DECRETO 19 ottobre 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze
Adeguamento del tracciato del Sistema tessera sanitaria ai fini della trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto aggiorna le regole di invio al Sistema TS dei dati sanitari e veterinari, introducendo la comunicazione della modalità di pagamento dal 2020 e, dal 2021, ulteriori dati fiscali e l’indicazione dell’opposizione, con invio senza codice fiscale per le spese opposte. Fissa termini di trasmissione, disciplina l’accesso ai dati da parte del contribuente e dell’Agenzia delle entrate e coordina l’invio con gli obblighi relativi a fatture e corrispettivi.
Trasmissione al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, dei documenti fiscali e dei corrispettivi
Trasmissione dei dati sanitari e veterinari al Sistema TS
Il decreto aggiorna le modalità di trasmissione al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, anche in funzione della dichiarazione dei redditi precompilata e degli obblighi fiscali relativi a fatture e corrispettivi. La disciplina riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2020, con ulteriori informazioni richieste dal 1° gennaio 2021.
Dati da trasmettere e decorrenze
Per i documenti fiscali relativi alle spese sostenute dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio comunicano anche la modalità di pagamento. L’informazione è obbligatoria per le spese che non rientrano nelle esclusioni previste dall’articolo 1, comma 680, della legge n. 160/2019, cioè acquisto di medicinali e dispositivi medici e prestazioni rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Dal 1° gennaio 2021, oltre ai dati e alla modalità di pagamento, sono trasmessi:
- il tipo di documento fiscale, per distinguere le fatture dalle altre tipologie di documento;
- l’aliquota o la natura IVA della singola operazione;
- l’indicazione dell’opposizione del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione precompilata.
I dati relativi alle spese per le quali è stata esercitata l’opposizione sono inviati al Sistema TS senza il codice fiscale dell’assistito. Restano ferme le modalità di opposizione già previste dal decreto 31 luglio 2015. Le specifiche tecniche di trasmissione sono rinviate all’Allegato A, che costituisce parte integrante del decreto.
Accesso dell’Agenzia delle entrate e consultazione del contribuente
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020, il Sistema TS rende disponibili all’accesso esclusivo dell’Agenzia delle entrate i dati aggregati per tipologia di spesa, escludendo:
- le spese per le quali risulta un pagamento con strumenti non tracciabili, salvo le spese veterinarie e quelle sanitarie escluse dal requisito di tracciabilità ai sensi dell’articolo 1, comma 680, della legge n. 160/2019;
- i dati relativi alle spese per cui è stata esercitata l’opposizione, che non sono messi a disposizione dell’Agenzia per la dichiarazione precompilata.
I servizi di consultazione di dettaglio e di compilazione agevolata sono adeguati ai nuovi dati. L’interrogazione puntuale e le modifiche dei documenti possono comprendere i dati introdotti dal decreto, ma non l’indicazione dell’opposizione. L’inserimento di un nuovo documento di spesa o rimborso richiede anche la modalità di pagamento; il calcolo agevolato esclude le spese pagate con strumenti non tracciabili.
Il cittadino può consultare le spese sanitarie tramite le funzionalità del Sistema TS, con esclusione dell’indicazione dell’opposizione. Le spese che non danno diritto alla detrazione in base ai commi 679 e 680 della legge n. 160/2019 sono consultabili fino alla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Dopo tale termine, il Sistema TS cancella il codice fiscale dell’assistito.
Corrispettivi giornalieri e documenti commerciali
Il documento commerciale valido ai fini fiscali è incluso nella definizione di documento fiscale prevista dal decreto 31 luglio 2015.
Fino al 31 dicembre 2020 i soggetti interessati possono comunicare tramite l’apposita funzione del portale Sistema TS la scelta di adempiere agli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi mediante invio al Sistema TS dei corrispettivi giornalieri, comprensivi dei dati delle spese sanitarie e veterinarie riportati sul documento commerciale.
Dal 1° gennaio 2021 i soggetti trasmettono al Sistema TS tutti i dati dei corrispettivi giornalieri entro i termini previsti dall’articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 127/2015, utilizzando strumenti di memorizzazione e trasmissione configurati secondo le specifiche tecniche richiamate dal decreto. L’Agenzia delle entrate fornisce al Sistema TS l’elenco aggiornato dei soggetti che hanno censito presso di essa i dispositivi impiegati per la trasmissione dei corrispettivi.
Termini di invio e dati tardivi
Per le spese sostenute nel 2020, la trasmissione dei dati doveva avvenire entro la fine di gennaio 2021. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, l’invio è previsto entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale. I dati trasmessi oltre il termine sono comunque memorizzati dal Sistema TS per le finalità e secondo le modalità richiamate dalla normativa sui corrispettivi e sui relativi flussi informativi.
Semplificazione degli adempimenti e disponibilità dei dati fiscali
La trasmissione al Sistema TS assolve agli obblighi relativi alla dichiarazione precompilata, alla trasmissione dei dati delle fatture prevista dall’articolo 10-bis del decreto-legge n. 119/2018 e alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri prevista dall’articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo n. 127/2015.
Per le finalità dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 119/2018, il Sistema TS mette a disposizione esclusivamente dell’Agenzia delle entrate i dati fiscali di tutte le fatture emesse per prestazioni sanitarie nei periodi d’imposta contemplati da tale disposizione, escludendo il codice fiscale dell’assistito. Le modalità sono demandate al decreto attuativo della norma. Per i corrispettivi giornalieri, la messa a disposizione dei dati fiscali all’Agenzia delle entrate avviene esclusivamente per le finalità previste dall’articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo n. 127/2015, secondo le modalità stabilite dal relativo decreto attuativo.
Modifiche al decreto 31 luglio 2015
Il decreto integra la definizione di documento fiscale includendovi i documenti commerciali validi ai fini fiscali. Sostituisce inoltre l’Allegato B del decreto 31 luglio 2015 con il nuovo Allegato B e precisa, nella rubrica dell’articolo 5 del medesimo decreto, che la disponibilità dei dati all’Agenzia delle entrate è finalizzata alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
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