L.R. Sardegna 20/2014
Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Sardegna il Parco naturale regionale di Gutturu Mannu, ne delimita provvisoriamente il territorio e ne disciplina organi, strumenti di pianificazione, regole di tutela, nulla osta, vigilanza, sanzioni, entrate e norme transitorie. Alcune disposizioni sono state aggiornate nel 2019 e nel 2023; il parco è operativo solo secondo i piani e regolamenti approvati.
Istituzione e disciplina del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu
Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu
La legge istituisce il Parco naturale regionale di Gutturu Mannu nel territorio della Regione autonoma della Sardegna. Il provvedimento definisce finalità, perimetro, organi di governo, strumenti di pianificazione, regime di tutela, controlli, sanzioni e assetto finanziario dell’ente parco.
Finalità e natura dell’ente
Il parco è concepito come strumento di gestione unitaria di ecosistemi di rilevanza naturale, ambientale, storica e culturale. Le finalità comprendono la conservazione e valorizzazione delle risorse, la fruizione pubblica, le attività scientifiche e di educazione ambientale, lo svolgimento di attività produttive compatibili e la riqualificazione di opere e manufatti esistenti. L’ente parco è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica e autonomia patrimoniale e gestionale.
Ambito territoriale e delimitazione
Il parco si estende nei territori dei Comuni di Pula, Villa San Pietro, Siliqua, Domus De Maria, Uta, Assemini, Santadi, Capoterra, Sarroch e Teulada, secondo una delimitazione provvisoria cartografata in scala 1:25.000. La superficie complessiva indicata è di 18.030,50 ettari. La perimetrazione può essere modificata in sede di approvazione del piano del parco e può costituire base per l’inclusione di ulteriori aree, anche in vista dell’adesione di comuni limitrofi, purché restino contiguità delle aree e continuità del perimetro. I confini devono essere resi visibili sul terreno con apposite tabelle.
Organizzazione dell’ente e organi
L’ente ha sede legale e amministrativa nel Comune di Santadi. Gli organi sono:
- l’assemblea del parco;
- il presidente dell’assemblea, che svolge anche le funzioni di presidente del parco;
- il revisore dei conti.
I componenti dell’assemblea e il presidente svolgono le funzioni a titolo gratuito. Lo statuto disciplina l’organizzazione interna, la gestione, e può prevedere organi tecnico-scientifici e rappresentativi di interessi diffusi ambientali e delle categorie sociali ed economiche locali.
Assemblea del parco: composizione, funzionamento e competenze
L’assemblea è composta dai presidenti delle Province di Cagliari e Carbonia-Iglesias, o dai corrispondenti enti intermedi subentrati, dai sindaci dei comuni interessati, dal presidente dell’Ente foreste della Sardegna o suo delegato e dall’Assessore regionale della difesa dell’ambiente o suo delegato. Il primo insediamento è nominato con decreto dell’Assessore regionale; in seguito subentrano i nuovi eletti negli enti di provenienza.
L’assemblea elegge il presidente a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. Il presidente convoca l’assemblea almeno tre volte l’anno e quando lo richieda almeno un terzo delle quote. Può essere eletto un vice presidente e, se previsto dallo statuto, una giunta esecutiva.
All’assemblea spettano gli indirizzi dell’ente, la proposta di statuto, la predisposizione di piano del parco, programma di sviluppo economico e sociale e regolamento, l’approvazione del bilancio e del conto consuntivo, la nomina del direttore, l’approvazione della dotazione organica e del regolamento degli uffici e dei servizi, nonché la designazione dei revisori.
Le quote di partecipazione sono ripartite tra Regione, Province o ente intermedio, Ente foreste e comuni secondo percentuali predeterminate; le modifiche ai territori comunali incidono sulle quote dei comuni e devono essere recepite nello statuto. Le deliberazioni sono valide con la presenza dei componenti che rappresentano la maggioranza delle quote; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Presidente del parco, revisore e direttore
Il presidente del parco è nominato con decreto dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, dura in carica tre anni e comunque non oltre il mandato dell’ente di provenienza, e rappresenta legalmente l’ente.
Il revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione e sulla contabilità, è scelto dall’assemblea tra i revisori legali iscritti nei registri previsti dalla normativa vigente, è nominato con decreto dell’Assessore regionale e dura in carica tre anni.
