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Sentenza

Sentenza n. 9027/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi a seguito del mancato rispetto dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di ultimare il procedimento, entro il termine di quattro mesi fissato dall’art. 16, comma 6, del D.lgs. n. 206/2007, inerente all’istanza di riconoscimento del titolo abilitativo all’esercizio della professione di medico, in possesso dell’odierna parte ricorrente, conseguito in Ecuador, presso l’Università “Universidad Católica de Cuenca” di Cuenca, Ecuador, denominato “Título de Médica”, presentata al fine di esercitare la professione di medico ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 206/2007 e s.m.i. sul riconoscimento delle qualifiche professionali. nonché per la condanna ex art. 30 e 31 c.p.a. del Ministero della Salute ad adottare al riguardo un provvedimento espresso nel minor tempo possibile, eventualmente anche previa pronuncia sulla fondatezza della pretesa ex art. 31, comma 3, c.p.a. da parte di codesto Ecc.mo Tribunale Adito; e per la nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta che, in caso di perdurante inerzia del Ministero suindicato, agisca in luogo della pubblica amministrazione inadempiente.

Giustizia amministrativa202601132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero della Salute sull’istanza di riconoscimento del titolo abilitativo estero all’esercizio della professione di medico

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (professionista sanitario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza di riconoscimento del titolo abilitativo all’esercizio della professione medica conseguito presso un’università dell’Ecuador. Ha dedotto il mancato rispetto, da parte dell’Amministrazione, del termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 e ha chiesto la condanna del Ministero della Salute ad adottare un provvedimento espresso, eventualmente previa pronuncia sulla fondatezza della pretesa, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha adottato il provvedimento espresso richiesto sulla domanda di riconoscimento del titolo. Il TAR ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il sopravvenuto provvedimento amministrativo ha soddisfatto la pretesa azionata. In ragione dell’attività processuale resasi necessaria per ottenere il provvedimento, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Il termine previsto per la conclusione del procedimento di riconoscimento della qualifica professionale non è stato rispettato dall’Amministrazione secondo quanto dedotto nel ricorso.

  • art. 30 c.p.a.

    Indicato quale base normativa della domanda proposta unitamente all’azione avverso il silenzio; la sentenza non esamina nel merito una domanda risarcitoria.

  • art. 31 c.p.a.

    Indicato quale base normativa dell’azione contro il silenzio e della richiesta di adozione di un provvedimento espresso; la definizione per cessazione della materia del contendere ha reso non necessaria l’ulteriore pronuncia.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito dell’adozione, nelle more del giudizio, del provvedimento richiesto.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, purché il sopravvenuto atto soddisfi la pretesa oggetto dell’azione.
  • L’adozione tardiva del provvedimento durante il giudizio non esclude necessariamente la condanna dell’amministrazione alle spese: il giudice può porle a carico dell’Amministrazione quando l’attività processuale del ricorrente si è resa necessaria per ottenere la definizione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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