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Circolare

Circolare numero 70 del 23-3-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993, di conversione del D.L. n. 6/1993, in materia di regolarizzazione contributiva agevolata. Le novità riguardano l’estensione dei benefici anche alle partite oggetto di accertamenti ispettivi, la proroga al 30 aprile 1993 del termine per regolarizzare e la possibilità di pagamento in tre rate per gli importi superiori a lire 5 milioni. Per la regolarizzazione ex art. 4, comma 5, i benefici sono estesi anche agli enti territoriali, con domanda da presentare entro il 31 marzo 1993. È inoltre richiamata l’estinzione dei crediti contributivi o per premi non superiori a lire 35.000, già in essere al 16 gennaio 1993.

Conversione del D.L. n. 6/1993: modifiche alla regolarizzazione contributiva agevolata e all'estinzione dei crediti fino a lire 35.000

Conversione del D.L. n. 6/1993 e modifiche alla regolarizzazione contributiva agevolata

La circolare dà conto delle modifiche apportate dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, di conversione del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, in materia di regolarizzazione contributiva agevolata e di definizione di piccoli crediti contributivi. Le novità incidono sia sulla platea dei soggetti ammessi sia sui termini e sulle modalità di pagamento.

Estensione dell’agevolazione alle partite oggetto di accertamenti ispettivi

La prima modifica di rilievo consiste nell’eliminazione del divieto che impediva di accedere alla regolarizzazione agevolata per le partite contributive già oggetto di accertamenti ispettivi. Il comma 3 dell’art. 4 del decreto-legge è stato soppresso e, pertanto, i benefici sono ora estesi anche a tali fattispecie.

Questa estensione rende superate le istruzioni contenute nei primi tre capoversi del punto A.1 della circolare n. 33 dell’8 febbraio 1983, che risultano incompatibili con il nuovo assetto normativo.

Proroga del termine per la regolarizzazione ex art. 4, commi 1 e 2

Per la regolarizzazione dei contributi e/o delle somme aggiuntive ridotte al tasso annuo del 17% viene differito al 30 aprile 1993 il termine di pagamento, sia per i soggetti di nuova iscrizione sia per quelli già iscritti. Rimangono fermi i criteri per determinare il termine finale dei periodi regolarizzabili già indicati nella circolare n. 33, punti A.2.1 e A.2.2.

Per i soggetti di nuova iscrizione è precisato che il termine finale del periodo regolarizzabile è variabile in relazione al momento di presentazione della denuncia di prima iscrizione e può arrivare, al limite, a coincidere con la scadenza del 30 aprile 1993.

Pagamento in tre rate per importi superiori a lire 5 milioni

La legge introduce la possibilità di pagare in tre rate di uguale importo, con scadenze il 30 aprile 1993, il 31 luglio 1993 e il 30 novembre 1993. La rateizzazione è ammessa soltanto quando l’importo dei contributi e dei premi oggetto della richiesta di regolarizzazione agevolata, ai sensi dei commi 1 e 2, supera lire 5 milioni.

Il limite di lire 5 milioni va verificato distintamente per ciascun ente eventualmente interessato alla regolarizzazione agevolata, ossia INPS, INAIL o SCAU, considerando il complesso dei contributi ancora da versare e di quelli già versati in ritardo sui quali vengono calcolate le somme aggiuntive ridotte.

Il meccanismo applicativo è il seguente:

  • si calcolano le somme aggiuntive ridotte al tasso annuo del 17%, entro il limite massimo del 50% dei contributi oggetto della regolarizzazione;
  • si sommano contributi ancora dovuti e somme aggiuntive ridotte, incluse quelle riferite a contributi pagati in ritardo;
  • l’importo complessivo viene diviso per tre per determinare la rata base;
  • sulla seconda e sulla terza rata si applicano gli interessi di differimento dell’8%, corrispondenti rispettivamente ai coefficienti 1,02 e 1,04667.

La circolare riporta anche un esempio numerico: a fronte di un debito contributivo di lire 8.000.000 e di sanzioni civili ridotte per lire 4.000.000, il totale dovuto di lire 12.000.000 viene suddiviso in tre rate di lire 4.000.000, lire 4.080.000 e lire 4.186.680.

Modalità operative e bollettini di versamento

Per i versamenti rateali, la circolare richiama l’attenzione delle S.A.P. e dei Centri operativi sull’utilizzo dell’apposito programma informatico per la prestampa dei diversi numeri di c.c.p. da impiegare nelle varie categorie di contribuenti, distinti anche tra soggetti già iscritti e di nuova iscrizione, nonché del cosiddetto "quinto campo" delle poste.

Sono inoltre richiamati i messaggi n. 14988 del 16 marzo 1993 e n. 16619 del 19 marzo 1993, relativi alle modalità tecniche di predisposizione dei bollettini.