Il direttore assicura la gestione amministrativa complessiva, attua i programmi e gli obiettivi dell’assemblea e adotta gli atti a rilevanza esterna. È scelto tramite selezione pubblica da una rosa di tre candidati, in possesso di laurea, requisiti dirigenziali e comprovata esperienza di almeno cinque anni nel coordinamento di strutture organizzative e nella gestione di progetti di tutela e valorizzazione ambientale. La prima selezione è gestita da un comune appartenente al parco; successivamente provvede una commissione nominata dall’assemblea. L’incarico dura cinque anni ed è prorogabile una sola volta. Il trattamento economico è fissato dall’assemblea ma non può superare quello previsto per i dirigenti degli enti locali.
Servizi, personale e rapporti con altri soggetti
Il parco si dota di una propria struttura tecnico-amministrativa, posta alle dipendenze del direttore. Può avvalersi di personale proprio o comandato dalla Regione o da altri enti pubblici. Il regolamento del personale, comprensivo della pianta organica, è sottoposto al parere della Regione e si uniforma, salvo adattamenti necessari, alla disciplina dei dipendenti degli enti locali.
Il personale dell’Ente foreste della Sardegna operante nel territorio del parco svolge la propria attività al servizio funzionale del parco sulla base di una specifica intesa tra le rispettive direzioni. Per la gestione dei servizi e delle attività economiche, esclusa la vigilanza, l’ente può avvalersi di privati o stipulare convenzioni con enti pubblici. È inoltre prevista una convenzione con l’Associazione italiana per il WWF – ONLUS.
Strumenti di pianificazione e programmazione
Le attività del parco sono governate da tre strumenti fondamentali:
- piano del parco;
- programma di sviluppo economico e sociale;
- regolamento del parco.
Piano del parco
Il piano è lo strumento principale di tutela dei valori naturali, ambientali, storico-culturali e demo-antropologici. Organizza il territorio in funzione dei diversi gradi di protezione e disciplina vincoli, usi consentiti, destinazioni d’uso, accessibilità, tipologie costruttive, materiali, conservazione e manutenzione delle strutture esistenti, nonché le attività produttive compatibili. Può individuare aree contigue, previo accordo con i comuni interessati, e terreni privati sui quali esercitare il diritto di prelazione in caso di trasferimento a titolo oneroso.
Il piano deve essere predisposto dall’assemblea entro due anni dalla costituzione dell’ente, adottato dalla Giunta regionale entro i successivi sei mesi, reso esecutivo con decreto dell’Assessore e pubblicato sul BURAS. È sottoposto a valutazione ambientale strategica, va verificato e aggiornato almeno ogni cinque anni ed è coerente con PPR e PAI. Le sue prescrizioni sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati e producono effetto di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.
Programma di sviluppo economico e sociale
Il programma, nel rispetto del piano, individua le modalità per promuovere le attività produttive compatibili, i servizi erogabili e le ulteriori attività utili a garantire uno sviluppo economico e sociale sostenibile del parco, anche in funzione dell’autofinanziamento. A tal fine l’ente deve identificare e tutelare un marchio tipico di qualità da concedere, tramite convenzioni, a servizi e prodotti locali idonei.
Il programma ha validità triennale, può essere aggiornato annualmente, deve essere predisposto e adottato entro due anni dalla costituzione dell’ente e approvato definitivamente dall’Assessore regionale entro sei mesi.
Regolamento del parco
Il regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite nel territorio del parco e deve essere adottato entro due anni dalla costituzione dell’ente, anche contestualmente al piano e comunque non oltre sei mesi dalla sua approvazione. Regola, tra l’altro, opere e manufatti, attività artigianali, commerciali, di servizi e agro-pastorali, circolazione del pubblico, attività sportive, ricreative ed educative, ricerca scientifica e biosanitaria, limiti alle emissioni, attività di volontariato e occupazione giovanile, accessibilità per disabili e anziani.
Il regolamento vieta le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli elementi naturali tutelati. In particolare vieta cattura, uccisione, danneggiamento o disturbo della fauna, danneggiamento della flora salvo nei territori agro-pastorali consentiti, introduzione di specie estranee, apertura ed esercizio di cave, miniere e discariche, asportazione di minerali e modificazione del regime delle acque. La raccolta di specie vegetali di interesse tradizionale è regolamentata. Restano salvi usi civici e diritti reali delle collettività locali. Sono possibili deroghe ai divieti, specie per le attività faunistiche, con prelievi ed abbattimenti selettivi disposti sotto la diretta responsabilità dell’ente per ricomporre squilibri ecologici accertati.
