire la causa, ma non è stato fornito dagli altri soggetti coinvolti alcun riscontro né la prova dell'esito della presunta definizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, nonostante non sia possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere per mancanza di elementi sul concreto esito della definizione agevolata, la richiesta della ricorrente dimostra il sopravvenuto venir meno dell'interesse attuale e concreto alla decisione. Pertanto il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Le spese del presente grado di giudizio sono compensate, ritenendosi verosimile una definizione extragiudiziale della lite. Non si applica la sanzione di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2015, perché tale norma si rivolge all'inammissibilità originaria e non a quella sopravvenuta.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2015, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La norma ha finalità sanzionatoria per scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose e si applica all'inammissibilità originaria del gravame; non trova applicazione quando l'inammissibilità è sopravvenuta per difetto di interesse alla decisione.

  • Cass., Sez. T., 28 febbraio 2024, n. 5011

    Cass., Sez. T., 28 febbraio 2024, n. 5011

    La giurisprudenza è richiamata per il principio secondo cui il difetto di interesse sopravvenuto comporta l'inammissibilità del ricorso e per distinguere tale ipotesi dall'inammissibilità originaria.

Massime di principio

  • Per essere giudicabile, l'azione deve conservare un interesse concreto e attuale fino al momento della decisione: il sopravvenuto venir meno di tale interesse rende il ricorso inammissibile.
  • La semplice indicazione di una possibile definizione agevolata/extragiudiziale non è sufficiente per dichiarare la cessazione della materia del contendere: è necessario fornire elementi sull'effettivo esito.
  • Quando appare verosimile che la controversia sia stata definita extragiudizialmente, la Corte può compensare le spese di lite di quel grado di giudizio.
  • Le misure sanzionatorie previste per impugnazioni dilatorie (es. art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2015) si applicano all'inammissibilità originaria e non a quella sopravvenuta conseguente al difetto di interesse.

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