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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17899/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione articolato in due motivi: (1) mancata motivazione ex art.129 c.p.p., con la contestazione che il Tribunale avrebbe escluso ipotesi di non punibilità richiamando una pregressa attività di spaccio non documentata nel fascicolo; (2) violazione di cui all'art.606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art.448 comma 2-bis c.p.p., per presunta difformità tra laccordo pattuito e la sentenza quanto agli orari di autorizzazione allallontanamento dallabitazione per lavoro (la difesa sosteneva che lorgario fissato in sentenza non consentiva lespletamento dellattività lavorativa documentata e modificava il patto senza consenso).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché le censure non rientrano tra quelle consentite dall'art.448 comma 2-bis c.p.p.; inoltre la doglianza si fondava su atti non richiamati né allegati al ricorso. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: laccordo trasmesso non conteneva gli orari indicati nella memoria difensiva e la modifica proposta in udienza non risultava concordata con la Procura, per cui non sussiste difetto di correlazione fra richiesta e sentenza. Si è precisato che questioni sulle modalita di esecuzione della detenzione domiciliare (es. ampliamento delle autorizzazioni per esigenze lavorative) possono essere regolate dal magistrato di sorveglianza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma che disciplina lapplicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); il controllo di legittimità della Cassazione è limitato dalle preclusioni previste dall'art. 448 c.p.p. come modificato dalla legge 103/2017.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamata dalla difesa in relazione alla non punibilità; la Corte osserva che le censure in materia non rientrano normalmente tra quelle consentite per il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, salvo eccezioni giurisprudenziali non consolidate.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale relativa al reato di cui era accusato limputato (traffico di stupefacenti); utilizzata per definire la fattispecie oggetto del patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Limita le ragioni per cui è ammesso il ricorso per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, restringendo il sindacato di legittimità su talune censure.

  • artt. 53 e 56 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Art.56 previsto come principio per la sostituzione della sanzione pecuniaria con detenzione domiciliare; la Corte ricorda che le modalita di esecuzione possono essere regolate dal magistrato di sorveglianza (anche ai sensi dell'art.62 della stessa legge).

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    Criterio di motivazione e di specificazione dei mezzi di impugnazione; utilizzato dalla difesa per lamentare difetto di correlazione tra richiesta e decisione, ma la Corte lo ha ritenuto inesistente nel caso concreto.

  • art. 62 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamata nella sentenza per sottolineare che il magistrato di sorveglianza ha competenza a modificare le modalita di esecuzione e le prescrizioni della pena, incluso lallargamento delle autorizzazioni per esigenze lavorative.

  • art. 1, comma 64, legge n. 103/2017

    Consente, in caso di inammissibilità del ricorso, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dallart. 616 c.p.p.; la Corte, valutata linsussistenza di colpa grave del ricorrente, ha comunque disposto il versamento equitativo di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alla sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la facoltà prevista dalla legge 103/2017 per disporre un versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta (art.444 c.p.p.) è soggetto a limiti molto stringenti stabiliti dallart.448 c.p.p.: molte censure, soprattutto di natura motivazionale, sono inammissibili salvo eccezioni giurisprudenziali strettamente circoscritte.
  • Le doglianze fondate su atti non prodotti o non richiamati nel ricorso sono destinate a fallire per carenza del principio di autosufficienza: è essenziale allegare al ricorso i documenti che si assumono decisivi.
  • Differenze tra le modalita operative dellesecuzione della pena disposte dal giudice della cognizione e le esigenze pratiche lamentate dallinteressato (es. orari di uscita per lavoro) non incidono automaticamente sulla legalità della pena; tali aspetti attinenti allesecuzione possono essere modificati dal magistrato di sorveglianza.
  • Per evitare contestazioni di difformità tra quanto pattuito e quanto disposto in sentenza, laccordo sulle modalita di esecuzione (orari, documentazione lavorativa, ecc.) dovrebbe essere esplicitamente inserito nellaccordo trasmesso al giudice e nel verbale dudienza, possibilmente con allegati probatori già depositati nel fascicolo.
  • La Corte può condannare il ricorrente, anche in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la misura può essere determinata equitativamente alla luce delle ragioni dellinammissibilità.

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