Salvaguardia provvisoria e disciplina transitoria prima di piano e regolamento
Fino all’approvazione del piano e dei regolamenti, sono vietate alcune attività particolarmente impattanti, tra cui dissodamenti, arature e altre trasformazioni del suolo su terreni con pendenze superiori al 35%, raccolta di fossili, minerali e concrezioni, interventi che alterano le caratteristiche idrogeologiche delle acque, nuove discariche non previste dalla programmazione regionale e nuovi insediamenti che generino immissioni in atmosfera, salvo previsione dei piani e programmi regionali.
Nel medesimo periodo è consentito l’uso di fuochi all’aperto secondo la normativa statale e i piani di gestione applicabili, nonché l’introduzione e il trasporto di armi o munizioni da caccia da parte di privati muniti di regolare licenza, nei limiti di legge. Sono inoltre consentite, previo nulla osta della Giunta regionale, le opere funzionali alla realizzazione di impianti per energie alternative. Nelle aree perimetrate dal PAI si applicano le relative norme tecniche di attuazione; per il patrimonio edilizio valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
Autotutela, nulla osta e rapporti con la disciplina ambientale
Il direttore, se un’attività è svolta in difformità da piani, regolamenti o nulla osta, deve sospenderla immediatamente e ordinare la riduzione in pristino o la ricostituzione delle specie vegetali o animali a spese del trasgressore; in caso di opere edilizie, la responsabilità è solidale anche in capo al committente, al titolare dell’impresa e al direttore dei lavori. In caso di inottemperanza, l’ente procede all’esecuzione in danno e al recupero delle spese.
Per determinate attività indicate dal piano e dal regolamento è richiesto il preventivo nulla osta dell’ente parco, salvi i casi disciplinati dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Il nulla osta è rilasciato dal direttore entro sessanta giorni; può essere richiesta una sola integrazione con rinvio di ulteriori trenta giorni. Nei casi in cui siano richieste VIA o valutazione di incidenza, il nulla osta si coordina con tali procedure e, per SIC e ZPS, deve essere acquisito preliminarmente. Per interventi soggetti ad altri titoli abilitativi pubblici, il nulla osta è rilasciato entro sessanta giorni, anche a seguito di istruttoria o conferenza di servizi. I nulla osta rilasciati sono pubblicati per estratto.
Poteri sostitutivi regionali e commissariamento
In caso di grave disavanzo, gravi violazioni di legge o gravi irregolarità di gestione, il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore e previa deliberazione della Giunta, scioglie l’assemblea, revoca il presidente e nomina un commissario straordinario per la gestione sostitutiva. Se vi è mancata ottemperanza ad adempimenti specifici previsti dalla legge, può essere nominato un commissario ad acta. In caso di grave pericolo di danno ambientale e di inerzia degli organi del parco, l’Assessore può emanare ordinanze contingibili e urgenti e attivare i poteri sostitutivi.
Entrate, bilancio e assetto finanziario
Le entrate del parco derivano da contributi statali, europei e regionali, da contributi degli altri soggetti partecipanti, da specifici finanziamenti, da lasciti, donazioni, redditi patrimoniali, canoni, diritti, tariffe e proventi sanzionatori. La Regione contribuisce alle spese ordinarie di gestione con un contributo annuale. La partecipazione finanziaria ordinaria degli altri soggetti è determinata dallo statuto. L’ente ha obbligo di pareggio di bilancio.
La legge quantifica anche gli oneri a carico del bilancio regionale per il contributo annuale, prevedendo copertura per gli esercizi 2014 e successivi, con relative variazioni di bilancio. Le previsioni finanziarie sono legate ai bilanci 2014-2016 e ai corrispondenti esercizi successivi.
Vigilanza, sanzioni e rinvio
La vigilanza sull’osservanza dei divieti e delle prescrizioni ambientali nel territorio del parco, nonché l’irrogazione delle sanzioni, spettano al Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa regionale richiamata, oltre a quanto stabilito dalla legge quadro statale sulle aree protette.
Per quanto non espressamente disciplinato dalla legge si rinvia alla legge regionale n. 31 del 1989 e alla legge n. 394 del 1991.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAS. La disciplina ha subito modifiche successive, in particolare su perimetrazione, organi di controllo, direttore, nulla osta e salvaguardie provvisorie. Nonostante le modifiche, il provvedimento resta la fonte istitutiva del parco e della sua disciplina organizzativa e gestionale.
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