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Sentenza

Sentenza n. 403/2026 - Trieste, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: formatosi sulla sentenza del Tribunale di Udine, Sez, lavoro, n. 7372024, depositata e resa pubblica il 29.02.2024, sul ricorso r.g. 795/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 15 aprile 2024, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 8 gennaio 2025

Giustizia amministrativa202500697

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Udine, Sezione lavoro, n. 737/2024, depositata il 29 febbraio 2024, notificata all'Amministrazione il 15 aprile 2024 e passata in giudicato per mancata impugnazione. Ha dedotto la mancata ottemperanza dell'Amministrazione agli obblighi derivanti dalla pronuncia, chiedendo l'intervento del giudice amministrativo dell'ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha rilevato, sulla base della documentazione prodotta, che l'Amministrazione ha successivamente ottemperato al giudicato, dopo la proposizione del ricorso. Poiché l'esecuzione intervenuta ha eliminato la situazione di inadempimento e fatto venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda di ottemperanza, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere. In ragione dell'adempimento tardivo, ha condannato l'Amministrazione alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • L'adempimento dell'Amministrazione agli obblighi derivanti dal giudicato, intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, determina la cessazione della materia del contendere quando l'esecuzione abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata.
  • L'adempimento tardivo dell'Amministrazione, pur determinando la cessazione della materia del contendere, giustifica la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio e al rimborso del contributo unificato sostenuto dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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