Cassazione Civile, Ordinanza n. 06455/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'ingiunzione fiscale emessa nei confronti di una società cooperativa per la restituzione di un importo superiore a 433 mila euro, connesso a un contributo pubblico erogato per la realizzazione di un opificio agricolo e per una variazione del progetto originario. Dopo l'esito sfavorevole dell'opposizione in appello e il rigetto del precedente ricorso per cassazione, la cooperativa ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., deducendo un errore di fatto risultante dagli atti: secondo la ricorrente, la Corte di cassazione avrebbe erroneamente ritenuto mancante la prova del pieno utilizzo del contributo e della realizzazione delle opere previste, senza esaminare documenti già prodotti che avrebbero dimostrato l'avvenuta esecuzione dell'opificio, l'approvazione del rendiconto e il pagamento della spesa. In sostanza, la parte ha sostenuto che, se tali documenti fossero stati percepiti, l'esito sarebbe stato diverso; la Corte ha però rilevato che il motivo, pur formalmente qualificato come revocazione per errore di fatto, conteneva in realtà una critica di merito alla decisione, assimilabile a un appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso per revocazione non deducesse un vero errore percettivo ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., ma si risolvesse in una censura di merito contro la precedente sentenza di legittimità. Per questo lo ha dichiarato inammissibile. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
richiamato come base del ricorso per revocazione avverso la sentenza di cassazione
art. 395 n. 4 c.p.c.
l'errore di fatto revocatorio deve essere un errore di percezione degli atti o documenti; non può trasformarsi in una critica di merito della decisione
r.d. 639/2010
richiamato come titolo normativo dell'ingiunzione fiscale oggetto di opposizione
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
utilizzata per affermare l'obbligo di dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Il rimedio della revocazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia fondato la decisione su una falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto risultante in modo oggettivo dagli atti, non quando si chieda una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Non è configurabile errore di fatto revocatorio se il ricorso, pur formalmente evocando l'art. 395 n. 4 c.p.c., tende in realtà a contestare il merito della precedente decisione di legittimità o a proporre una diversa lettura dei documenti di causa.
- La revocazione non può essere usata come un ulteriore grado di giudizio per riesaminare la sufficienza della prova o l'apprezzamento compiuto dal giudice sulla documentazione prodotta.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione o del rimedio proposto avverso la sentenza di legittimità, il giudice deve dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato quando previsto dalla disciplina applicabile.
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