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Sentenza

Sentenza n. 11440/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, - in parte qua dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n. 64933 del 7 maggio 2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante comunicazione degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato, laddove non figura il nominativo della parte ricorrente; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; - del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di inidoneità della parte ricorrente; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l’attribuzione del punteggio pari a 59/100, inferiore alla soglia minima prevista dalla lex specialis, generato dal sistema informatico predisposto per l’espletamento della prova in parola; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti, forniti dal Formez P.A. e validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l’espletamento della prova scritta; - dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati dal Formez P.A. e dal Comitato Tecnico Scientifico recanti rispettivamente la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione; - del verbale d’aula della prova sostenuta in data 6 maggio 2024 presso il padiglione n. 7 della Nuova Fiera di Roma per l’accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. 8 giugno 2023 n. 107; - dei provvedimenti ministeriali, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata organizzata la prova in parola e delegata a Formez P.A. la gestione delle operazioni selettive nonché ogni altra attività di supporto per l’espletamento della procedura; - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software (“algoritmo”) per la gestione informatizzata dell’intera procedura selettiva, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 46322 del 5 aprile 2024 (pubblicato in pari data sul portale Inpa), recante comunicazione della data e delle modalità di svolgimento della prova scritta per l’accesso al corso intensivo di formazione di cui è causa; - qualora occorra, del D.M. 8 giugno 2023 n. 107 e degli allegati Quadri di riferimento e delle aree tematiche; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente; per l’accertamento e la declaratoria del diritto della parte ricorrente a partecipare al corso intensivo di formazione di cui all’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14; e per la conseguente condanna anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni intimate - ciascuna per quanto di propria competenza - a disporre l’ammissione della parte ricorrente al corso intensivo di formazione di cui è causa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 12 giugno 2024; per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, anche monocratiche, - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n. 82842 del 10 giugno 2024 (pubblicato in pari data sul portale InPA), recante pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del provvedimento direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n. 76336 del 29 maggio 2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante rettifica in autotutela degli esiti della prova scritta a seguito dell’accertamento circa l’erroneità di un quesito, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 23 ottobre 2024: per l’annullamento, - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 9 agosto 2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con L. 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19.08.2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 16 gennaio 2026: per l’annullamento - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3827 del 18 dicembre 2025, recante la rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente;

Giustizia amministrativa202406136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla fase successiva della procedura riservata di reclutamento dei dirigenti scolastici per attribuzione di 59/100 alla prova scritta, nonché successivi elenchi e graduatorie della procedura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta per l'accesso al corso intensivo di formazione previsto dalla procedura riservata di reclutamento dei dirigenti scolastici, contestando l'attribuzione del punteggio di 59/100, inferiore alla soglia di 60/100, e i successivi atti di ammissione, graduatoria e rettifica. Con il primo motivo ha dedotto la presenza di quesiti ambigui, erronei o formulati in modo fuorviante, con violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e parità di trattamento ed eccesso di potere. In particolare, ha contestato tre quesiti concernenti il dominio di secondo livello delle scuole italiane, le linee guida per l'orientamento e l'integrazione scolastica ai sensi dell'art. 12 l. 104/1992, sostenendo che le risposte indicate dall'Amministrazione come corrette fossero errate o equivoche. Con il secondo motivo ha denunciato disservizi nello svolgimento informatizzato della prova: ordine di presentazione dei quesiti linguistici, necessità di scorrere rapidamente numerose domande, carenza di postazioni e di informazioni sul software e presunti problemi igienico-sanitari, ritenuti idonei a compromettere la serenità e la capacità della candidata. Con i motivi aggiunti ha inoltre contestato la rettifica in autotutela degli esiti, l'elenco degli ammessi, la graduatoria definitiva e le successive rettifiche, deducendo violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, nonché reiterando le censure originarie.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e tutti i motivi aggiunti. Quanto ai quesiti, ha affermato che la loro selezione e la valutazione delle risposte rientrano nella discrezionalità tecnica e nel merito dell'Amministrazione, sindacabili soltanto in presenza di errori manifesti, oggettivi, di illogicità o irragionevolezza. Nel caso concreto, le risposte individuate dalla Commissione apparivano sicuramente corrette, mentre le altre costituivano plausibili distrattori; la ricorrente non ha fornito un principio di prova idoneo a dimostrare l'erroneità dei quesiti o delle soluzioni. Il giudice ha escluso che i quesiti di natura giuridica siano sindacabili con maggiore intensità rispetto a quelli di altra natura, poiché ciò determinerebbe una sovrapposizione tra il sindacato giurisdizionale e la valutazione concorsuale della Commissione. Anche la circostanza che l'Amministrazione avesse corretto un solo quesito non dimostrava l'illegittimità della mancata revisione degli altri. Le doglianze relative ai disservizi sono state ritenute mere allegazioni, prive di riscontri probatori. Esclusi errori nei quesiti e disservizi invalidanti, il TAR ha ritenuto legittima la prosecuzione della procedura, compresa l'approvazione e la rettifica della graduatoria, respingendo anche le censure relative all'autotutela e alla mancata rettifica del punteggio. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la novità della questione e il contegno processuale delle parti.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 97 Cost.

