Salta al contenuto
Legge

L.R. Sardegna 21/2014

Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora

Normativa regionaleL.R. Sardegna 21/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Sardegna il Parco naturale regionale di Tepilora, ne delimita l’area e disciplina organi, pianificazione, gestione, vigilanza, sanzioni e finanziamento. Prevede una fase transitoria di salvaguardia fino all’approvazione di piano e regolamento; il contributo regionale ordinario è fissato in 600.000 euro annui dal 2019.

Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora

Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora

La legge istituisce il Parco naturale regionale di Tepilora nell’ambito della Regione autonoma della Sardegna, attribuendogli personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia patrimoniale e gestionale. Il provvedimento definisce finalità, perimetro, organi di governo, strumenti di pianificazione, regole di tutela, vigilanza, sanzioni e copertura finanziaria.

Ambito territoriale e finalità del parco

Il parco comprende le aree di Tepilora e Crastazza nel Comune di Bitti, Sant’Anna nel Comune di Lodè, Usinavà nel Comune di Torpè e il Rio Posada fino alla foce nel Comune di Posada. La perimetrazione iniziale è provvisoria e può essere modificata con il piano del parco; è inoltre previsto il possibile ampliamento con aree contigue e con l’adesione di comuni limitrofi, a condizione di mantenere contiguità e continuità del perimetro.

Le finalità principali riguardano la conservazione della biodiversità, la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la fruizione pubblica compatibile e lo sviluppo di attività scientifiche, didattiche e produttive sostenibili. Il parco mira anche a salvaguardare e rafforzare le attività agro-silvo-pastorali, promuovendo tecniche colturali a basso impatto per produzioni biologiche e di qualità.

Organi dell’ente e composizione

L’ente parco ha sede legale e amministrativa nel Comune di Bitti. Gli organi sono:

  • l’assemblea del parco;
  • il presidente dell’assemblea, che coincide con il presidente del parco;
  • il revisore dei conti.

I componenti dell’assemblea e il presidente svolgono le loro funzioni a titolo gratuito. Lo statuto disciplina l’organizzazione interna e può prevedere organi tecnico-scientifici e rappresentativi degli interessi ambientali, sociali ed economici locali.

L’assemblea è composta dal presidente della Provincia di Nuoro, o dell’ente intermedio subentrante, dai sindaci dei Comuni interessati, dal presidente dell’Ente foreste della Sardegna e dall’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, o loro delegati. Le quote di partecipazione sono così ripartite: Regione 10%, Provincia/ente intermedio 5%, Ente foreste 5%, Bitti 26%, Lodè 18%, Torpè 18%, Posada 18%.

Funzionamento dell’assemblea e nomina del presidente

L’assemblea elegge il proprio presidente a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. Il presidente convoca l’assemblea almeno tre volte l’anno e ogni volta che lo richieda almeno un terzo delle quote. Il primo insediamento è convocato dall’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.

L’assemblea è validamente costituita con la partecipazione di componenti rappresentanti la maggioranza delle quote; in caso di parità prevale il voto del presidente. Dura in carica per il periodo corrispondente al mandato dell’ente di provenienza dei componenti.

Statuto, direttore e revisore dei conti

Lo statuto deve essere predisposto entro sei mesi dall’insediamento dell’assemblea ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente. In caso di mancata approvazione nel termine, l’Assessore attiva i controlli sostitutivi per gli enti locali.

Il direttore del parco è nominato con selezione pubblica. La disciplina vigente prevede la nomina da parte del presidente all’interno di una rosa di tre candidati, con requisiti di laurea, esperienza almeno quinquennale e professionalità nel coordinamento di strutture complesse e in progetti di tutela e valorizzazione ambientale. Il primo direttore è selezionato tramite procedura gestita da uno dei Comuni del parco; successivamente provvede una commissione nominata dal presidente. L’incarico dura cinque anni, prorogabile una sola volta. Al direttore compete la gestione amministrativa complessiva, l’attuazione dei programmi e l’adozione degli atti a rilevanza esterna; ha inoltre responsabilità gestionale e di correttezza dell’azione amministrativa.

Il revisore dei conti è scelto dall’assemblea tra i revisori legali iscritti nei registri previsti dalla normativa vigente ed è nominato con decreto dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente. Dura in carica tre anni ed esercita il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria.

Personale e servizi

Il parco dispone di una propria struttura tecnico-amministrativa, alle dipendenze del direttore. Può avvalersi di personale proprio o comandato dalla Regione o da altri enti pubblici.

Il regolamento del personale, comprensivo della pianta organica, è sottoposto al parere della Regione e deve, salvo gli adattamenti necessari, uniformarsi alla disciplina dei dipendenti degli enti locali. Il personale dell’Ente foreste operante nel territorio del parco svolge attività a servizio funzionale del parco sulla base di specifica intesa tra le due direzioni. Per servizi e attività economiche, esclusa la vigilanza, l’ente può avvalersi di soggetti privati o stipulare convenzioni con enti pubblici.

