Risoluzione n. 111 del 11/08/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che l’attività di verifica/certificazione periodica degli impianti di messa a terra svolta da un organismo abilitato ex d.p.r. n. 462/2001, se limitata all’accertamento tecnico e priva di interventi di manutenzione, non rientra nel reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), d.p.r. n. 633/1972. In tal caso si applica l’IVA secondo le regole ordinarie.
Applicabilità del reverse charge alle verifiche degli impianti di messa a terra
Applicabilità del reverse charge alle verifiche degli impianti di messa a terra
La risoluzione esamina se le prestazioni rese da un organismo abilitato dal Ministero delle attività produttive, ai sensi del d.p.r. n. 462 del 2001, per la verifica periodica degli impianti di messa a terra presso attività pubbliche o private, debbano essere assoggettate al reverse charge previsto dall’art. 17, sesto comma, lett. a-ter), del d.p.r. n. 633 del 1972. L’Agenzia conclude negativamente, nei limiti in cui l’attività sia una mera certificazione tecnica e non comporti manutenzione sugli impianti.
Quesito del contribuente
La società istante rappresenta di svolgere attività di verifica degli impianti elettrici di messa a terra presso attività con dipendenti, in qualità di organismo abilitato dal Ministero delle attività produttive. Essa utilizza il codice attività ATECO 2007 71.20.21, relativo al "Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi", diverso da quello della manutenzione.
Per tali prestazioni la società dichiara di emettere fattura con la dicitura: "Verifica periodica impianti di messa a terra su incarico del datore di lavoro ai sensi del d.p.r. 462 del 2001". Chiede quindi conferma sulla correttezza degli adempimenti adottati, in particolare circa il regime IVA applicabile.
Posizione prospettata dal contribuente
Secondo l’istante, la prestazione non costituirebbe attività di manutenzione, poiché la società non interviene sugli impianti ma si limita a verificarne la conformità alla "regola d’arte". Se fossero necessari interventi, questi sarebbero eseguiti da una società di manutenzione distinta.
La società ritiene inoltre che il servizio sia assimilabile a un "collaudo programmato" e che, trattandosi di una prestazione soggetta a IVA, debba essere fatturata con le modalità ordinarie e non in reverse charge.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia ricorda che la lett. a-ter) dell’art. 17, sesto comma, del d.p.r. n. 633/1972, introdotta dalla legge n. 190/2014, prevede dal 1° gennaio 2015 l’applicazione dell’inversione contabile alle:
- prestazioni di servizi di pulizia;
- demolizione;
- installazione di impianti;
- completamento relative ad edifici.
Vengono richiamati anche i chiarimenti forniti con:
- circolare n. 14/E del 27 marzo 2015;
- circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015.
La circolare n. 14/E del 2015 precisa che il reverse charge si applica solo se le prestazioni sono "relative ad edifici", come definiti dall’art. 2 del d.lgs. n. 192/2005. Inoltre, ai fini dell’individuazione delle prestazioni interessate, occorre fare riferimento ai codici attività della Tabella ATECO 2007 espressamente richiamati dalla circolare.
L’Agenzia chiarisce anche che il reverse charge si applica indipendentemente dal fatto che il prestatore operi nel settore edile o appartenga alla sezione F ATECO. Tuttavia, se un soggetto svolge sistematicamente attività rientranti nelle classificazioni ATECO considerate, ma non le ha comunicate ai sensi dell’art. 35, comma 3, del d.p.r. n. 633/1972, tali attività devono comunque essere assoggettate a inversione contabile, con obbligo di adeguamento del codice ATECO. In proposito vengono richiamate anche la risoluzione n. 172/E del 13 luglio 2007 e la citata circolare n. 14/E.
Analisi del caso concreto
Per il caso specifico, la risoluzione richiama il d.p.r. n. 462 del 22 ottobre 2001, che impone al datore di lavoro di far effettuare verifiche periodiche sugli impianti elettrici di messa a terra da un organismo di ispezione abilitato oppure da Asl/Arpa.
Tali organismi devono essere indipendenti da installatori, progettisti, manutentori e consulenti di impiantistica, al fine di garantire l’obiettività delle verifiche. Le verifiche sono qualificate come atti di accertamento tecnico, svolti periodicamente, consistenti in una serie di operazioni materiali finalizzate a controllare la conformità dell’impianto a determinati requisiti tecnici.
L’Agenzia valorizza inoltre il codice ATECO 71.20.21 utilizzato dall’istante, riferito al "Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi", codice non incluso tra quelli richiamati nella circolare n. 14/E del 2015 per l’applicazione del reverse charge.
Conclusione dell’Agenzia
La soluzione prospettata dalla società è ritenuta condivisibile nella misura in cui l’attività si limiti a certificare la corrispondenza degli impianti elettrici alla normativa di settore e non comprenda alcun intervento di manutenzione sugli impianti stessi.
Di conseguenza, nel caso esaminato:
- non si applica il reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), d.p.r. n. 633/1972;
- l’IVA deve essere assolta con il metodo ordinario.
Indicazioni finali
La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché i principi e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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