Sentenza del 05/02/2021 n. 718 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto- Variazione del classamento - Accertamento - Mancata impugnazione - Successiva istanza di correzione dei dati - Diniego - Provvedimento di natura discrezionale - Non costituisce atto impugnabile - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Dopo una rideterminazione della rendita catastale (art. 1, co. 335, L. 311/04) notificata il 7/11/2013 e non impugnata nei termini, la rendita divenne definitiva. Circa quattro anni dopo il contribuente presentò istanza di correzione dei dati catastali (classamento) chiedendo il ritorno alla categoria A/2 classe 4; l'Ufficio respinse l'istanza con provvedimento di diniego. Il contribuente propose ricorso contro il diniego; la CTP accolse il ricorso richiamando giudicati favorevoli relativi ad altre unità immobiliari nello stesso fabbricato. L'Ufficio appellò sostenendo che il diniego è atto non impugnabile ex art. 19 D.Lgs. 546/92, che il diniego è un atto discrezionale e che i giudicati favorevoli non sono estendibili ad altri soggetti/oggetti ai sensi dell'art. 2909 c.c.
La decisione
La Commissione d'Appello ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che il ricorso avverso il diniego fosse inammissibile perché il diniego non rientra tra gli atti impugnabili ex art. 19 D.Lgs. 546/92 e, inoltre, è un provvedimento di natura discrezionale; ha anche ritenuto errata l'estensione dei giudicati favorevoli ad altri soggetti/oggetti in violazione dei limiti dell'art. 2909 c.c. Conseguentemente la sentenza della CTP è stata riformata in favore dell'Ufficio. Spese di giudizio compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19
Articolo che elenca gli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie; il diniego di istanza di correzione in autotutela non rientra tra gli atti espressamente impugnabili e pertanto il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21
Stabilisce i termini e le modalità di impugnazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria; la sentenza richiama che l'accertamento notificato e non impugnato nei termini è divenuto definitivo e incontestabile.
L. 311/2004, art. 1, co. 335
Norma che ha disposto la rideterminazione della rendita catastale dell'intero fabbricato; una rideterminazione notificata e non impugnata è divenuta definitiva e consolidata.
Codice Civile, art. 2909
Principio secondo cui il giudicato non è estendibile ad altri soggetti o a diversi oggetti: i giudicati favorevoli conseguiti da altri proprietari su altre unità non potevano essere automaticamente estesi al ricorrente per le diverse unità/posizioni.
Massime di principio
- Un provvedimento di diniego in autotutela che abbia natura discrezionale non rientra fra gli atti impugnabili ex art. 19 D.Lgs. 546/92 e il ricorso contro tale diniego può essere dichiarato inammissibile.
- Se una rideterminazione catastale è stata notificata e non impugnata nei termini di legge, la nuova rendita diventa definitiva, consolidata e difficilmente contestabile con istanze tardive di correzione dei dati.
- I giudicati favorevoli ottenuti da altri proprietari relativi a diverse unità immobiliari non possono essere automaticamente estesi ad un soggetto diverso né ad un diverso oggetto: l'estensione del giudicato è limitata dai requisiti soggettivi e oggettivi dell'art. 2909 c.c.
- Per contestare variazioni catastali conviene agire tempestivamente impugnando l'atto di accertamento entro i termini previsti dalla legge; le richieste di rettifica presentate dopo anni rischiano di essere respinte come atti discrezionali o inammissibili.
- In presenza di un diniego amministrativo, valutare se il provvedimento abbia carattere meramente confermativo o materiale (impugnabile) oppure discrezionale (non impugnabile); in caso di dubbio è preferibile impugnare tempestivamente l'atto originario e conservare documentazione di analoghe pronunce giudiziali per eventuali azioni più tecniche.
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