Cassazione Penale, Sentenza n. 17899/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione articolato in due motivi: (1) mancata motivazione ex art.129 c.p.p., con la contestazione che il Tribunale avrebbe escluso ipotesi di non punibilità richiamando una pregressa attività di spaccio non documentata nel fascicolo; (2) violazione di cui all'art.606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art.448 comma 2-bis c.p.p., per presunta difformità tra laccordo pattuito e la sentenza quanto agli orari di autorizzazione allallontanamento dallabitazione per lavoro (la difesa sosteneva che lorgario fissato in sentenza non consentiva lespletamento dellattività lavorativa documentata e modificava il patto senza consenso).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché le censure non rientrano tra quelle consentite dall'art.448 comma 2-bis c.p.p.; inoltre la doglianza si fondava su atti non richiamati né allegati al ricorso. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: laccordo trasmesso non conteneva gli orari indicati nella memoria difensiva e la modifica proposta in udienza non risultava concordata con la Procura, per cui non sussiste difetto di correlazione fra richiesta e sentenza. Si è precisato che questioni sulle modalita di esecuzione della detenzione domiciliare (es. ampliamento delle autorizzazioni per esigenze lavorative) possono essere regolate dal magistrato di sorveglianza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Norma che disciplina lapplicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); il controllo di legittimità della Cassazione è limitato dalle preclusioni previste dall'art. 448 c.p.p. come modificato dalla legge 103/2017.
art. 129 c.p.p.
Richiamata dalla difesa in relazione alla non punibilità; la Corte osserva che le censure in materia non rientrano normalmente tra quelle consentite per il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, salvo eccezioni giurisprudenziali non consolidate.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale relativa al reato di cui era accusato limputato (traffico di stupefacenti); utilizzata per definire la fattispecie oggetto del patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Limita le ragioni per cui è ammesso il ricorso per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, restringendo il sindacato di legittimità su talune censure.
artt. 53 e 56 legge 24 novembre 1981, n. 689
Art.56 previsto come principio per la sostituzione della sanzione pecuniaria con detenzione domiciliare; la Corte ricorda che le modalita di esecuzione possono essere regolate dal magistrato di sorveglianza (anche ai sensi dell'art.62 della stessa legge).
art. 606 lett. b) c.p.p.
Criterio di motivazione e di specificazione dei mezzi di impugnazione; utilizzato dalla difesa per lamentare difetto di correlazione tra richiesta e decisione, ma la Corte lo ha ritenuto inesistente nel caso concreto.
art. 62 legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamata nella sentenza per sottolineare che il magistrato di sorveglianza ha competenza a modificare le modalita di esecuzione e le prescrizioni della pena, incluso lallargamento delle autorizzazioni per esigenze lavorative.
art. 1, comma 64, legge n. 103/2017
Consente, in caso di inammissibilità del ricorso, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dallart. 616 c.p.p.; la Corte, valutata linsussistenza di colpa grave del ricorrente, ha comunque disposto il versamento equitativo di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata in relazione alla sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la facoltà prevista dalla legge 103/2017 per disporre un versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta (art.444 c.p.p.) è soggetto a limiti molto stringenti stabiliti dallart.448 c.p.p.: molte censure, soprattutto di natura motivazionale, sono inammissibili salvo eccezioni giurisprudenziali strettamente circoscritte.
- Le doglianze fondate su atti non prodotti o non richiamati nel ricorso sono destinate a fallire per carenza del principio di autosufficienza: è essenziale allegare al ricorso i documenti che si assumono decisivi.
- Differenze tra le modalita operative dellesecuzione della pena disposte dal giudice della cognizione e le esigenze pratiche lamentate dallinteressato (es. orari di uscita per lavoro) non incidono automaticamente sulla legalità della pena; tali aspetti attinenti allesecuzione possono essere modificati dal magistrato di sorveglianza.
- Per evitare contestazioni di difformità tra quanto pattuito e quanto disposto in sentenza, laccordo sulle modalita di esecuzione (orari, documentazione lavorativa, ecc.) dovrebbe essere esplicitamente inserito nellaccordo trasmesso al giudice e nel verbale dudienza, possibilmente con allegati probatori già depositati nel fascicolo.
- La Corte può condannare il ricorrente, anche in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la misura può essere determinata equitativamente alla luce delle ragioni dellinammissibilità.
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