Estensione della regolarizzazione ex art. 4, comma 5, agli enti territoriali

Per la regolarizzazione agevolata prevista dall’art. 4, comma 5, la legge n. 63/1993 estende espressamente i benefici anche agli enti territoriali, oltre che agli enti pubblici non economici. Restano ferme le condizioni già previste: somme aggiuntive ridotte all’8% annuo entro il tetto del 40% e versamento in tre rate con scadenza 31 maggio 1993, 30 novembre 1993 e 31 maggio 1994.

La domanda di regolarizzazione deve essere comunque presentata entro il termine perentorio del 31 marzo 1993, pena la decadenza, secondo lo schema di cui all’allegato n. 2 della circolare n. 33, trasmesso via fax tramite le Sedi regionali.

Anche per questa fattispecie è ora ammessa la regolarizzazione di partite contributive già oggetto di accertamenti ispettivi.

Aggiornamento dei moduli e delle avvertenze

La circolare dispone che le sedi integrino i moduli già in uso con le avvertenze contenute negli allegati 1 e 2, a seconda che si tratti delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 4 oppure di quelle di cui al comma 5.

Gli allegati forniscono il testo delle avvertenze integrative da unire ai moduli di domanda, recependo le novità normative intervenute con la legge di conversione.

Estinzione dei crediti contributivi fino a lire 35.000

La legge n. 63/1993 introduce anche l’estinzione dei crediti di importo non superiore a lire 35.000 relativi a contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, purché esistenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 6/1993, cioè il 16 gennaio 1993.

L’estinzione comprende anche gli accessori di legge e le eventuali sanzioni e comporta che non si proceda alla riscossione di tali crediti. La circolare precisa che la disciplina è identica a quella già prevista dall’art. 2, comma 13, del D.L. n. 338/1989, convertito in L. n. 389/1989, rinviando alle istruzioni già fornite con le circolari n. 265 R.C.V. del 14 dicembre 1989 e n. 1 R.C.V. del 2 gennaio 1990.

Punti principali

Estensione ai casi oggetto di accertamenti ispettivi

La legge n. 63/1993 sopprime il comma 3 del decreto-legge che escludeva i benefici dalle partite contributive sottoposte ad accertamento ispettivo. Di conseguenza, la regolarizzazione agevolata può riguardare anche tali partite e risultano superate le precedenti istruzioni incompatibili.

Proroga del termine e pagamento rateale per art. 4, commi 1 e 2

Il termine per il pagamento dei contributi e/o delle somme aggiuntive ridotte al 17% è differito al 30 aprile 1993, sia per i soggetti di nuova iscrizione sia per quelli già iscritti, restando fermi i criteri per individuare i periodi regolarizzabili. È inoltre prevista la rateizzazione in tre rate di uguale importo con scadenza 30 aprile 1993, 31 luglio 1993 e 30 novembre 1993, con interessi di differimento dell’8% sulla seconda e terza rata, solo se l’importo complessivo oggetto di regolarizzazione supera lire 5 milioni.

Determinazione del limite di lire 5 milioni e calcolo delle rate

Il limite di lire 5 milioni va verificato con riferimento al complesso dei contributi ancora da versare e di quelli già versati in ritardo, sui quali si calcolano le somme aggiuntive ridotte, distintamente per ciascun ente interessato (INPS, INAIL o SCAU). Dopo il calcolo delle somme aggiuntive ridotte entro il limite massimo del 50% dei contributi, l’importo complessivamente dovuto va diviso per tre; la seconda rata è maggiorata del 2% e la terza del 4,667%, corrispondenti ai coefficienti 1,02 e 1,04667.

Regolarizzazione ex art. 4, comma 5, per enti territoriali

La regolarizzazione agevolata con somme aggiuntive ridotte all’8% annuo, entro il tetto del 40%, e pagamento in tre rate è estesa anche agli enti territoriali, oltre che agli enti pubblici non economici. Resta invariato il termine perentorio del 31 marzo 1993 per la presentazione della domanda secondo lo schema dell’allegato n. 2 della circolare n. 33, trasmesso via fax tramite le Sedi regionali. Anche in questo caso è consentita la regolarizzazione di partite oggetto di accertamenti ispettivi.

Aggiornamento dei moduli e avvertenze integrative

Le sedi devono integrare i moduli già in uso con le avvertenze contenute negli allegati 1 e 2, rispettivamente per le ipotesi disciplinate dai commi 1 e 2 e per quelle del comma 5 dell’art. 4 del D.L. n. 6/1993.

Estinzione dei crediti fino a lire 35.000

La legge n. 63/1993 prevede l’estinzione dei crediti di importo non superiore a lire 35.000 relativi a contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esistenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 6/1993 (16 gennaio 1993), comprensivi di accessori e sanzioni. Per tali crediti non si procede alla riscossione. La disciplina è richiamata come sostanzialmente identica a quella già prevista dalla normativa del 1989.

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