Strumenti di pianificazione e programmazione

Il parco si attua tramite tre strumenti fondamentali:

  • piano del parco;
  • programma di sviluppo economico e sociale;
  • regolamento del parco.

Tali strumenti sono finalizzati a dare concretezza alle finalità istitutive, a disciplinare gli usi consentiti e a orientare la valorizzazione economica e sociale in forme compatibili con la tutela ambientale.

Piano del parco

Il piano del parco è lo strumento principale di tutela dei valori naturali, ambientali, storico-culturali e demo-antropologici. Organizza il territorio per livelli di protezione e disciplina, tra l’altro, la suddivisione in subaree, i vincoli e gli usi consentiti, le destinazioni pubbliche o private, l’accessibilità veicolare e pedonale, le strutture per persone con disabilità e anziani, le tipologie costruttive, i materiali consentiti e le modalità di conservazione e manutenzione delle opere esistenti.

Il piano può individuare aree contigue e disciplinarle in raccordo con i Comuni interessati, secondo la legge quadro sulle aree protette, e può prevedere la prelazione su terreni privati in caso di trasferimento a titolo oneroso.

Adozione, efficacia e aggiornamento del piano

Il piano è predisposto dall’assemblea entro due anni dalla costituzione del parco e adottato dalla Giunta regionale entro i sei mesi successivi. Diventa esecutivo con decreto dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente e viene pubblicato nel BURAS. È soggetto a valutazione ambientale strategica.

Il piano deve essere verificato e, se necessario, aggiornato con frequenza non superiore a cinque anni. Le varianti seguono la medesima procedura. Il piano deve essere coerente con il Piano paesaggistico regionale e con il Piano di assetto idrogeologico e ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza. Le sue prescrizioni sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati.

Programma di sviluppo economico e sociale

Il programma di sviluppo economico e sociale individua, nel rispetto del piano, le modalità per promuovere attività produttive compatibili, servizi erogabili e altre attività dirette a garantire uno sviluppo sostenibile del parco, anche in funzione dell’autofinanziamento.

È prevista la tutela legale di un marchio tipico di qualità, concedibile tramite convenzioni a servizi e prodotti locali che rispondano ai requisiti di qualità e alle finalità del parco. Il programma ha validità triennale, è aggiornabile annualmente, va predisposto e adottato entro due anni dalla costituzione del parco ed è approvato definitivamente dall’Assessore regionale della difesa dell’ambiente entro sei mesi.

Regolamento del parco

Il regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite nel territorio del parco e può essere adottato contestualmente al piano o comunque entro sei mesi dalla sua approvazione. Regola:

  • opere e manufatti;
  • attività artigianali, commerciali, di servizi e agro-pastorali;
  • soggiorno e circolazione del pubblico;
  • attività sportive, ricreative ed educative;
  • ricerca scientifica;
  • limiti alle emissioni sonore, luminose e di altro genere;
  • attività affidabili a occupazione giovanile, volontariato, comunità terapeutiche e servizio civile;
  • accessibilità per disabili e anziani.

Per le aree agricole, il regolamento valorizza la funzione produttiva e paesaggistica, promuove la sostenibilità del settore rurale, la riqualificazione ambientale, il recupero edilizio funzionale, la continuità dei paesaggi agrari storici e l’inserimento armonico di nuovi fabbricati. Sono vietate le attività e le opere che compromettono il paesaggio e gli elementi naturali tutelati; in particolare sono vietate la cattura, l’uccisione, il danneggiamento o disturbo della fauna, il danneggiamento della flora fuori dalle aree agro-pastorali, l’introduzione di specie estranee, l’apertura e l’esercizio di cave, miniere e discariche, l’asportazione di minerali e la modificazione del regime delle acque.

Sono tuttavia consentite e disciplinate la raccolta di specie vegetali di interesse tradizionale, la pesca tradizionale, professionale e sportiva, e la realizzazione di opere e manufatti a sostegno della pesca e dell’agricoltura, se compatibili con PPR e PAI. Restano salvi usi civici e diritti reali delle collettività locali. Il regolamento può prevedere deroghe, compresi prelievi faunistici e abbattimenti selettivi, sotto diretta responsabilità dell’ente, per ripristinare squilibri ecologici accertati.

Rapporti con Regione, enti locali ed Ente foreste

Il Presidente della Regione può promuovere accordi di programma tra Regione, ente parco ed enti territoriali locali per coordinare le risorse finanziarie necessarie all’attuazione del programma di sviluppo economico e sociale, eventualmente coinvolgendo anche organi ed enti statali.

La Giunta regionale può inoltre promuovere forme di premialità o priorità nei contributi e negli incentivi già previsti dalla legislazione vigente nei settori richiamati dalla legge regionale sui parchi.

