Sentenza del 03/11/2015 n. 9469 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Tributi Locali - Tarsu - Presupposto - Adempimenti Formali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha impugnato gli avvisi relativi alla Tarsu per gli anni 2007-2011 e l'avviso di pagamento per il 2012, sostenendo: 1) che, per gli immobili concessi in locazione o comodato, il tributo fosse dovuto dai conduttori e non dal proprietario; 2) che alcuni locali fossero inutilizzati e privi di allacci, agibilità e altre condizioni idonee all'uso, quindi non produttivi di rifiuti; 3) che l'avviso di pagamento relativo al 2012 fosse illegittimo perché non preceduto da un autonomo avviso di accertamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. È stata ritenuta legittima la debenza della Tarsu per tutte le annualità. Il Consorzio, quale soggetto risultante occupante o detentore dei locali, avrebbe dovuto presentare la denuncia originaria e comunicare le variazioni derivanti dalle locazioni o dalla cessazione dell'occupazione, consentendo al Comune di verificare il mutamento del soggetto passivo. È stata inoltre applicata la presunzione relativa di produzione di rifiuti derivante dall'occupazione o detenzione dei locali: il Consorzio non ha fornito prova sufficiente dell'effettiva inutilizzabilità e dell'assenza di produzione di rifiuti. I locali erano destinati a uffici e sede operativa del Consorzio, con presenza umana connessa alle sue finalità istituzionali. Anche l'avviso di pagamento per il 2012 è stato ritenuto legittimo, poiché i dati necessari alla liquidazione risultavano ormai acquisiti attraverso gli accertamenti relativi agli anni 2007-2011. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 507/1993, articolo 62
Il presupposto dell'occupazione o detenzione di locali ed aree a titolo esclusivo o riservato reca presunzione relativa di produzione di rifiuti per presenza umana.
L'occupazione o detenzione di locali fa presumere la produzione di rifiuti. Il contribuente può superare la presunzione, ma deve provare e dichiarare che i locali sono stabilmente destinati a un uso che non comporta produzione di rifiuti e che l'eventuale inutilizzabilità non dipende da una sua scelta.
D.Lgs. 507/1993, articolo 64
Dichiarazione di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali.
Il soggetto tenuto alla denuncia deve comunicare la cessazione dell'occupazione o detenzione, così da consentire al Comune di verificare eventuali variazioni del soggetto passivo.
D.Lgs. 507/1993, articolo 70
Obbligo di denunciare l'occupazione o detenzione dei locali sugli appositi moduli predisposti dal Comune.
Il proprietario o detentore deve presentare la denuncia originaria relativa ai locali e comunicare le variazioni rilevanti. In assenza di tali adempimenti, il Comune può fare riferimento alle informazioni disponibili, anche individuando il proprietario quale soggetto passivo.
D.Lgs. 546/1992, articolo 36
Motivazione della sentenza.
La sentenza di primo grado è stata ritenuta adeguatamente motivata perché aveva esaminato i motivi di ricorso e applicato la normativa e la giurisprudenza pertinenti.
D.Lgs. 504/1992, articolo 7
Esenzione ICI per immobili utilizzati dagli enti per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali.
L'esenzione ICI non determina automaticamente l'esenzione dalla Tarsu. Nel caso concreto, l'utilizzo istituzionale degli immobili come uffici è stato valorizzato come elemento indicativo della presenza umana e quindi della potenziale produzione di rifiuti.
Massime di principio
- La proprietà dell'immobile non determina sempre e automaticamente il soggetto passivo: rileva l'occupazione o detenzione effettiva. Tuttavia, il proprietario deve assolvere gli obblighi dichiarativi e comunicare tempestivamente locazioni, comodati, cessazioni e altre variazioni.
- La mera allegazione che i locali siano vuoti, privi di utenze o non agibili non è normalmente sufficiente a escludere la Tarsu. Occorre dimostrare l'effettiva e stabile inutilizzabilità, non dipendente da una scelta volontaria del contribuente, e l'assenza di produzione di rifiuti.
- La destinazione dei locali a uffici, sede amministrativa o attività operativa costituisce un forte indice di presenza umana e di produzione di rifiuti, anche quando l'attività è svolta da un ente o per finalità istituzionali.
- Le esenzioni previste per un tributo, come l'ICI, non si estendono automaticamente alla Tarsu: ogni tributo richiede la verifica autonoma dei propri presupposti e delle proprie esenzioni.
- Quando le annualità precedenti hanno definito o consolidato i dati relativi all'occupazione e alla soggettività passiva, il Comune può utilizzare tali dati per la liquidazione delle annualità successive mediante avviso di pagamento, senza necessità di rinnovare ogni volta lo stesso accertamento, salvo contestazioni su nuovi elementi.
- Per contestare efficacemente la Tarsu è essenziale produrre documentazione contemporanea e puntuale: contratti registrati, dichiarazioni al Comune, verbali di consegna o riconsegna, planimetrie, certificazioni di inagibilità, documentazione sulle utenze e prova dell'effettiva assenza di utilizzo.
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