DECRETO 5 ottobre 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze
Rideterminazione delle consistenze organiche dei ruoli «ispettori», «sovrintendenti», «appuntati e finanzieri» del Corpo della guardia di finanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto ridetermina progressivamente, dal 1° settembre 2020 al 1° gennaio 2026, le consistenze organiche dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri della Guardia di finanza. La dotazione degli ispettori cresce fino a 28.702 unità, con corrispondenti riduzioni degli altri due ruoli e invarianza di spesa.
Rimodulazione delle dotazioni organiche dei ruoli della Guardia di finanza
Rimodulazione delle dotazioni organiche della Guardia di finanza
Il decreto ridetermina in più fasi le consistenze organiche dei ruoli «ispettori», «sovrintendenti» e «appuntati e finanzieri» del Corpo della Guardia di finanza. La rimodulazione mira a rafforzare il ruolo ispettori, cui sono affidati compiti di maggiore complessità e responsabilità, mantenendo invariata la spesa attraverso la riduzione delle dotazioni degli altri ruoli.
Decorrenze e consistenze organiche
Le nuove dotazioni sono stabilite secondo il seguente cronoprogramma:
- Dal 1° settembre 2020: 25.702 ispettori, 11.242 sovrintendenti e 23.363 appuntati e finanzieri.
- Dal 1° gennaio 2022: 26.702 ispettori, 10.112 sovrintendenti e 23.363 appuntati e finanzieri.
- Dal 1° gennaio 2024: 27.702 ispettori, 10.000 sovrintendenti e 22.282 appuntati e finanzieri.
- Dal 1° gennaio 2026: 28.702 ispettori, 10.000 sovrintendenti e 21.082 appuntati e finanzieri.
Le consistenze decorrono dalle date indicate; il livello massimo del ruolo ispettori è quindi raggiunto dal 1° gennaio 2026.
Finalità e invarianza di spesa
La rimodulazione è finalizzata a potenziare le capacità operative della Guardia di finanza nel contrasto all’evasione fiscale e alle frodi ai danni dei bilanci dello Stato e dell’Unione europea, in relazione alla crescente complessità dei compiti istituzionali. L’aumento della dotazione degli ispettori è compensato dalla diminuzione delle consistenze organiche dei ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri, in modo da assicurare l’invarianza di spesa. Restano richiamati i limiti annuali alle assunzioni e al turn over dei Corpi di polizia previsti dall’articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge n. 112 del 2008.
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