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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01422/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di leasing e lease-back stipulati tra una società e un intermediario finanziario. La società utilizzatrice aveva chiesto di accertare l'usurarietà del tasso degli interessi moratori pattuiti nei contratti e di condannare la controparte alla restituzione delle somme indebitamente percepite. I giudici di merito avevano respinto la domanda, rilevando per il leasing l'estinzione del rapporto per riscatto dell'immobile e l'assenza di una concreta allegazione delle somme asseritamente pagate a titolo di mora usuraria; per il lease-back avevano escluso il superamento del tasso-soglia, richiamando le Istruzioni della Banca d'Italia e ritenendo non superato il limite anche includendo le spese. In Cassazione la società ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il canone concretamente applicato nel lease-back non corrispondeva a quello contrattuale e al piano finanziario; 2) errore di diritto per la mancata ammissione di CTU contabile, asseritamente non esplorativa; 3) erronea interpretazione e omessa applicazione dell'art. 117 TUB, per divergenza tra tasso promesso e tasso effettivo/TAEG e per opacità della comunicazione contrattuale; 4) omessa applicazione anche degli artt. 1284, 1346, 1362, 1419 e 1421 c.c., lamentando che i giudici di merito avessero considerato solo il tasso di mora senza esaminare le discrasie del tasso convenzionale e dell'indicizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile sia per la preclusione derivante dall'art. 348-ter c.p.c. nel caso di doppia conforme, sia perché introduceva una questione nuova non trattata nei gradi di merito e non specificamente localizzata negli atti processuali. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché dipendente dal primo e comunque nuovo e meramente fattuale. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto riproponeva deduzioni di fatto e, inoltre, mancava la specifica deduzione del vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. Il secondo motivo, pur assorbito, è stato comunque qualificato come inammissibile perché ipotetico e privo dell'indicazione della norma di diritto asseritamente violata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    La Corte d'appello aveva escluso l'applicabilità della norma agli interessi moratori, ritenendola riferita ai soli interessi corrispettivi; la Cassazione non ha censurato nel merito tale affermazione perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 117 TUB

    È stato evocato dalla ricorrente come norma violata per indeterminatezza/opacità del costo del finanziamento e divergenza tra tasso pattuito e tasso effettivo, ma la censura è stata ritenuta nuova e inammissibile.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in combinazione con altre norme per sostenere l'indeterminatezza del tasso convenzionale, senza esame nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale criterio ermeneutico per contestare la ricostruzione del contenuto economico del contratto, senza scrutinio di merito.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità/parziale caducazione delle clausole relative agli interessi, senza esame nel merito.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il rilievo officioso della nullità, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di tasso degli interessi, senza scrutinio di merito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare errori di diritto nei motivi secondo, terzo e quarto, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Usato per dedurre omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso l'ammissibilità della censura per novità e preclusioni processuali.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La Corte ha applicato la preclusione al ricorso per cassazione in presenza di doppia conforme, rilevando che la decisione di appello non si era discostata da quella di primo grado.

  • art. 366 c.p.c.

    È stato richiamato per affermare l'onere del ricorrente di indicare specificamente gli atti processuali in cui la questione sarebbe stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha osservato che il quarto motivo sarebbe stato, in ipotesi, anche carente della deduzione del vizio di omessa pronuncia, pur lamentando una mancata statuizione su un motivo di appello.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Indicate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale fonte della disciplina sull'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili questioni nuove rispetto al thema decidendum del giudizio di appello: il ricorrente deve dimostrare che la questione era stata già dedotta nei gradi di merito e indicare specificamente gli atti in cui ciò è avvenuto.
  • Quando ricorre una doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado sono diverse.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo o di violazione di legge non può risolversi in una mera rilettura del merito o in una contestazione fattuale del contenuto del rapporto contrattuale.
  • La doglianza che investa un preteso vizio di omessa pronuncia deve essere veicolata anche attraverso la specifica deduzione dell'art. 112 c.p.c.; in difetto, la censura è inammissibile.
  • La richiesta di CTU non può essere coltivata in Cassazione in forma meramente ipotetica o senza individuare con precisione la norma di diritto asseritamente violata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLeasingIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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