L’Ente foreste della Sardegna fornisce assistenza tecnica per il piano e il programma, tenendo conto delle proprie attività di programmazione, valorizzazione e gestione del patrimonio forestale. Gli atti di programmazione e gestione che incidono sul patrimonio forestale del parco richiedono il parere obbligatorio e vincolante dell’ente parco.

Poteri di autotutela, nulla osta e controlli straordinari

Il direttore può disporre la sospensione immediata delle attività svolte in difformità dal piano, dal regolamento o dai nulla osta, ordinando la riduzione in pristino o la ricostituzione delle specie vegetali o animali a spese del trasgressore; in caso di opere, la responsabilità è solidale di committente, impresa e direttore dei lavori. In caso di inottemperanza, l’ente procede all’esecuzione in danno per il recupero delle spese.

Per determinate attività indicate dal piano e dal regolamento è prescritto il preventivo nulla osta dell’ente parco, rilasciato dal direttore entro 60 giorni. È prevista la possibilità di richiedere integrazioni una sola volta, con ulteriore termine di 30 giorni dal ricevimento. Per interventi soggetti ad altri titoli abilitativi pubblici, il nulla osta è rilasciato previa istruttoria o conferenza di servizi, sempre entro 60 giorni e con la medesima facoltà di integrazione. L’ente pubblica l’elenco dei nulla osta rilasciati.

In caso di grave disavanzo, gravi violazioni di legge o gravi irregolarità di gestione, il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore e previa deliberazione della Giunta, scioglie l’assemblea, revoca il presidente e nomina un commissario straordinario. Per omissioni rispetto agli adempimenti previsti dalla legge può essere nominato un commissario ad acta. In caso di grave pericolo di danno ambientale, l’Assessore può emanare ordinanze contingibili e urgenti.

Regime di salvaguardia provvisoria

Dall’entrata in vigore della legge e fino all’approvazione del piano e dei regolamenti, sono vietate, salvo vincoli più restrittivi, diverse attività che possono compromettere il territorio del parco. In particolare sono vietati dissodamenti, decespugliamenti, arature su terreni con pendenza superiore al 35%, l’asportazione della massa vegetale protettiva, la raccolta di fossili, minerali e concrezioni, nuovi interventi che alterano le caratteristiche idrogeologiche delle acque, nuove discariche non previste dai piani regionali e nuovi insediamenti che comportino immissioni in atmosfera non consentite dai piani e programmi regionali.

È consentito l’uso di fuochi all’aperto solo in conformità alla normativa ambientale e antincendio richiamata dalla legge. Sono comunque consentite, previa autorizzazione della Giunta regionale, le opere funzionali a impianti per energie alternative. Nelle aree perimetrate dal PAI si applicano le relative norme tecniche di attuazione; per il patrimonio edilizio valgono gli strumenti urbanistici comunali.

Gestione faunistica, vigilanza e sanzioni

Nel parco è vietata l’attività venatoria. Il parco svolge censimenti e monitoraggio della fauna selvatica, disciplina gli interventi di gestione con apposito regolamento faunistico, soccorre gli animali feriti o in difficoltà e promuove attività di prevenzione e sensibilizzazione contro l’uso di esche e bocconi avvelenati.

La vigilanza sull’osservanza dei divieti e delle prescrizioni e l’irrogazione delle sanzioni spettano al Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Le sanzioni amministrative sono quelle previste dalla legge regionale n. 31 del 1989, nel rispetto delle previsioni della legge quadro sulle aree protette.

Entrate e disciplina finanziaria

Le entrate del parco derivano da contributi statali, europei e regionali, dai contributi degli altri soggetti partecipanti, da progetti specifici, nonché da lasciti, donazioni, redditi patrimoniali, canoni, diritti, tariffe, proventi delle sanzioni e altre risorse legittimamente acquisite.

La Regione contribuisce alle spese ordinarie di gestione con un contributo annuale. La partecipazione finanziaria ordinaria degli altri soggetti è determinata dallo statuto. L’ente parco è tenuto al pareggio di bilancio.

La norma finanziaria quantifica l’onere per il contributo regionale ordinario e, nel testo consolidato, stabilisce che dal 2019 tale contributo è pari a 600.000 euro annui; per gli anni successivi la copertura avviene con la legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Disposizioni finali e decorrenza

Per quanto non previsto dalla legge, si applicano la legge regionale n. 31 del 1989 e la legge n. 394 del 1991. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAS.

Aggiornamenti successivi rilevanti

Nel testo consolidato risultano rilevanti, ai fini applicativi, le modifiche del 2019 che hanno ridefinito la disciplina del revisore dei conti, del direttore del parco, del nulla osta e del contributo regionale ordinario. In particolare, dal 1° febbraio 2019 il sistema di governance è stato aggiornato secondo la nuova formulazione degli organi e delle competenze, mentre dal 2019 il contributo regionale annuo ordinario è fissato in 600.000 euro.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.