    I principi di imparzialità, buon andamento e ragionevolezza sono stati richiamati dalla ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato una loro violazione nella predisposizione dei quesiti o nello svolgimento della prova.

  • art. 35 d.lgs. 165/2001

    Richiamato quale parametro della disciplina delle procedure selettive pubbliche; non è stata accertata alcuna violazione.

  • artt. 407 ss. d.lgs. 297/1994

    Richiamati in relazione alla procedura di reclutamento del personale dirigenziale scolastico; il giudice non ha ravvisato profili di illegittimità.

  • art. 5, commi 11-quinquies e ss., d.l. 198/2022, conv. con l. 14/2023

    Costituisce la base normativa della procedura riservata e del corso intensivo di formazione; non è stata riconosciuta alla ricorrente alcuna posizione utile alla partecipazione.

  • art. 20, comma 6-ter, d.l. 75/2023, conv. con l. 112/2023

    Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina della procedura concorsuale.

  • d.m. 8 giugno 2023, n. 107

    Ha attuato la procedura riservata e disciplinato la prova scritta e il corso intensivo; non è stato annullato.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La ricorrente ha contestato l'esercizio dell'autotutela e la mancata rettifica del punteggio, ma il giudice ha ritenuto corretta la conferma degli esiti, non essendo stati dimostrati errori nei quesiti o disservizi invalidanti.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato per la domanda di condanna dell'Amministrazione all'ammissione al corso; la domanda è stata respinta unitamente alla pretesa demolitoria.

Massime di principio

  • La scelta dei quesiti e l'individuazione delle relative risposte corrette in una prova concorsuale rientrano nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori manifesti e oggettivi, manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità.
  • La presenza, tra le opzioni di risposta, di alternative plausibili ma non corrette non rende di per sé illegittima la prova, poiché i cosiddetti distrattori costituiscono uno strumento fisiologico per verificare la solidità della preparazione dei candidati.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle prove concorsuali non può essere intensificato per il solo fatto che i quesiti vertano su materie giuridiche: la natura giuridica dell'argomento non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella della Commissione.
  • La contestazione dell'erroneità dei quesiti o delle risposte richiede almeno un principio di prova idoneo a dimostrare l'errore oggettivo; mere allegazioni o interpretazioni alternative del candidato non sono sufficienti.
  • Disservizi asseritamente verificatisi durante una prova concorsuale non possono determinare l'illegittimità dell'esito se restano oggetto di mere allegazioni e non sono corroborati da riscontri concreti idonei a dimostrare un'incidenza effettiva sulla regolarità della prova.
  • La rettifica o la conferma degli esiti di una procedura selettiva è legittima quando, esclusa l'esistenza di errori oggettivi nei quesiti e di disservizi invalidanti, l'Amministrazione procede coerentemente all'approvazione della graduatoria e delle successive rettifiche.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaScuolaConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaAutotutela decisoria

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